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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.09.2003 16.2003.13

9. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,501 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2003.13

Lugano 9 settembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 gennaio 2003 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 8 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa di accertamento promossa con istanza 10 settembre 2002 nei confronti di

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1'395.oltre accessori di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio fattole notificare dal

convenuto il 23 agosto 2002, postulando nel contempo la condanna di quest’ultimo al

pagamento di fr. 198.- oltre accessori, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza del 10 settembre 2002 __________ ha chiesto che venisse accertata l'inesistenza del debito di fr. 1'395.- oltre interessi, oggetto del PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio fattole notificare da __________, con conseguente annullamento della procedura esecutiva. A mente dell'istante la somma rivendicata dal convenuto, al quale sostiene aver commissionato per conto della ditta __________ la fornitura di un personal computer con relativo sistema operativo Windows 2000 e software Office nonché di un monitor (doc. A-D), non è dovuta, avendo le parti deciso di comune accordo di rescindere il contratto a dipendenza dei difetti che presentava la merce fornita, con conseguente restituzione delle reciproche prestazioni. In questo senso, avendo la ditta __________ proceduto alla restituzione di quanto fornitole da __________, nulla è più dovuto a quest'ultimo, che se del caso ha eseguito prestazioni non richieste e quindi non soggette a remunerazione. L'istante ha inoltre chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 198.-, corrispondenti al prezzo del sistema operativo Windows 2000 versatogli e da questi trattenuto nonostante l'annullamento del contratto di cui si è detto e l'avvenuta restituzione a quest’ultimo del materiale fornito (doc. B).

                                   2.   Il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo la legittimità del suo credito, rivendicato nei confronti di chi gli ha ordinato la merce, ovvero l'istante che ha sempre agito a titolo personale e non in qualità di rappresentante della ditta __________. Con riferimento all’importo posto in esecuzione, e per il quale ha chiesto al giudice di pace il rigetto definitivo dell’opposizione, il convenuto ha precisato che si tratta della richiesta di pagamento di un programma di statistica commissionatogli dall’istante (fr. 1'225.-, doc. 15), oltre a fr. 100.- per il modem che secondo il convenuto sarebbe stato asportato dal PC restituitogli (cfr. doc. 14) e fr. 70.- per il tempo impiegato per il trasferimento dei dati dal vecchio PC (cfr. doc. 14). In merito alla pretesa di fr. 198.- fatta valere nei suoi confronti, egli l'ha contestata avendovi l'istante espressamente rinunciato come risulta dallo scritto 26 luglio 2002 del suo rappresentante, __________.

                                   3.   Le argomentazioni difensive del convenuto sono state contestate dall’istante, in particolare quella secondo la quale ella gli avrebbe richiesto l’elaborazione di un programma di statistica, intervento che secondo lei il convenuto avrebbe eseguito di sua iniziativa; contestata è pure la richiesta di pagamento del modem che sarebbe stato restituito unitamente al PC, nonché quella di fr. 70.- per il trasferimento dei dati.

                                   4.   Con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il convenuto e l'istante medesima, ha concluso all'integrale reiezione dell'istanza, non avendo quest'ultima provato l'inesistenza del credito rivendicato da controparte, rispettivamente la fondatezza della sua richiesta di pagamento di fr. 198.-, alla quale aveva precedentemente rinunciato.

                                   5.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il giudice di pace non avrebbe proceduto all'assunzione del teste da lei proposto nella persona di __________, ciò che le ha di fatto impedito di provare l'inesistenza del credito rivendicato da controparte, rispettivamente la sua carenza di legittimazione passiva non avendo ella agito a titolo personale bensì in qualità di rappresentante della ditta __________, alla quale il convenuto doveva se del caso rivolgersi. A titolo abbondanziale la ricorrente rileva comunque che anche un eventuale credito nei confronti di questa società sarebbe inesistente, a dipendenza dell'avvenuto annullamento consensuale del contratto.

                                         Con osservazioni 26 febbraio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   6.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   7.   La ricorrente, pur avendo basato il suo ricorso sul titolo di cassazione di cui alla lettera g. dell'art. 327 CPC, si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentita a dipendenza della mancata assunzione da parte del giudice di pace del teste __________ da lei proposto con l'istanza, motivo di cassazione espressamente previsto all'art. 327 lett. e CPC, secondo il quale deve essere annullato il giudizio di un giudice di pace o di un pretore se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Questo motivo di cassazione si fonda sul rispetto della norma costituzionale di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost che garantisce alle parti il diritto di essere sentite, in cui non rientra solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, senza rifiutare ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 327).

                                   8.   Per quanto attiene alla mancata assunzione da parte del giudice di pace della prova proposta dall'istante, ovvero dell'audizione del teste __________, che peraltro ha presenziato all'udienza unitamente all'istante, va rilevato che la semplice indicazione delle prove nell'istanza non comporta alcun obbligo di assunzione da parte del giudice. È infatti all'udienza che le parti devono notificare i mezzi di prova di cui intendono valersi, poiché è in quella sede che esse si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande e producono i documenti che non fossero già stati allegati con l’istanza (art. 294 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 782 ad art. 294). Nel caso concreto, all'udienza di discussione del 14 febbraio 2003 l'istante si è limitata a riconfermare la propria domanda, rinunciando quindi implicitamente a valersi delle prove indicate nel suo allegato introduttivo. Come detto, la semplice indicazione posta in calce a ogni capoverso dell'istanza, non vale quale formale proposta di prova, ritenuto che i mezzi di prova che figurano negli allegati scritti necessitano di un'esplicita conferma, rappresentando nella sede scritta soltanto una preannunciazione dei mezzi di difesa della parte (Cocchi/Trezzini, op.cit., ibidem). La censura ricorsuale appare quindi del tutto infondata anche perché l'istante medesima, sottoscrivendo il verbale d'udienza senza nulla eccepire, ha dato il suo consenso a che il giudice procedesse all'emanazione della sentenza, dimostrando così di ritenere ultimata l'istruttoria (cfr. verbale di udienza, pag. 9).

                                9.      La richiesta intesa al pagamento di fr. 198.- non può essere esaminata, non avendo la ricorrente formulato nessuna specifica censura nei confronti della sentenza del primo giudice, che deve quindi essere confermata anche su questo punto.

                                10.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 27 gennaio 2003 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                              fr. 100.b) spese                                                fr.   20.-

                                         Total e                                                fr. 120.già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione a:

                                         __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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