Incarto n. 16.2003.52
Lugano 16 settembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 maggio 2003 presentato da
RI1 e RI2 entrambi patr. dallo RA1
contro
la sentenza 22 aprile 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.18) promossa con istanza 5 luglio 2002 nei confronti di
CO1
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2'296.30 oltre interessi a titolo di mercede derivante da contratto di mandato, domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nell'aprile 1997 __________ CO1i si è rivolto allo studio legale RI1& RI2 affidando ai due titolari dello studio, avvocati __________ RI1 e __________RI2, la tutela dei propri interessi nell'ambito di una controversia che lo opponeva al Comune di __________ per una pretesa di risarcimento dei danni subiti alla sua particella n. 2073 RFD __________ a seguito della perdita di un collettore fognario di proprietà comunale. A conclusione del mandato, avvenuta nell'aprile 1998, gli avvocati RI1 e __________ RI2 hanno emesso la loro nota professionale per complessivi fr. 4'775.30 (doc. C). Da questa somma hanno dedotto l'importo di fr. 2'479.- percepito dalla __________ __________, compagnia presso la quale era assicurato per la responsabilità civile il Comune di __________ e con la quale era stato raggiunto un accordo transattivo mediante il quale CO1 riceveva fr. 20'000.- a saldo delle sue pretese risarcitorie e fr. 3'500.- a titolo di partecipazione alle spese legali e peritali (quest'ultime quantificate in fr. 1'021.- versati direttamente al perito). Per il recupero dell'importo residuo di fr. 2'296.30 i due legali hanno promosso, il 5 luglio 2002, un'azione giudiziaria nei confronti di __________ CO1. Il convenuto si è opposto alla pretesa sostenendo che l'accordo transattivo concluso con la __________ __________ prevedeva l'assunzione da parte di quest'ultima di tutte le spese legali e peritali, ragione per la quale accettando il versamento di fr. 3'500.- da parte di quest'ultima (di cui fr. 1'021.- per spese peritali), la pretesa dei legali deve considerarsi saldata. Ad ogni buon conto egli contesta l'ammontare della nota professionale dell'avv. RI1 ritenendola eccessiva e sproporzionata alle prestazioni effettivamente fornite e per le quali egli riconosce un onorario massimo corrispondente all'importo di fr. 2'479.- versato dalla __________ __________i.
2. Con sentenza 22 aprile 2003 il Pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di mandato nell'ambito del quale il convenuto avrebbe chiaramente indicato la propria disponibilità ad accettare la proposta transattiva della __________ __________ con il versamento di fr. 20'000.- a saldo delle sue pretese risarcitorie, a condizione che questa si assumesse anche tutte le spese legali e peritali, ha intravisto una violazione del mandato nel fatto per l'avv. RI1 di aver accettato il versamento di fr. 3'500.- dalla __________ __________ quale partecipazione ai costi legali e peritali. Da questa violazione contrattuale del mandatario per non essersi attenuto alle direttive del mandante, il Pretore ha dedotto l'obbligo per gli istanti di assumersi il danno cagionato e quantificato in fr. 2'296.30 (pari all'onorario residuo rivendicato nei confronti del convenuto), con conseguente reiezione della loro istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame gli avvocati __________ RI1 e __________ RI2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, intravedendo nell'agire dell'avv. RI1 una violazione del mandato affidatogli con conseguente perdita del diritto all'onorario. I ricorrenti contestano in particolare l'accertamento pretorile secondo il quale il convenuto avrebbe impartito una chiara direttiva sull'ottenimento da parte della __________ __________ della copertura integrale delle spese di patrocinio e della quale non si ha invece alcun riscontro nelle tavole processuali. Essi negano inoltre l'esistenza del danno e criticano il riconoscimento al convenuto di un importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Con osservazioni 24 giugno 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Secondo l'art. 398 CO il mandatario è responsabile nei confronti del mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli e risponde del danno che cagiona per negligenza o intenzionalmente. In questo senso il mandatario opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza. Si riscontra in particolare una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il mandatario non adempie i propri obblighi di informazione o non segue le istruzioni impartite dal mandante. A questo proposito l'art. 397 CO prevede che se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell’affare, il mandatario non può dipartirsene se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il consenso del mandante o se si può ammettere che quest'ultimo l'avrebbe autorizzato se fosse stato messo al corrente della situazione (art. 397 cpv. 1 CO; FJS 328, p. 2). La violazione di questo principio può comportare l'ammissione dell'inadempimento o del non corretto adempimento del contratto da parte del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 148 ss. ad art. 397 CO), e di conseguenza, in applicazione dell'art. 398 CO, il suo obbligo al risarcimento del danno che ne deriva al mandante (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 12 e 14 ad art. 397 CO).
6. Nel campo specifico della professione dell'avvocato, questi è tenuto a svolgere il mandato affidatogli con attenzione, competenza e diligenza, ritenuto che la violazione di questo dovere equivale a un inadempimento del mandato, che legittima il mandante a richiedere il risarcimento dei danni (cfr. per la responsabilità dell'avvocato DTF 127 III 357 consid. 1; Wessner, La responsabilité professionelle de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag. 17). Certo l'avvocato gode di una certa autonomia nella scelta dei mezzi e argomenti a tutela degli interessi del suo cliente, ma egli è vincolato dalle istruzioni impartite da quest'ultimo in merito allo scopo che si è prefisso (Testa, Die zivil-und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, pag. 40).
7. Controverso nel caso concreto è il fatto di sapere se sottoscrivendo l'accordo 2 aprile 1998 con la __________ __________i, dal quale si evince che il pagamento di fr. 3'500.- (nostra partecipazione spese legali) avveniva a parziale copertura delle spese legali, l'avv. RA1abbia contravvenuto alle chiare indicazioni ricevute dal mandante, violando così il contratto. A questo proposito la conclusione affermativa alla quale è giunto il pretore non è errata e tantomeno arbitraria. A sostegno della stessa vi è infatti lo scritto 23 marzo 1998 del legale medesimo, che in merito alla proposta transattiva formulata dalla __________ __________ così si esprime: il signor __________ CO1 ha deciso di acconsentire alla liquidazione bonale della pratica indicata a margine mediante il versamento della proposta indennità di fr. 20'000.-, sempre che gli vengano rifusi i costi di patrocinio (come già concordato, di principio) e che gli vengano rifusi pure i costi delle prestazioni richieste su Vostra sollecitazione all'ing. __________ (doc. 9). Da questo documento risulta chiaramente che nelle intenzioni del cliente, espressamente riconosciute dal suo patrocinatore, vi era quella di accettare l'indennizzo proposto dalla __________ a condizione che questa si assumesse pure tutte le spese legali e peritali. Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti l'indicazione del mandante era in questo senso chiara e vincolante (Fellmann, op. cit., n. 15 ad art. 397 CO) e non si trattava di una semplice raccomandazione, tant'è che già in precedenza il convenuto aveva manifestato tale sua volontà di ottenere la copertura di tutte le spese legali, in particolare con lo scritto 10 gennaio 1998 indirizzato alla __________ __________ (Rimangono in sospeso le spese legali che, come promesso dall'ispettore __________, vengono assunte dalla Spett. __________ __________, doc. F), la lettera 19 febbraio 2001 inviata all'ing. __________, e gli scritti 7 dicembre 2001 (cfr. punto 10), 25 febbraio 2002 (la "__________" per bocca di __________ si era Lei offerta di coprire tutti i costi che il sinistro mi aveva causato) e 24 giugno 2002 indirizzati all'avv. RI1 (__________aveva proposto a me, in presenza tua e di __________ __________, e cioè che, in cambio dei miseri ventimila franchi che mi corrispondevano, su un danno di oltre centomila, avrebbero pagato tutte le spese legali e peritali, doc. F).
Il fatto quindi per il legale di aver sottoscritto per conto del convenuto la convenzione 2 aprile 1998 con la quale la __________ __________ si impegnava a versare l'importo di fr. 3'500.- a titolo di nostra partecipazione spese legali (doc. F), equivale a una violazione delle istruzioni ricevute dal cliente, violazione ancor più grave se si considera che questa è avvenuta nell'ambito di una transazione, là dove per definizione la parte rinuncia parzialmente all'esercizio di un proprio diritto (pretesa iniziale di fr. 91'000.-) per giungere a un compromesso (fr. 40'000.-, cfr. convenzione di liquidazione 2 aprile 1998, doc. F). In quest'ambito l'avvocato è tenuto a informare il proprio cliente sulle condizioni dell'accordo e non può derogarvi senza il suo consenso (Soldati, Il dovere di informazione dell'avvocato nei confronti del cliente, in Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 224; JdT 1966 191) non trattandosi, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, di un aspetto secondario del mandato nell'ambito del quale l'avvocato gode di una certa autonomia riservatagli, come detto, alla sola scelta degli argomenti e dei mezzi di difesa a tutela degli interessi del cliente (Engel, Contrats de droit suisse, 2. ed., 2000, pag. 492). Del tutto irrilevante è a questo proposito sia la mancata tempestiva contestazione della transazione da parte del convenuto sia la prassi nell'ambito delle liquidazioni assicurative, con particolare riferimento alla pretesa solo parziale assunzione delle spese processuali.
8. L'accettazione da parte del mandatario di una copertura solo parziale dei costi di patrocinio, nonostante le chiare e diverse indicazioni ricevute dal cliente (assunzione da parte della __________ __________ di tutte le spese legali), costituisce, come correttamente concluso dal primo giudice, una violazione del contratto che legittima il mandante a chiedere il risarcimento dei danni (Testa, op. cit., pag. 43), ritenuto che l'onorario è comunque dovuto salvo il caso in cui l'attività svolta dal mandatario si sia rilevata del tutto inutile o inutilizzabile (Fellmann, op. cit., n. 496 ss ad art. 394 CO; Werro, op. cit., n. 35 ad art. 398 CO; DTF 124 III 426). In merito alla determinazione del danno, contestata dai ricorrenti, va rilevato che il pregiudizio può corrispondere all'interesse del mandante alla corretta esecuzione del contratto (Werro, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO; Fellmann, op. cit., n. 334 e 337 ad art. 398 CO) ovvero, nel caso concreto, all'integrale copertura delle spese di patrocinio da parte della __________ __________, con conseguente esonero del mandante da qualsiasi pagamento a questo titolo, in particolare dell'importo residuo di fr. 2'296.30 rivendicato dagli istanti, che il Pretore ha correttamente parificato al danno subito dal convenuto.
9. Da ultimo i ricorrenti rimproverano al Pretore di aver riconosciuto al convenuto, non patrocinato da un legale, il diritto alle ripetibili e ne contestano l'ammontare. Ora, anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'equa indennità, volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10; Rep. 1990 pag. 213; DTF 113 Ib 353). Per quanto attiene all'ammontare delle ripetibili, va rilevato che il convenuto ha dovuto partecipare a tre udienze, esprimersi sulla domanda di assunzione suppletoria delle prove presentata dagli istanti il 24 gennaio 2003 e formulare le proprie conclusioni scritte, ragione per cui, fermo restando l’ampio margine di apprezzamento che compete al giudice in questa materia (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 19 e 22), non si può ritenere arbitraria la decisione sull'indennità riconosciuta al convenuto, che il Pretore ha stabilito in fr. 400.-. Anche su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto. Né la risibile pretesa distinzione tra ripetibili e indennità, con l'assunto che il convenuto non avrebbe chiesto l’indennità ma solo ripetibili, permette di modificare il primo giudizio.
10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
11. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 16 maggio 2003 degli avvocati __________ RI1 e __________ RI2 è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 120.–
b) spese fr. 30.–
fr. 150.–
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure solidale di rifondere alla controparte fr. 150.– quale indennità per ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
-.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria