Incarto n. 16.2003.59
Lugano 14 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 maggio 2003 presentato da
__________
contro
la sentenza 15 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 31 marzo 2003 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 31 marzo 2003 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 500.- oltre accessori corrispondenti a pigioni per i mesi di gennaio e febbraio 2001 "come a fattura no….";
che con il querelato giudizio il primo giudice, considerando il documento prodotto valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, ha rigettato l'opposizione in via provvisoria;
che con il presente tempestivo ricorso l'escusso insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 82 LEF per quanto riguarda il titolo esecutivo;
che con scritto 16 giugno 2003 la controparte si oppone all'accoglimento del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che in particolare la fattura / ultimo richiamo 29 marzo 2001 (doc. A) non costituisce riconoscimento di debito, trattandosi di un documento allestito dall'istante e non firmato dall'escusso, ossia che non contiene la dichiarazione di volontà di quest'ultimo, chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione, di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questi rivendicato (Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);
che quindi, il giudizio impugnato dev'essere annullato essendo frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;
che in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso dev'essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 maggio 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di questa sede, per un totale di
fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 30.- per questa sede.
III. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria