Incarto n. 16.2003.53
Lugano 16 luglio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 2003 presentato da
__________ Patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 22 aprile 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 novembre 2002 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'887.40 oltre interessi, nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE
di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 16 luglio 1996 (decisione confermata dalla Camera civile di appello il 16 febbraio 1998) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 aveva ordinato a __________, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di procedere alla rettifica del muro di confine tra il suo fondo e quello di __________ e __________ e del quale il padre __________ è usufruttuario;
che con decreto d'accusa 31 gennaio 2002 il procuratore pubblico, facendo seguito a una denuncia penale di __________ ha proposto la condanna di __________ -per il titolo di disobbedienza a decisioni dell'autorità in relazione al mancato ossequio dell'ordine pretorile- al pagamento di una multa di fr. 1'500.-;
che, nell'ambito del procedimento penale, il denunciante ha ottenuto la designazione dell'avv. __________ come patrocinatore d'ufficio con gratuito patrocinio;
che statuendo su opposizione dell’accusato, con sentenza 12 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato il citato decreto, rinviando il denunciante al foro civile per la decisione della domanda di risarcimento delle spese di patrocinio sostenute nella sede penale;
che con istanza 25 novembre 2002 __________ ha così convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo il pagamento di fr. 4'887.40, corrispondenti all'onorario e alle spese fatturate dall'avv. __________ nell’ambito del procedimento penale;
che a sostegno della sua richiesta l'istante ha richiamato la prassi dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto secondo la quale la parte civile al beneficio dell'assistenza giudiziaria deve preventivamente rivolgersi al denunciato per la rifusione dei danni patiti. Solo quando il recupero del danno si rivela impossibile, lo Stato interviene (cfr. istanza, punto 8);
che __________ si è opposto all’istanza;
che con sentenza del 22 aprile 2003 il Pretore ha respinto l'istanza avendo escluso l'esistenza di un danno subito dall'istante poiché questi non ha effettuato nessun pagamento al legale, né lo dovrà fare in futuro anche perché l'onorario del patrocinatore è stato garantito dallo Stato e di converso l'avvocato nulla può pretendere dal patrocinato, ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: egli ammettendo di non aver effettuato nessun pagamento per onorari e non contestando l'assenza di un credito dell'avvocato nei suoi confronti, sostiene tuttavia di agire a titolo di subrogazione nel credito vantato dallo Stato. ”In pratica lo Stato, facendo ordine al ricorrente di preventivamente richiedere il risarcimento del proprio danno al __________, gli ha ceduto il credito nei confronti di __________ Rimprovera in sostanza al pretore di aver erroneamente applicato i principi che regolano l'assistenza giudiziaria in materia penale e di aver quindi arbitrariamente respinto l'istanza;
che contestualmente il ricorrente ha chiesto di ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che come correttamente osservato dal primo giudice, alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente il 24 dicembre 2001, ovvero prima dell'entrata in vigore della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) avvenuta il 30 luglio 2002, torna applicabile l'abrogato art. 73 cpv. 2 lett. b) CPP (cfr. art. 37 cpv. 1 Lag);
che secondo tale disposizione la concessione del gratuito patrocinio alla parte civile può estendersi alla retribuzione del patrocinatore da parte dello Stato, stabilita in conformità di tariffa dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto, salvo il diritto alle ripetibili che, se riconosciute, devono essere dedotte dall'onorario del patrocinatore (Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, n. 7 ad art. 73);
che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, da questa norma non deriva alcun obbligo per la parte civile, posta al beneficio del gratuito patrocinio, di tentare anzitutto -addirittura procedendo giudizialmente- il recupero delle spese di patrocinio da parte dell'accusato e solo sussidiariamente dallo Stato;
che semmai sarebbe data la surrogazione dello Stato nei diritti di risarcimento della parte civile, nel caso in cui questa avesse ottenuto dall'accusato la rifusione integrale delle spese legali quale parte del danno (Salvioni, Codice di procedura penale annotato, 1999, pag. 160);
che ciò, tuttavia, non appare affatto scontato, dal momento che presupposti, oltre a quelli di legge per ottenere dal giudice civile il risarcimento di un danno -come ha esaminato in concreto il primo giudice- sono che il patrocinio nel precedente processo fosse necessario in relazione sia alla situazione personale del patrocinato, sia alla natura della causa, risultando inoltre utile e appropriato (Rep 1989, 492; CCC 17 dicembre 1998 in re T./ O.);
che nell'ottica della cassazione, in assenza di una norma specifica nel senso auspicato dal ricorrente, non può essere considerato arbitrario il fatto che il primo giudice non abbia considerato la parte civile titolare del diritto di ottenere dall'accusato il recupero delle spese di patrocinio sostenute nel procedimento penale;
che nulla giova al ricorrente il richiamo alla prassi dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto in materia di assistenza giudiziaria, estranea comunque alla questione creditoria, ossia ai presupposti sostanziali di un credito di natura civile, fra denunciante e denunciato;
che inoltre, per essere considerata errata, la sentenza pretorile avrebbe dovuto violare una norma di legge o un principio giuridico universalmente noto, nella nozione del quale rientrano le interpretazioni elaborate da dottrina e giurisprudenza maggioritarie (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327 m. 13), ciò che non si verifica in concreto;
che alla luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato né il titolo di cassazione invocato, né altri, in particolare non quello dell’errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto;
che a dipendenza dell'inconsistenza delle censure ricorsuali, ossia per la totale assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), la domanda di assistenza giudiziaria formulata in questa sede dal ricorrente non può essere accolta, a prescindere dalla verifica del presupposto dell'indigenza;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 maggio 2003 di __________ è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria 14 maggio 2003 è respinta.
3. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico del ricorrente.
4. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: