Incarto n. 16.2003.66
Lugano 14 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 2003 presentato da
__________
contro
la sentenza 12 giugno 2003 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 2003 da
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 12 febbraio 2003 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'634.35 oltre accessori, rivendicati a titolo di mancata indicizzazione del contributo alimentare dallo stesso dovuto alla figlia __________ per il periodo dal 2000 al 31 ottobre 2002, agli alimenti arretrati per il mese di settembre 2002, e alla sua partecipazione alle spese di cura dentaria della figlia, pretesa alla quale il convenuto si è opposto sostenendo di aver regolarmente fatto fronte agli impegni assunti;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 26 giugno 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni e non di 20 come afferma il ricorrente;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto il ricorrente medesimo ammette di aver ricevuto la decisione querelata il 13 giugno 2003, ragione per la quale al momento dell’invio del ricorso (27 giugno 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 26 giugno 2003 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Capriasca.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria