Incarto n. 16.2003.2
Lugano 14 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 2003 presentato da
__________
contro
la sentenza 9 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 novembre 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 384.15 oltre accessori, nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 novembre 2002 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 384.15 a saldo della fattura emessa il 5 marzo 2002 per interventi di riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultima (doc. C);
che all'udienza di discussione è comparsa unicamente la parte istante che ha confermato la propria pretesa;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC;
che al ricorso l'istante non ha formulato osservazioni;
che giusta l'art. 327 lett. e CPC, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che la ricorrente, citata a comparire lunedì 9 dicembre 2002 per la discussione dell'istanza, aveva dapprima inviato uno scritto interlocutorio al giudice (Attendo sua risposta) con cui riteneva l'istanza priva d'oggetto a dipendenza dell'avvenuto pagamento da parte sua dell'importo richiesto da controparte;
che successivamente, giovedì 5 dicembre 2002, nell'imminenza dell'udienza, il giudice di pace - rispondendo alla convenuta per posta elettronica - le ha comunicato la possibilità di esporre la proprie argomentazioni alla discussione, concludendo: L'aspetto dunque lunedì (doc. 3 della giudicatura);
che negli atti del giudice si trovano tre ulteriori messaggi di posta elettronica dello stesso giorno: con il primo la convenuta insisteva sull'inutilità della causa e comunicava al giudice di pace l’intenzione di non partecipare all'udienza (doc. 4); con il secondo, essa chiedeva il rinvio dell'udienza, informando il giudice sulle possibili date (doc. 5); e con il terzo, il giudice concludeva: Veda Lei se presentarsi o no (doc. 6);
che, in apparente contrasto con il testo di quest'ultimo messaggio, il giudice di pace nella sentenza ha indicato di essere stato assente nei giorni 5 (sic !) e 6 dicembre e di non avere pertanto potuto prendere atto della richiesta di rinvio trasmessagli per e-mail nel tardo pomeriggio del 5.12.2002;
che la ricorrente sostiene il giudice di pace non avendo evaso la sua domanda di rinvio, ha violato il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost);
che a prescindere da ogni considerazione sull'opportunità, per il giudice, di intrattenere corrispondenza con una parte del processo nella forma adottata in concreto, la censura in esame non può essere ammessa;
che, innanzitutto, un'istanza di rinvio dell’udienza (che, come sostiene la ricorrente, esige una decisione del giudice) è una domanda processuale la cui presentazione, se non avviene nel corso di un'udienza, è legata alla forma scritta (art. 92 cpv. 1 CPC);
che tale forma sottintende la firma della parte o del suo rappresentante, non foss'altro per una questione d'identità del richiedente;
che la forma della posta elettronica non corrisponde a tale requisito, sicché lo scritto in questione non può essere considerato alla stregua di una valida domanda processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 353 ad art. 92 CPC,);
che nemmeno vi era un caso di urgenza tale da giustificare un diverso modo d'agire, in particolare non rispettoso della forma prevista (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 136 CPC);
che, comunque sia, il rinvio di un'udienza sulla base dell’art. 136 cpv. 1 CPC, ammissibile solo per gravi motivi (malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale), deve essere chiesto tempestivamente;
che in concreto (pur prescindendo dall'ultimo messaggio 5 dicembre, inviatole dal giudice), la ricorrente non può sostenere, a fronte delle sue precedenti prese di posizione, di aver chiesto il rinvio a tempo debito, tanto meno si pensa che fra l'invio della sue richiesta di giovedì 5 dicembre alle 17.30 e il giorno dell'udienza intercorreva un solo giorno feriale (cfr. CCC 22 novembre 1995 in re B.R. SA c/ Fondazione P.);
che tale ritardo impediva al giudice di determinarsi sulla domanda e di eventualmente notificare alle parti il rinvio dell'udienza (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 136 CPC);
che, in definitiva, non v'è motivo per accogliere il ricorso;
che tasse e spese sono poste a carico della ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC);
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 2003 __________ è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia, in complessivi fr. 80.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
3. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria