Incarto n. 16.2003.4
Lugano 14 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 gennaio 2003 presentato nella forma dell'appello da
__________
contro
la sentenza 20 dicembre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 dicembre 2001 da
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'931.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che il 20 dicembre 2001 la __________ __________o ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'931.55 a saldo della nota 6 maggio 1999 per le cure dentarie prestate a quest'ultimo nel periodo 28 ottobre 1998 - 6 maggio 1999 e sulla quale il convenuto ha versato solo un acconto;
che __________ si è opposto alla pretesa avversaria, sostenendo di nulla dovere all’istante in considerazione dei gravi difetti della protesi dentaria fornitagli, rilevando in particolare che masticando la protesi si distacca e si rovescia a causa dall'assenza di ganci nella parte destra;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, qualificato come mandato il contratto tra le parti, ha accolto l'istanza, non avendo il convenuto fatto fronte all'onere della prova che gli competeva in merito alla pretesa difettosità della protesi;
che con la presente tempestiva impugnazione __________ insorge contro il predetto giudizio, lamentando in particolare la mancata esecuzione di una perizia sul lavoro della controparte;
che con osservazioni 20 febbraio 2003 la __________ __________ postula il rigetto del ricorso eccependone innanzi tutto la validità dal punto di vista formale;
che preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta con il ricorso (e in parte non allegata in prima sede), l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che a prescindere dalla ricevibilità del ricorso, il ricorrente non ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487), ma si è limitato a proporre l'allestimento di una perizia (richiesta di per sé inammissibile in questa sede), lo stesso è manifestamente infondato;
che infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, il convenuto, opponendosi alla prestazione dell'istante per una pretesa difettosità della stessa, avrebbe dovuto provare la violazione del contratto a opera della controparte, come pure l'esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio lamentato (Wiegand, in Comm. di Basilea, 1996, n. 5 segg. e 61 segg. ad art. 97 CO);
che, ancorché sostenendo la presenza di difetti alla protesi e la loro tempestiva notifica, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, in sede di discussione egli non ha notificato nessuna prova: né una perizia, né altri mezzi di verifica delle sue allegazioni, contestate dall'istante;
che ciò è quanto risulta dal verbale d'udienza da lui ha sottoscritto senza riserve;
che in assenza di prove comprovanti i difetti addotti dal convenuto, rispettivamente una negligenza a carico dell'istante, nessuna può essere mossa censura nei confronti del giudizio impugnato;
che per quanto attiene alla pretesa mancata esecuzione da parte dell'istante di controlli periodici successivi alla cura, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini della verifica della correttezza dell'operato dell'istante, la contestazione non può essere esaminata, poiché sollevata per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere respinto poiché non evidenzia nessun titolo di cassazione: in particolare non quello dell'arbitraria negazione di prove offerte da parte del primo giudice (art. 327 lett. e CPC), né una valutazione manifestamente errata delle risultanze istruttorie (art. 327 lett. g CPC);
che tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 2003 __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria