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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.06.2002 16.2002.6

7. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,636 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00006

Lugano 7 giugno 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 gennaio 2002 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

    Contro  

la sentenza 20 dicembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 maggio 1999 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'022.50 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente all'importo di fr. 3'022.50 oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1999;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 31 maggio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'022.50 a saldo della fattura dallo stesso emessa il 16 agosto 1998 per opere da sanitario eseguite nello stabile di proprietà di quest'ultima a __________, e meglio nell’esercizio pubblico che si trova all’interno del medesimo. La convenuta, che in data 21 giugno 1999 ha effettuato un versamento di fr. 1'000.-, si è opposta al pagamento della differenza, contestando di aver conferito all'istante l'incarico di eseguire interventi per un importo superiore ai fr. 1'300.- concordati con l'architetto che si è occupato della direzione lavori (DL) e al quale essa non ha ordinato l’esecuzione di opere ulteriori che neppure ha poi approvate. Quanto alla mercede, la convenuta ne ha contestato prudenzialmente il quantum, postulando comunque il riconoscimento del minor valore dell'opera a dipendenza di difetti, in particolare relativamente al lavello del bar.

                                2.      Con il querelato giudizio il segretario assessore ha accolto l'istanza, deducendo dall'importo rivendicato dall'istante quanto versato dalla convenuta. In merito alle contestazioni sul conferimento all'istante dell'incarico di eseguire opere per un importo superiore a fr. 1'300.-, il primo giudice ha ammesso la validità degli ordini della direzione lavori che ha agito -almeno agli occhi dell'appaltatore- come rappresentante della committente. Inoltre, perché controllata e ratificata dalla direzione lavori, il primo giudice ha ritenuto conforme al lavoro eseguito la mercede esposta. Sulla pretesa difettosità dell'opera il segretario assessore non ha ritenuto né provata la stessa, né tempestiva la notifica dei difetti.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto erroneamente che l'istante sia stato in buona fede deducendo dalle circostanze che l'architetto godesse del suo consenso e che fosse legittimato a ordinare e ad accettare prestazioni per un importo superiore a quello concordato. Non condivide le conclusioni relative alla definizione della mercede che controparte non ha provato. Contesta inoltre la facoltà del giudice di verificare d'ufficio la tempestività della notifica dei difetti che l'istante non aveva contestato e osserva infine che la prova del minor valore dell'opera incombeva all'appaltatore.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                5.      La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove concludendo all’esistenza di un rapporto di rappresentanza in virtù del quale alla stessa sarebbero opponibili le trattative intercorse tra gli architetti da lei incaricati della direzione lavori (architetti __________ e __________) e l’istante, in particolare per quei lavori che superano l’importo "preventivato" di fr. 1'300.- Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e ritenuto dal primo giudice (che erroneamente parla di preventivo __________ iniziale di fr. 1'300.-), non risulta affatto che vi sia stata una stima preventiva delle prestazioni dell'istante (né peraltro una definizione degli interventi). Da parte sua, davanti al giudice, questi ha chiaramente negato la circostanza (cfr. verbale 31 maggio 2000), così che -di fronte a questa contestazione- spettava alla convenuta, che afferma il contrario e se ne vuole prevalere, di provare l'asserita intesa (Gauch, Le contrat d’entreprise, 1999, n. 1018). La prova tuttavia manca, non potendo bastare a tal fine la tabella allegata al documento 2 dove, nell'ambito di una verifica della progettazione da parte di terzi (architetti __________ e __________), questi affermano di essersi basati su documentazione loro consegnata dalla proprietaria (ma assente dall'incarto) e sulle indicazioni verbali della stessa (doc. 2, foglio 2), rimaste allo stadio del puro parlato. Non può pertanto essere accolta la principale censura della ricorrente, relativa al preteso superamento di un preventivo di cui non v'è accertamento alcuno.

                                6.      Sulla controversa rappresentanza va osservato che la ricorrente afferma esplicitamente di non poter contestare il fatto che l'artigiano (ossia l'istante) abbia considerato l'esistenza di un rapporto di mandato fra committente e direzione lavori (ricorso, pag. 3), dovendosene così concludere che -pacifico il rapporto di rappresentanza- non v'è motivo, in linea di massima, per rimproverare all'istante di non aver richiesto a lei personalmente il consenso sui singoli lavori ordinatigli dalla DL. Comunque, al di là di ogni considerazione sulla pertinenza delle motivazioni della sentenza impugnata quanto all'estensione della rappresentanza, la questione appare irrilevante dal momento che le allegazioni della convenuta non indicano i limiti di quei poteri se non in un importo che -come accertato- non trova conferma negli atti della causa. D'altra parte, non v'è contenzioso né sull'effettiva esecuzione dei lavori fatturati (così che non può essere rimproverata all'istante la mancata prova delle sue prestazioni), né sul modo di adempimento dell'appalto, dal momento che la ricorrente non sostiene che i lavori svolti siano difformi da piani o da pattuizioni (ignoti al giudice ed estranei alla vertenza), eccezion fatta per pretesi difetti di cui si dirà nel seguito. Sono quindi senza rilievo le generiche affermazioni -espresse per la prima volta in questa sede (e quindi in modo inammissibile: art. 321 CPC)- secondo cui gli ordini della DL erano contraddittori e non effettuati nell'interesse della committente, rispettivamente che -seguendo le indicazioni della sola DL- l'istante fosse in malafede e che abbia riconosciuto quegli stessi ordini come assurdi (ricorso, pag. 4). Quanto alla congruità della mercede (in prima sede, contestata solo di principio), per escludere ogni manifesta errata conclusione del segretario assessore basta ricordare l'avvenuto controllo della fattura litigiosa da parte della direzione lavori (doc. 9) (cfr. per tutte, II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/ ECL SA, cons. 3). Ciò che rende in sé inammissibile la censura in esame, fatta eccezione tuttavia per la differenza fra l'importo riconosciuto dagli architetti a nome della committente, ossia fr. 3'800.- (doc. 9) da cui va dedotto l'anticipo di fr. 1'000.- e il credito ingiustificatamente ammesso dal segretario assessore (fr. 3'022.50), così che -ancorché in misura limitata- il ricorso dev'essere accolto.

                                7.      Infondata è pure la censura secondo cui il giudice, in assenza di contestazione, non avrebbe competenza per verificare la tempestività della notifica dei difetti. Infatti, al di là dell'eventuale onere della prova (cfr. II CCA 4 maggio 1999 in re C./ T. AG), è principio consolidato che la questione di sapere se un difetto è stato notificato tempestivamente attiene al diritto sostanziale (art. 367 CO) che dev'essere verificato dal giudice anche se l'appaltatore non allega la tardività della notifica (RFJ 1996, 260; Gauch, op. cit., n. 2168; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./ B.d.S.).

                                8.      Parimenti infondata è l'ultima censura formulata dalla ricorrente. Infatti, è fuori di qualsiasi discussione che l'onere della prova non solo dell'esistenza di difetti, ma anche del preteso minor valore dell'opera incombe al committente (Gauch, op. cit., n. 1667).

                                9.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, mentre all'istante, che non ha presentato osservazioni al ricorso, non possono venir riconosciute ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 21 gennaio 2002 di __________ è

                                          parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 20 dicembre 2001 del segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                                1.  L'istanza è parzialmente accolta.

                                                    Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr. 2'800.- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1999.

                                                    §.  Entro tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di Lugano.

                                               2.  La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/10, mentre la differenza è posta a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 200.- a titolo di indennità ridotta.

                                 II.      La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per

                                          complessivi fr. 250.–, anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 9/10, mentre le differenza è posta a carico di

                                          __________.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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