Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.08.2003 16.2003.55

5. August 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·331 Wörter·~2 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2003.55

Lugano 5 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 2003 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 19 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 febbraio 2003 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 19 febbraio 2003 la __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'163.20 rivendicati a titolo di contributi per il finanziamento della condotta da lui dovuti per gli anni 2000 e 2001;

                                         che con sentenza 19 maggio 2003 il pretore ha respinto l'istanza;

                                         che con tempestivo atto ricorsuale la procedente insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che con successivo scritto 21 luglio 2003 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC);

                                         che in considerazione della particolarità del caso e della mancata notifica del ricorso alla controparte per le osservazioni, si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 30 maggio 2003 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza della ricorrente.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                   3.   Intimazione a:  

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                      La segretaria

16.2003.55 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.08.2003 16.2003.55 — Swissrulings