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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.01.2003 16.2002.60

15. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,206 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.60

Lugano 15 gennaio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 2002 presentato nella forma dell'appello da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 28 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 11 aprile 1996 nei confronti di

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 9'326.30 oltre interessi a titolo di

pretese salariali, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n.

__________dell'UEF di Mendrisio, domande ridotte in corso di causa a fr. 7'801.70 e

respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ in qualità di autotrasportatore, dal mese di maggio 1995 sino all'8 febbraio 1996, data per la quale si è licenziato con effetto immediato a dipendenza della mora della datrice di lavoro nel pagamento del salario degli ultimi due mesi e di altri importi dovutigli. Da qui l'inoltro dell'istanza in esame con la quale il lavoratore ha chiesto la condanna della sua ex datrice di lavoro al pagamento di complessivi fr. 9'326.30 per i seguenti titoli: salario per due mesi, tredicesima pro rata temporis per il 1995 e il 1996, assegni famigliari, indennità per vacanze non godute e spese di trasferta. La convenuta ha parzialmente contestato tali poste del credito, ma solo a titolo abbondanziale, ritenendo che nulla fosse comunque dovuto alla controparte a dipendenza di un proprio credito nei confronti dell'istante (di importo molto maggiore, ossia di almeno fr. 350'000.-) opposto in compensazione. L'istante sarebbe infatti responsabile del furto di un autocarro con rimorchio appartenente alla ditta __________ -carico e pronto per un trasporto- avvenuto nella notte fra il 12 e il 13 gennaio 1996, mentre era parcheggiato, contrariamente (come essa afferma) alle disposizioni interne dell'azienda, nell'abitato di __________, non lontano dall'abitazione dell'istante.

                                         In sede di conclusioni l'istante ha ridotto la sua domanda a fr. 7'801.70.

                                   2.   Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato dapprima il benfondato delle pretese dell'istante, in sé ammesse per l'importo complessivo di fr. 7'438.25, ha tuttavia respinto l'istanza, ammettendo la compensazione fatta valere dalla convenuta per un importo maggiore. Considerando l'istante responsabile del furto dell'autocarro per non essersi attenuto alle chiare direttive della datrice di lavoro in merito all'obbligo di parcheggiare i veicoli nell'area del posteggio aziendale, il primo giudice ha ravvisato nel comportamento del lavoratore una colpa grave al punto da permettere alla datrice di lavoro di prevalersi della facoltà di compensazione illimitata (ossia senza riguardo al fabbisogno del lavoratore) prevista dall'art. 323b cpv. 2 in fine CO. Da qui l'integrale reiezione dell'istanza.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 19 giugno 2002 della seconda Camera civile, __________ insorge contro il predetto giudizio. Il ricorrente, pacifico il conteggio delle pretese proprie così come ammesse dal primo giudice, rimprovera a quest'ultimo di non aver considerato perento il diritto della datrice di lavoro di far valere la propria pretesa risarcitoria, che la stessa avrebbe dovuto far valere già al momento della notifica della sospensione del rapporto di lavoro (avvenuta il 17 gennaio 1996, doc. B) e non solo nell'ambito della presente azione giudiziaria. Contesta inoltre l'accertamento del primo giudice secondo il quale sarebbero dati in concreto gli estremi della sua responsabilità, in particolare la prova del danno e della sua grave negligenza, tale da escludere un'eventuale riduzione del danno e da permettere alla datrice di lavoro di proporre l'eccezione di compensazione senza riguardo al suo minimo vitale.

                                         Con osservazioni 8 luglio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso eccependone innanzi tutto la tardività e la nullità dal punto di vista formale.

                                   4.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata da controparte, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto, sia -eventualmente- la norma di legge ritenuta violata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto è fuori di dubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice (in particolare dell'art. 323b cpv. 2 CO), ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: ne consegue la ricevibilità del ricorso.

                                         Esso è inoltre tempestivo: proprio seguendo le indicazioni della resistente, il termine di dieci giorni per impugnare la sentenza di primo grado è rispettato, ritenuto che -cadendo l'ultimo giorno del termine in sabato- lo stesso è validamente trasferito al successivo lunedì 17 giugno 2002 (art. 131 cpv. 3 CPC).

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   6.   Anzitutto il ricorrente sostiene che il datore di lavoro -che è a conoscenza di tutti i presupposti del suo diritto al risarcimento danni nei confronti del lavoratore- deve avanzare la sua pretesa già a partire dalla successiva scadenza salariale, pena la perenzione del suo diritto. L'argomento non può trovare conferma; infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la legge non prevede nessun termine di decadimento del diritto al risarcimento (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 321e CO), per il quale vale semmai solo l'art. 127 CO che tuttavia concerne la prescrizione. In altre parole, il silenzio della norma non costituisce una lacuna della legge, ragione per la quale una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un risarcimento danni può essere ammessa solo se il comportamento delle parti -interpretato secondo il principio dell'affidamento- permetta nel caso concreto di dedurne l'esistenza di un annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO (DTF 110 II 345). In questo contesto va rilevato che la natura del contratto di lavoro esige che alla fine del contratto il lavoratore possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un contratto di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza e l’allestimento di un certificato di lavoro (DTF 110 II 346; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, art. 321e CO, N. 3). In caso contrario, si potrebbe ritenere in linea di massima che il datore di lavoro, per atti concludenti, ha offerto la propria rinuncia a far valere le sue eventuali pretese e che il lavoratore con il suo silenzio ha fatto propria tale offerta (JAR 1996 pag. 132; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, art. 321e CO, N. 14). Non si può invece giungere a una tale conclusione nel caso in cui il datore di lavoro si sia almeno riservato l'esercizio del suo diritto al risarcimento (JAR 1993, pag. 133 e 134 e rif. ivi).

                                         Nel caso concreto, non è contestato -al di là di ogni considerazione sull'oggettiva conoscenza del danno- che "sospendendo" il lavoratore, ossia verosimilmente rinunciando con effetto immediato alla sua collaborazione, la datrice di lavoro abbia chiaramente espresso l'intenzione di chiarire la situazione riguardo al ns. camion … che le è stato rubato nei pressi della sua abitazione (doc. B): ciò che non permette di concludere a una rinuncia espressa o tacita ai propri diritti.

                                   7.   Di regola la compensazione di pretese salariali da parte del datore di lavoro con un credito proprio verso il lavoratore è possibile soltanto nella misura in cui il salario (così come tutte le forme di remunerazione di prestazioni lavorative: Rehbinder, in Comm. di Berna, 1985, art. 323b CO, N. 11; Brühwiler, op. cit., art. 323b CO, N. 7) è pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF; eccezionalmente la compensazione è ammessa senza limiti se il credito del datore di lavoro si fonda su un danno cagionatogli intenzionalmente dal lavoratore (art. 323 cpv. 2 CO), ancorché si tratti di dolo eventuale (Rehbinder, op. cit., art. 323b CO, N. 15); per contro, non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza, anche grave (Streiff/ von Kaenel, art. 323b CO, N. 6; Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 9).

                                         Al proposito il segretario assessore, dopo aver affermato che il comportamento dell'istante era gravemente negligente (punto 9.1), ha poi concluso che -contravvenendo alle direttive della ditta di non parcheggiare al di fuori dell'area aziendale- il lavoratore avrebbe preso in considerazione l'eventualità della sottrazione del veicolo, ciò che configurerebbe un dolo eventuale. Va anzitutto precisato, ancorché non sia oggetto del conciso ricorso in esame, che la negligenza grave attribuita all'istante nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali nulla ha a che fare con l'affermato dolo eventuale che caratterizzerebbe semmai la volontà dell'agente di un'attività penale o comunque illecita, ma che sicuramente non attiene alla fattispecie e alla posizione dell'istante, a meno che si voglia supporre (ma la questione non è nemmeno stata ipotizzata) che l'istante stesso abbia inteso danneggiare la propria datrice di lavoro per mezzo del furto dell'autocarro, situazione che comunque ancora non concorrerebbe a rendere verosimile l'asserito dolo eventuale. Ma tant'è, poiché il ricorrente non contesta questa considerazione del primo giudice, ma addirittura la conclusione che definisce negligente il comportamento dell'autista. La censura non può però essere condivisa. Anzitutto, al di là della presenza o no della prova dell'esistenza di disposizioni aziendali, in sede di discussione l'istante -pur replicando (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 175 CPC, m. 2)- non ha contestato l'affermazione della convenuta secondo cui egli avrebbe disatteso precise direttive in vigore presso la ditta __________ e presso tutte le ditte di trasporti (risposta, ad 2): ciò che già potrebbe equivalere all'ammissione del fatto (art. 170 cpv. 2 CPC). Inoltre, non appare sicuramente arbitraria (per quanto esposto al precedente capoverso 5) la considerazione che -anche prescindendo dall'esistenza di disposizioni particolari- la circostanza di lasciare incustodito sulla pubblica via e per tutta una notte un autocarro, carico di merce e con i documenti a bordo (carta di circolazione, tessera Viacard, carta __________ diesel, licenza di circolazione, bolle di carico e documenti doganali: doc. 1), tanto più vista l'alternativa del deposito in luogo sicuro, costituisca negligenza grave da parte dell'autista; e ciò per il semplice fatto che un diverso comportamento s'imponeva secondo criteri elementari di ragione e di comune esperienza.

                                   8.   Da tutto ciò dev'essere così dedotto -contrariamente a quanto ritenuto dal segretario assessore- che la possibilità di compensazione del credito della convenuta è sì data, ma solo limitatamente alla parte pignorabile del credito dell'istante. Quest'ultima questione è tuttavia rimasta esclusa dal contraddittorio, dovendosi di conseguenza imputare alla parte convenuta di non aver provato che l'importo oggetto di compensazione corrispondesse a quanto (e per quanto) eccedeva la parte impignorabile delle pretese del lavoratore (Rehbinder, op. cit., art. 323b CO, N. 12 e 13; Brühwiler, op. cit., idem, N. 8). Considerazione che, poiché la Camera -in accoglimento del ricorso- è chiamata a decidere il merito della controversia (art. 332 cpv. 2 CPC), comporta l'accoglimento dell'istanza nei termini accertati dal primo giudice.

                                         Non v'è pertanto motivo per esaminare l'ulteriore censura, relativa alla contestazione del danno denunciato dalla convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:             I.      Il ricorso 17 giugno 2002 __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 28 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                               Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr. 7'438.25 oltre interessi del 5% a far tempo dall'8 febbraio 1996.

                                               Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio.

                                          2.   Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. __________ verserà a __________ fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                 II.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                          __________ verserà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili di questa sede.

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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