Incarto n. 16.2003.1
Lugano 16 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Giani e Epiney-Colombo in sostituzione di Cocchi, escluso
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2003 presentato da
Comunione ereditaria __________, composta di:
__________ __________ __________ __________
Contro
il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 2002 nei confronti di
__________
con la quale la parte istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con l'istanza 28 novembre 2002 la Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________ e __________ e ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'474.35 oltre interessi a saldo di pigioni non pagate;
che a seguito del pagamento di fr. 1'500.- da parte della convenuta in data 18 dicembre 2002 e dalla stessa comunicato al giudice di pace, la parte istante ha ritirato l'azione;
che con decreto 15 gennaio 2003 il giudice di pace ha così proceduto allo stralcio della causa addebitando alla parte istante il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.-;
che con atto ricorsuale 28 gennaio 2003 gli istanti insorgono contro il dispositivo sugli oneri processuali contestando l’addebito di una tassa di giustizia, nonostante non sia stata esperita nessuna istruttoria;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la presa di posizione 4 marzo 2003 dei ricorrenti alla comunicazione 21 febbraio del giudice di pace a questa Camera dev'essere estromessa dall'incarto, non prevedendo la procedura ricorsuale la produzione di simili allegati;
che, per quanto concerne la tassa di giustizia, se l'istanza è ritirata prima dell'udienza, come è stato il caso in concreto, il giudice di pace preleva una sportula di fr. 10.- (art. 14 cpv. 1 n. 1d della Legge sulla tariffa giudiziaria in vigore dal 1° gennaio 1998);
che pertanto la richiesta di pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- non è conforme alla tariffa e deve essere censurata, in particolare poiché la norma indicata non lascia al giudice potere di valutazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 51 ad art. 148), con il successivo annullamento della relativa pronuncia;
che l'art. 148 cpv. 1 CPC pone la sportula, rispettivamente la tassa di giustizia a carico della parte soccombente;
che la questione di sapere quale sia, in concreto, la parte soccombente può rimanere indeciso, su questo punto non v'è censura da parte dei ricorrenti;
che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2003 della Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del Circolo di Vezia, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
2. La tassa di giustizia di fr. 10.- è posta a carico della parte
istante.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria