Incarto n. 16.2002.00056
Lugano 26 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 2002 erroneamente presentato nella forma dell'appello da
__________ rappr. da __________
contro
la sentenza 29 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 febbraio 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 650.- oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 650.-, corrispondenti alle spese sostenute per la verniciatura del proprio veicolo, danneggiato a seguito dell'uso di un posteggio (cfr. doc. B);
che l'istante ha basato la propria pretesa sull'art. 58 CO, ritenendo il convenuto responsabile del danno nella sua qualità di proprietario del parcheggio, preso in locazione da sua madre e dalla soletta del quale sostiene essere fuoriuscito il salnitro che ha danneggiato il veicolo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa dell'istante, richiamando il contratto di locazione sottoscritto con la madre di quest'ultimo e dal quale si evince l'esclusione di una sua qualsiasi responsabilità per danni ai veicoli posteggiati;
che con il querelato giudizio il primo giudice, esaminata la fattispecie alla luce dell'art. 58 CO, ha accolto l'istanza limitatamente alla somma di fr. 200.-, ossia riconoscendo a carico dell'istante una concolpa per aver utilizzato il posteggio locato dalla madre, nonostante fosse a conoscenza del difetto che presentava la soletta del medesimo;
che con il presente tempestivo gravame __________, rappresentato da __________, insorge contro il predetto giudizio, chiedendone l’annullamento poiché il primo giudice avrebbe erroneamente ammesso i presupposti d'applicazione dell'art. 58 CO;
che con osservazioni 20 agosto 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi a quell'autorità la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla, escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace davanti all'autorità superiore, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate, legittimate alla rappresentanza processuale;
che neppure è ipotizzabile in concreto l'applicabilità dell’art. 64a CPC che estende la facoltà di rappresentanza processuale agli amministratori di immobili, non trattandosi di una vertenza basata su un contratto di locazione, bensì sulla responsabilità del proprietario dell'opera, fattispecie non contemplata dall’elenco esaustivo dell'art. 64a cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64a, m. 2);
1
che quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato da __________ per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione della rappresentante;
che spese, tassa e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 7 giugno 2002 __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare a __________ l'importo di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria