Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.10.2004 16.2003.86

20. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,544 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

pPP - competenza territoriale del pretore - Convenzione di Lugano (CH/D) - legittimazione delle parti - corridoio attribuito in uso esclusivo a 2 comproprietari - azione di cui all'art. 641 cpv. 2 CC proponibile anche tra comproprietari - parte comune attribuita in uso esclusivo a 2 comproprietari

Volltext

Incarto n. 16.2003.86

Lugano 20 ottobre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 ottobre 2003 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1  

contro  

la sentenza 23 settembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00039) promossa con istanza 25 ottobre 2002 da

CO 1 patr. dall' RA 2  

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta alla rimozione di un armadio da questa istallato nel corridoio sul quale le parti esercitano un diritto di uso esclusivo, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ CO 1 è titolare della proprietà per piani n. 5552 del fondo base n. 182 RFD __________, mentre __________ RI 1è titolare della n. 5551 dello stesso fondo base; i due appartamenti sono sullo stesso piano e hanno un corridoio d'entrata comune loro assegnato in diritto di godimento uso esclusivo (cfr. pto. 4 lett. b regolamento doc. E). Nel luglio 1999 __________ RI 1 ha fatto istallare in questo corridoio un armadio a quattro ante del valore di fr. 2'780.- (doc. 1). Con istanza 25 ottobre 2002 __________ CO 1f, basandosi sull’art. 641 CC, ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere la rimozione dell'armadio. Essa rileva che dopo avere inizialmente acconsentito alla posa del mobile non appena ha potuto prenderne visione si è accorta che le dimensioni del medesimo erano superiori a quelle prospettate dalla vicina. E siccome l'armadio, oltre che poco estetico, rende difficoltoso l'accesso alla sua abitazione, __________. La convenuta si è opposta alla domanda contestando di aver agito senza assenso, la posa dell'armadio essendo stata accettata dall'istante a condizione di poterne fare uso, ciò che è stato possibile sino al luglio 2001, data dalla quale essa ha avuto necessità di possedere l'intero armadio, proponendo in cambio all'istante la consegna di un aspirapolvere (doc. 3), proposta che quest'ultima ha accettato. Trattandosi di una pretesa di natura contrattuale, la convenuta contesta inoltre la competenza territoriale del giudice adito, il suo domicilio essendo nel Cantone __________.

                                   2.   Con sentenza 23 settembre 2004 il Pretore, accertata preliminarmente la propria competenza territoriale a ragione della natura reale dell'azione promossa dall'istante nonché la legittimazione attiva di quest'ultima, ha accolto l'istanza ordinando alla convenuta di rimuovere l'armadio. A mente del primo giudice la posa in una parte comune - ancorché di diritto esclusivo dell'istante e della convenuta - di un armadio a muro di notevoli dimensioni come quello installato da quest’ultima, avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea dei comproprietari. Difettando quest'approvazione, l’armadio non può essere tollerato poiché la sua presenza costituisce un'indebita ingerenza ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8 ottobre 2003, __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale assoggettando all'approvazione dell'assemblea dei condomini un intervento che interessa solo le parti, siccome avvenuto su una parte comune loro assegnata in uso esclusivo non avvedendosi, in quest’ottica, della carenza di legittimazione attiva dell’istante.

                                         Con osservazioni 27 ottobre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso eccependone la nullità dal punto di vista formale poiché di natura appellatoria.

                                   4.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso è valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto, sia -eventualmente- la norma di legge ritenuta violata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto, avendo la ricorrente espressamente basato il suo gravame sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC dolendosi di un'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, è indubbia la ricevibilità del medesimo.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   La ricorrente contesta la conclusione del primo giudice secondo cui la posa dell'armadio nel corridoio comune doveva essere autorizzata dall'assemblea dei comproprietari.

                                         In concreto l'atrio/corridoio nel quale si trova l'armadio litigioso è stato assegnato in diritto di godimento (uso esclusivo) alle quote di proprietà per piani dell'istante e della convenuta (art. 4 del Regolamento condominiale, doc. E). L'art. 8 del Regolamento condominiale prevede che ogni comproprietario ha la facoltà di amministrare, godere e sistemare i suoi locali e gli annessi assegnatigli con diritto esclusivo, sempreché non comprometta l'esercizio del diritto corrispondente degli altri comproprietari. Ciò significa che l'utilizzo del corridoio da parte della convenuta, rispettivamente la posa dell'armadio controverso, poteva avvenire solo a condizione di non creare nessun tipo di disagio all'istante oppure con il consenso di quest'ultima. Sennonché, come risulta dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 1 e documentazione fotografica doc. C), e come correttamente accertato dal primo giudice, l’armadio era di dimensioni tali da creare un sicuro ingombro all’istante nell’utilizzo del corridoio comune, in specie per accedere al suo appartamento. A queste condizioni, e in virtù del regolamento condominiale, la posa dell'armadio poteva avvenire solo con il consenso dell’istante, consenso che quest’ultima ha ammesso di aver inizialmente dato, in cambio dell'uso di parte dell’armadio, impedito __________). Un successivo accordo sulla messa a disposizione dell'istante di un aspirapolvere anziché dell'armadio non è stato provato, non potendosi dedurre nulla in tal senso dalla semplice messa a disposizione dell'elettrodomestico e dalla sua successiva restituzione da parte dell'istante (doc. 5 e 6). Le risultanze istruttorie hanno quindi permesso di evidenziare che la posa dell'armadio nel corridoio concesso in uso esclusivo alla convenuta e all'istante era condizionata alla possibilità per quest'ultima di poterne beneficiare; venendo a mancare questa condizione la presenza dell'armadio in quanto tale diventa illecita, ciò che permette di concludere al buon fondamento dell’azione dell’istante, basata sull’art. 641 cpv. 2 CC. Questa norma, applicabile anche nei rapporti interni, ossia nei confronti di un altro comproprietario di una quota di proprietà per piani (Meier-Hayoz/ Rey in Berner Kommentar, n. 67 e 124 ad art. 712a CC; Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 59 e 92 ad art. 641 CC), permette infatti al proprietario di ottenere la cessazione di qualsiasi indebita ingerenza (Rep. 1997 p. 152), in concreto costituita dalla presenza dell’armadio. A questo proposito va inoltre rilevato che la richiesta dell’istante non può neppure essere considerata contraria alla buona fede (Meier-Hayoz, op. cit., n. 112 ad art. 641 CC), avendo questa chiaramente condizionato il proprio consenso alla posa dell’armadio alla possibilità di un utilizzo personale del medesimo (cfr. deposizione __________ __________), che la convenuta ha di fatto reso impossibile.

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto questa Camera, pur non condividendo la motivazione del primo giudice, che ha coinvolto l'assemblea dei comproprietari nonostante si trattasse di una parte comune attribuita in uso esclusivo a due comproprietarie (Wermelinger, Das Stockwerkeigentum, 2004, n. 155 ad art. 712a CC), e nonostante l'intervento della convenuta non abbia compromesso o modificato l'aspetto esterno dell'immobile (Wermelinger, op. cit., n. 180 ad art. 712a CC), non può considerare arbitraria la conclusione cui egli è giunto, tanto più che l’arbitrio può riferirsi unicamente al risultato della decisione impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 327, m. 14). Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 6 ottobre 2003 di __________ RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 170.b) spese                                                                 fr.   40.fr. 210.già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

- avv. __________ RA 1, __________; - avv. __________ RA 2, o.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2003.86 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.10.2004 16.2003.86 — Swissrulings