Incarto n. 16.2003.115
Lugano 14 gennaio 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 presentato da
Stato del Cantone Ticino rappr. dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
contro
la sentenza 19 dicembre 2003 del Giudice di pace del circolo __________, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. 177-2003) promossa con istanza 23 ottobre 2003 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di __________, domanda respinta dal giudice di pace,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 23 ottobre 2003 lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla __________ Sagl al precetto esecutivo sopra menzionato, notificatole per l’incasso di fr. 200.- corrispondenti alla multa disciplinare inflittale con risoluzione 7 marzo 2002 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di Bellinzona per non aver consegnato una dichiarazione valevole per l'imposta cantonale e per l'imposta federale diretta 2000, oltre alle tasse di diffida di fr. 60.- e alle spese esecutive, decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con sentenza 19 dicembre 2003 il giudice di pace ha respinto l'istanza non essendovi identità tra il debitore indicato nel PE (__________Sagl) e quello al quale è stato notificato il PE (Ursula Richner, persona estranea alla società e non organo della stessa);
che con il presente tempestivo gravame lo Stato del Cantone Ticino è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere esaminato la regolarità della notifica del PE nonostante la questione esulasse dalle sue competenze e nonostante l'assenza di qualsiasi pregiudizio per la parte convenuta, che ha potuto interporre tempestiva opposizione al PE;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità "iure imperii", in un caso concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 LPAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 LPAmm; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; Staehelin, op. cit., n. 112, 116 e 119 ad art. 80);
che questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario (Staehelin, op. cit., n. 110 e 111 ad art. 80), ciò che presuppone la sua regolare notifica al destinatario (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 133 n. 8);
che nel caso di specie, al momento della notifica della decisione di multa 7 marzo 2002 alla società __________ Sagl, quest'ultima era priva di organi, l'unico socio gerente della società, __________, essendo infatti deceduto il 30 settembre 2001;
che a questo proposito va rilevato che alla persona giuridica priva degli organi, e quindi priva della capacità di agire (art. 54 CC; Huguenin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2002, n. 3 ad art. 54/55), deve essere nominato un curatore a opera dell'autorità tutoria competente (art. 393 cifra 4 CC; Montavon, Droit et pratique de la Sarl, 1996, pag. 382; Langenegger, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2002, n. 16 ad art. 392);
che trattandosi di una persona giuridica, occorre riferirsi all'istituto della curatela solo in caso di necessità, ovvero quando nessuno può occuparsi della gestione della società, come era il caso in concreto per il decesso dell'unico socio gerente (Huguenin, op. cit., n. 5 ad art. 54/55; Langenegger, op. cit., n. 17 ad art. 392);
che in simile evenienza spetterà al curatore intervenire affinché gli organi vengano ripristinati o la persona giuridica venga liquidata (art. 775 cpv. 2 CO; Langenegger, op. cit., n. 18 ad art. 392);
che nel caso concreto, non risulta che alla società convenuta, priva degli organi dal 30 settembre 2001, sia stato nominato un rappresentante, ragione per la quale il semplice invio della decisione di multa al recapito postale di quest'ultima non può essere considerato quale valida notifica della stessa, tale da permetterne il suo passaggio in giudicato;
che pertanto la decisione impugnata, che ha respinto la domanda di rigetto dell'opposizione, non può essere considerata arbitraria, ritenuto che l'arbitrio può essere riferito unicamente al risultato e non ai motivi che stanno alla base della decisione (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14);
che a dipendenza dell'assenza di un rappresentante della convenuta e nell'attesa dell'eventuale nomina di un curatore ai sensi dell'art. 393 cifra 4 CC, la presente decisione viene notificata alla Commissione tutoria regionale 12 con sede a __________ (territorialmente competente a dipendenza della sede della convenuta a __________);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 dello Stato del Cantone Ticino è respinto.
2. Tasse e spese per il presente giudizio, per complessivi
fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria