Incarto n. 16.2003.64
Lugano 14 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2003 presentato da
__________
contro
la sentenza 28 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 maggio 2003 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 6 maggio 2003 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'000.– corrispondenti una multa inflitta a quest'ultima con decisione 19 agosto 2002, per non aver permesso l’esecuzione dell’annuale controllo previsto dal Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 13 giugno 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto, da verifiche effettuate da questa Camera presso l'azienda postale, risulta che la ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 30 maggio 2003, ragione per la quale al momento dell’invio del ricorso (13 giugno 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che la soccombenza in ordine della ricorrente ne comporta il carico delle spese.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 13 giugno 2003 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. La tassa di giustizia in fr. 50.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria