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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.11.2002 16.2002.51

29. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,909 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00051

Lugano 29 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 giugno 2002 presentato nella forma dell'appello da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 3 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 12 aprile 2001 da

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'018.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ è stato assunto da __________ per lavorare alle dipendenze della società __________ in qualità di cameriere al Ristorante __________ di __________ dal 1° giugno sino al 22 luglio 2000, data per la quale gli è stato notificato il licenziamento immediato. A sostegno di questa misura la datrice di lavoro ha addotto il fatto che il dipendente si fosse indebitamente appropriato di denaro dalla cassa dell’esercizio pubblico, accusa che egli ha recisamente contestato, ritenendo ingiustificato il licenziamento. Da qui l'inoltro dell'istanza 12 aprile 2001 (modificata quanto agli importi in sede di conclusioni) con la quale il lavoratore ha chiesto la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento di complessivi fr. 6'897.90 oltre interessi, ossia fr. 5'565.20 corrispondenti a due mensilità a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), fr. 1'032.70 quale salario dal giorno del licenziamento a fine luglio e fr. 300.- per mance non percepite durante lo stesso periodo.

                                         La convenuta si è opposta alle domande, ribadendo la liceità del licenziamento immediato a dipendenza della gravità della violazione commessa dal dipendente, ciò che ha leso il rapporto di fiducia necessario alla sussistenza di qualsiasi contratto di lavoro. Essa ha inoltre fatto valere in via riconvenzionale, rispettivamente opposto in compensazione, una pretesa risarcitoria di fr. 3'000.- per la perdita finanziaria subita a dipendenza del comportamento del dipendente che -a fronte del licenziamento- ha pesantemente insultato __________ (moglie del gerente), così da indurre numerosi clienti dell'esercizio pubblico ad abbandonare il locale.

                                   2.   Con il querelato giudizio il segretario assessore, considerato ingiustificato il licenziamento immediato dell'istante, ha parzialmente accolto l'istanza, ossia per fr. 3'562.25 netti, oltre interessi. Il primo giudice non ha ritenuto provata nessuna causa grave atta a giustificare la misura contestata, in particolare non quella secondo la quale l'istante avrebbe prelevato denaro dal borsello dei camerieri, mentre gli insulti proferiti dall'istante nei confronti di __________ non sono potuti essere considerati, costituendo fatti successivi al licenziamento. Ha quindi riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento di fr. 762.25 netti quale corrispettivo per il salario dal 22 al 31 luglio 2000, fr. 300.- a titolo di mance per lo stesso periodo, e una mensilità di fr. 2'500.- a valere quale indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO essendosi le accuse di furto rivelate del tutto infondate. Ha invece respinto la domanda risarcitoria della convenuta, non essendo stata minimamente provata.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, erroneamente presentato nella forma dell'appello e trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 13 giugno 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio. La ricorrente si duole essenzialmente del mancato riconoscimento da parte del primo giudice di una causa grave atta a giustificare il licenziamento immediato del dipendente, individuando la stessa, oltre che nel preteso furto, nel comportamento tenuto dal lavoratore nei confronti __________. Ritiene inoltre ingiusto ed eccessivo il riconoscimento di un'indennità di fr. 2'500.-, tenuto conto della breve durata del rapporto di lavoro.

                                         Con osservazioni 19 giugno 2002 l'istante postula la reiezione del ricorso, eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale

                                   4.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto, sia la norma ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 329, m. 2). In concreto è fuori di dubbio che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice (in particolare dell'art. 337 CO), ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: ne consegue la ricevibilità del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

6.La principale censura della ricorrente concerne il fatto che il primo giudice non abbia preso in considerazione il grave motivo per poter disdire il contratto di lavoro con effetto immediato consistente nell'avere l'istante insultato la moglie del gerente, così come emergerebbe chiaramente dall'istruttoria. Orbene, al di là di tali risultanze, dev'essere anzitutto osservato che il motivo in base al quale il lavoratore è stato licenziato è stato tutt'altro, ossia il preteso furto, concretizzatosi -a dire della convenuta- nella sottrazione di denaro dalla cassa. In tal senso si è espresso il patrocinatore della datrice di lavoro con lo scritto 2 agosto 2000 all'istante e così suona la risposta di causa dove il grave motivo che non permetteva di continuare nel rapporto di lavoro è indicato nell'appropriazione di mance. Gli insulti sono evocati unicamente per descrivere il comportamento del lavoratore che oltre tutto ha lasciato il posto di lavoro in malo modo (verbale 22 maggio 2001, pag. 1), addirittura, provocando l'abbandono del locale da parte di una quarantina di clienti, con conseguente mancato incasso di fr. 3'000.- (cfr. verbale cit., pag. 2, con riferimento all'eccezione di compensazione, rispettivamente alla presentazione della riconvenzione per lo stesso importo). Ne consegue che, considerata come motivo per la rescissione immediata del contratto, la circostanza degli insulti profferiti dall'istante, viene a costituire un fatto nuovo, la cui proposta per la prima volta in sede di ricorso è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò che non ha peraltro nulla a che fare con la problematica, attinente al diritto sostanziale, di permettere o no alla parte che disdice il contratto di fondarsi su un motivo diverso da quello indicato al momento della disdetta o immediatamente dopo (Nachschieben von Kündigungsgründen: cfr. Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 17), dal momento che la questione concreta è di diritto processuale e che comunque -come testé rilevato- la convenuta, in sede di discussione, non si è discostata dal motivo della disdetta immediata, comunicato per scritto all'istante.

Solo a titolo abbondanziale può essere rilevato che, in ogni modo, è accertato -come peraltro osserva anche il primo giudice- che il comportamento scorretto dell'istante ha costituito una reazione al licenziamento improvviso comunicatogli verbalmente (teste __________), per cui non avrebbe potuto rappresentarne il motivo. Semmai avrebbe potuto configurare motivo grave per un'ulteriore disdetta (Rehbinder, op. cit., ibidem), non potendo costituire violazione di un contratto cui ormai era stata posta fine (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, art. 337c CO, n. 3.1; DTF 121 III 472).

                                   7.   La ricorrente rimprovera però anche al Segretario assessore di non aver riconosciuto la gravità del motivo della disdetta, rappresentato dal furto di denaro. Essa, nei motivi si limita invero ad affermare che dopo l'allontanamento dell'istante non sono più stati notati ammanchi di cassa. Ciò tuttavia, in tutta evidenza non basta per ritenere arbitraria la conclusione del primo giudice secondo cui l'accusa di aver prelevato illecitamente denaro dal borsello dei camerieri è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio (sentenza, n. 3). Del resto, quanto qui affermato non è mai stato nemmeno allegato in prima sede e non ha nulla a che fare con i fatti ivi dibattuti e presi in considerazione dal primo giudice.

                                   8.   Quanto agli importi riconosciuti in favore dell'istante va anzitutto osservato che non può essere considerata come una seria impugnazione la generica affermazione di dissenso relativamente al salario residuo e alle mance. La pretesa "ingiustizia" della pronuncia esula da qualsiasi considerazione nell'ambito di un ricorso per cassazione, già per il motivo che il primo giudice non ha fatto altro che applicare l'art. 337c cpv. 1 CO, mentre la ricorrente non ha ritenuto opportuno censurare né la ricorrenza della norma, né gli importi ammessi.

                                   9.   Per contro, devono essere prese in considerazione (poiché formalmente sufficienti) le stesse critiche in quanto riferite all'indennità prevista dall'art. 337c cpv. 3 CO, dal momento che, determinando la stessa, il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare della gravità della lesione della personalità del lavoratore, la gravità dell'illecito licenziamento, la situazione privata del lavoratore, la durata del rapporto di lavoro, le condizioni di fatto in cui è stata data la disdetta, la situazione finanziaria delle parti, l'eventuale concolpa del lavoratore, ecc. (Rehbinder, op. cit., art. 337c CO, N. 9). In concreto, il primo giudice ha ritenuto adeguata un'indennità pari allo stipendio di un mese (quantificato in fr. 2'500.-), considerato come l'accusa di furto si sia rivelata del tutto infondata. D'altra parte, l'obiezione della ricorrente a proposito della breve durata del rapporto di lavoro è sicuramente in sé calzante, ma non basta per definire arbitrario il giudizio impugnato nell'ambito delle accennate facoltà del giudice. E' infatti sicuramente lesivo della personalità del lavoratore il fatto che la datrice di lavoro si sia risolta alla disdetta immediata sulla base di elementi privi di riscontri oggettivi, ossia -visti i risultati dell'istruttoria- soltanto sulla base del sospetto di un comportamento oggettivamente grave: conseguendone almeno pari gravità delle accuse rivolte al lavoratore. Se pertanto l'indennità in questione deve avere anche carattere punitivo (privato) nei confronti del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 8), è del tutto sostenibile che l'atteggiamento della convenuta non sia neutralizzato dalla circostanza della breve durata del contratto.

                                10.   Alla luce di quanto esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso 11 giugno 2002 __________ è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre la ricorrente rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

                                         - _________________

                                           _________________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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