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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.08.2003 16.2003.71

11. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·536 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2003.71

Lugano 11 agosto 2003/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 21 luglio 2003 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 3 luglio 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 maggio 2003 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'300.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 20 maggio 2003 la ditta individuale __________ ha convenuto in giudizio la società __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'300.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 7 gennaio 2003 per le proprie prestazioni professionali nell'ambito del contratto di iscrizione al programma di formazione addestramento all'efficienza sottoscritto dalla convenuta il 26 novembre 2002;

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

                                         che con scritto 21 luglio 2003, indirizzato all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, __________ dichiara di voler promuovere ricorso contro la comminatoria di fallimento, contestando nel contempo la decisione pretorile;

                                         che per quanto di competenza di questa Camera, alla quale il menzionato scritto è stato trasmesso dalla Pretura di Mendrisio-Sud, non occorre esaminare se con quello scritto                         __________ abbia voluto promuovere ricorso contro la sentenza pretorile poiché, fosse anche così, il gravame è irricevibile;

                                         che infatti il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC);

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 21 luglio 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a evidenziare le inadempienze che controparte avrebbe commesso nell'esecuzione del contratto;

                                         che simili argomentazioni, peraltro non comprovate, non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere di dichiarato nullo;

                                         che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:          1.      Il ricorso per cassazione 21 luglio 2003 di __________ è nullo.

                               2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                               3.      Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                             La segretaria

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