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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.03.2003 16.2002.77

13. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,013 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.77

Lugano 13 marzo 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 settembre 2002 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________  

  contro  

la sentenza 28 agosto 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 25 aprile 2002 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'085.- oltre accessori nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di

Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 25 aprile 2002 il dott. __________ __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'085.- a saldo della nota 5 ottobre 2001 dallo stesso emessa per cure dentarie prestate a quest'ultima nel periodo 12 marzo 1998 - 12 aprile 1999 (doc. A). La convenuta si è opposta alla pretesa, sostenendo di nulla più dovere all'istante al quale ha già versato l'importo di fr. 5'000.- a saldo delle prestazioni ricevute per il periodo da marzo a ottobre 1998, unico periodo durante il quale è stata in cura presso l’istante.

                                   2.   Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza poiché l'istante, a fronte delle eccezioni della paziente, non ha provato la propria pretesa, in particolare che quanto fatturato corrisponde effettivamente al valore delle cure prestate.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC. Lamenta violazione del suo diritto di essere sentito poiché il primo giudice, negandogli la prova richiesta dell'interrogatorio formale della convenuta gli ha di fatto impedito di provare il benfondato della domanda di causa.

                                         Con scritto 8 ottobre 2002 la convenuta postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.); tuttavia, egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 119 Ib 505). Poiché la prova offerta deve essere rilevante ed atta a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta a una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se essa è manifestamente inefficace o irrilevante (DTF 122 III 223; 120 Ib 229). In questo senso il rifiuto di assumere prove notificate dalle parti non è arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai documenti (DTF 127 I 54 consid. 2b).

5.In sede di contraddittorio, la convenuta non ha soltanto eccepito la durata della cura, sostenendo che si sarebbe conclusa già nell'ottobre 1998, ma ha contestato il contenuto della fattura dalla quale non si potrebbe ricavare alcunché riguardo alla natura delle prestazioni odontoiatriche prestate, concludendo che le stesse non valgono di più dell'acconto di fr. 5'000.- da lei pacificamente versato al medico. Di fronte a queste allegazioni l'istante -proponendo l'interrogatorio formale di controparte- ha precisato di voler accertare che siano state effettuate delle prestazioni in seguito a quanto asserito da controparte (replica 3 giugno 2002), ossia se la cura sia stata continuata oltre il mese di ottobre 1998. La prova appare tuttavia atta a chiarire un aspetto tutto sommato secondario della fattispecie, ossia il termine della cura, disattendendo che l'onorario contestato non risulta calcolato tenendo conto del fattore tempo (ciò che nemmeno appare consono al genere della prestazione), ma delle prestazioni effettuate in favore della paziente. Così che -dovendo condividere la decisione impugnata- siccome l'istante non ha prodotto, né proposto prove a sostegno delle proprie prestazioni mediche, ovvero elementi atti a concretizzare le indicazioni generiche e contestate della nota finale, l'interrogatorio formale proposto con l'intento descritto poteva senz'altro apparire irrilevante, senza che ne fossero lesi i diritti processuali dell'istante. A questo proposito non va infatti dimenticato che l'art. 8 CC pone a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancanza di questa prova impone al giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Comm. di Berna, art. 8 CC, N. 20). Nel caso specifico di una pretesa creditoria basata su di un contratto, spetta alla parte istante provare l’esistenza e il contenuto della pattuizione, così da poterne dedurre l’obbligo di pagamento a carico della parte convenuta (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 183 CPC, m. 36).

                                   6.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto con il carico di tasse e spese alla parte soccombente (art. 148 CPC), mentre alla convenuta non vengono assegnate ripetibili poiché il suo scritto 8 ottobre 2002 non può essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia

                                   1.   Il ricorso per cassazione 9 settembre 2002 del dott. __________ è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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