Incarto n. 16.2002.00069
Lugano 20 agosto 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 10 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 aprile 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'625.30 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
richiamato il decreto 7 agosto 2002 della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con cui il ricorso è stato trasmesso per competenza a questa Camera;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 3 aprile 2002 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'499.50, oltre accessori, a saldo della fattura 19 luglio 2001 emessa per forniture di zucchero, pretesa alla quale il convenuto ha opposto in compensazione un proprio credito a titolo di provvigioni, derivante da contratto di mandato;
che con il querelato giudizio il segretario assessore ha integralmente accolto l'istanza non avendo il convenuto comprovato il credito opposto in compensazione;
che con allegato 28 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 28 maggio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a contestare sommariamente le conclusioni del primo giudice e a richiamare (formalmente) alcune norme di legge sul contratto d'agenzia, senza indicarne il motivo;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 2002 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
3. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria