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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.2002 16.2002.47

11. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,750 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00047

Lugano 11 dicembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 maggio 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 6 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 novembre 2001 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'059.10 oltre interessi, nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano,

domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 12 novembre 2001 __________, titolare di una falegnameria a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'059.10 oltre accessori a saldo di una fattura 10 luglio 2001 relativa alla realizzazione di un telaio in legno con lamina di metallo, destinato alla copertura di un calorifero (doc. H), opera che si trova tuttora presso l'istante, avendo il committente -per la sua assenza dal Ticino- reso impossibile la posa dell'oggetto. Sull'importo inizialmente concordato di fr. 1'450.- oltre IVA (doc. A) e che l'istante sostiene di aver dovuto adeguare a dipendenza dei maggiori costi sostenuti nella ricerca del materiale scelto dal convenuto, quest'ultimo ha versato un acconto di fr. 500.- (doc. E). Questi si è opposto all'istanza, contestando l'esigibilità della mercede, non avendo l'istante proceduto alla consegna dell'opera nel termine pattuito che sarebbe stato di due settimane dalla conclusione del contratto. Dalla mancata consegna dell'opera, che l'istante ha condizionato al pagamento della mercede, il convenuto ha pure dedotto l'impossibilità di verificarne lo stato.

                                2.      Con il querelato giudizio il giudice di pace, accertato che l'istante ha portato a termine l'opera richiesta per l'esecuzione della quale non ha ritenuto determinante il tempo impiegato siccome dipendente dalle difficoltà riscontrate nella ricerca del materiale scelto dal convenuto, ha accolto l'istanza; in particolare ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 1'120.20 oltre interessi del 5 % dal 28 agosto 2001.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver deciso in modo arbitrario, in particolare ritenendo esigibile la mercede, nonostante l'istante non abbia fornito l'opera; sostiene inoltre che il giudice di pace ha riconosciuto all'istante più di quanto quegli avesse chiesto.

                                         Con osservazioni 29 giugno 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   5.   Per quanto riguarda i fatti, così come esposti dal primo giudice, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'istante si era impegnato a realizzare un cosiddetto copricalorifero al prezzo di fr. 1'450.-, esclusa l'IVA, ma compreso il montaggio (cfr. preventivo 31 maggio 2001, esplicitamente assunto dalle parti come base dell'appalto: riassunto di risposta, ad 1). La diversa allegazione del convenuto secondo la quale le parti avrebbero pattuito una mercede forfettaria di fr. 1'400.- , IVA compresa, non può invece essere ritenuta, non avendo trovato riscontro nelle prove documentali prodotte, né emergendo da altri elementi, con particolare riferimento alla proposta di audizione di una terza persona (che secondo il ricorrente sarebbe stata presente alla conclusione del contratto) cui il convenuto ha tuttavia rinunciato. Neppure ha trovato conferma l'accordo affermato dal convenuto in virtù del quale egli avrebbe posto come condizione la consegna dell'opera nel termine di due settimane.

                                         In tal senso, non è quindi possibile rimproverare il primo giudice di aver fondato il suo giudizio su una fattispecie difforme dalle risultanze dell'incarto. Né hanno rilevanza le ulteriori censure del ricorrente; infatti, in prima sede, egli non ha contestato né l'esistenza, né la ricezione del messaggio fax di controparte 11 giugno 2001 sul termine di consegna di quattro settimane da quella data (a dipendenza della ritardata fornitura del materiale), e nemmeno ha contestato le difficoltà -allegate dall'istante- nella ricerca del materiale, preferendo ignorare quei fatti ritenendoli questioni proprie dell'artigiano. Ne consegue che queste censure appaiono come fatti nuovi, improponibili in sede di ricorso (art. 321 CPC).

                                   6.   È invece conforme alla posizione assunta dal convenuto davanti al primo giudice la censura principale rivolta alla sentenza impugnata, ossia che non avrebbe potuto riconoscersi il diritto dell'istante alla mercede poiché l'opera non è stata fornita, rispettivamente che la consegna della stessa non è avvenuta poiché l'appaltatore pretendeva il pagamento integrale della contestata mercede (pag. 5).

                                         Nell'ambito (pacifico) del contratto d'appalto, secondo l'art. 372 cpv. 1 CO il committente è tenuto a pagare la mercede al momento della consegna della cosa: ciò significa che la mercede è esigibile non dal momento in cui l'opera è terminata e neppure dopo che questa è stata esaminata dal committente (come in concreto insiste nel pretendere il ricorrente), ma da quando questa è stata consegnata al committente (Zindel/ Pulver, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 372 CO, N. 2e5e art. 367 CO, N. 3 e 4), con la precisazione che -trattandosi di un contratto cosiddetto sinallagmatico- al fine dell'esigibilità della prestazione del committente (ossia del pagamento della mercede), alla consegna dell'opera è parificata l'adeguata offerta della stessa prestazione (art. 82 CO; Leu, in Comm. cit., art. 82, N. 9). In altre parole, prima di poter esigere il pagamento del dovuto, l'appaltatore deve aver consegnato l'opera o averne offerto la consegna nei modi previsti dal contratto: infatti, pur nell'ambito contrattuale menzionato, l'appaltatore deve produrre per primo la prestazione pattuita (Vorleistungspflicht: cfr. Zindel/ Pulver, op. cit., art. 372 CO, N. 3). D'altra parte, la ricusa della prestazione debitamente offerta al creditore (committente) ne comporta la mora (art. 91 CO), laddove l'offerta deve rappresentare un esplicito sollecito alla ricezione dell'opera, rispettivamente a renderne possibile la consegna al luogo dell'adempimento e -quanto al contenuto- dev'essere completa al punto che per compiere la prestazione deve mancare soltanto l'intervento preparatorio del creditore, destinatario della consegna (Bernet, in Comm. cit., art. 91 CO, N. 4). Essa tuttavia non dev'essere fatta dipendere da condizioni estranee al contratto; in particolare, il saldo della mercede può essere esatto al momento della consegna proposta dal debitore, solo se tale modo di pagamento è stato previsto contrattualmente (Bernet, op. cit., ibidem, N. 3).

                                   7.   Nel caso di specie non è contestata l'ultimazione da parte dell'istante dell'opera commissionatagli, pronta già dal 10 luglio 2001 (doc. G), ma la consegna della stessa. In concreto, mentre può essere considerata come ripetutamente offerta la posa del copricalorifero, implicitamente intesa presso l'abitazione del committente (così in data 8 agosto 2001, invitando il committente -dapprima in modo abbastanza impreciso- a indicargli quando l'operazione avrebbe potuto avvenire -doc. G-, poi con il sollecito di pagamento 22 agosto -doc. I- e infine il 19 dicembre 2001, esprimendo il suo consenso alla consegna del manufatto il giorno successivo -doc. 9), l'istante, dopo il primo messaggio qui menzionato, è passato a porre come condizione della prospettata consegna non tanto il pagamento immediato del saldo, ma il riconoscimento del proprio credito, così come, sulla base della fattura 10 luglio 2001 (doc. H) successivamente adeguato in data 19 dicembre 2001: dapprima, fissando l'importo richiesto in fr. 1'222.40 (doc. 9), poi in fr. 1'315.30 (doc. 10) e infine in fr. 1'349.85 (doc. 12). Egli infatti così si esprimeva: …ich möchte vorab wissen, wie ich gedenke…, Ihnen die Rechnung zu stellen und bitte Sie …um eine Rückbestätigung, ob Sie damit einverstanden sind. Nur so werde ich morgen bei Ihnen den Einbau vornehmen (doc. 9, 10, 12). Ciò che costituisce una condizione estranea al contratto, ma anche contraria al senso dell'offerta prevista dall'art. 91 CO che permette al debitore di mettere in mora la controparte, ma non di privarla dei suoi diritti di legge: così di contestare la bontà dell'opera, ma anche di contestare la mercede, tanto più -come in concreto- a fronte di un saldo che (per motivi controversi) supera le pattuizioni iniziali.

                                         Ne consegue che l'offerta di prestazione dell'istante risulta carente di quell'adeguatezza che è presupposto sostanziale perché intervenga la mora del creditore, qualora questi abbia rifiutato l'offerta senza legittimo motivo, e sorga il diritto dell'appaltatore di chiedere al committente la soddisfazione del proprio credito. Ed è ciò che sostiene il ricorrente, rimproverando -a ragione- al primo giudice di aver applicato in modo manifestamente errato il diritto materiale.

                                   8.   Già per questo motivo il ricorso dev'essere accolto poiché è dato il motivo di cassazione di cui all'art. 327 CPC, conseguendone l'inutilità di esaminare ogni altra censura. L'esito del ricorso non impedisce tuttavia all'istante di offrire nuovamente alla controparte, nei dovuti modi (e qualora la sua prestazione fosse ancora proponibile) la posa dell'opera come condizione per potere far valere il proprio credito.

Le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 24 maggio 2002 __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2002 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.   L'istanza 12 novembre 2001 __________ è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia (fr. 50.-) e le spese (fr. 25.-), da anticipare come di rito dalla parte istante, restano a suo carico.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico della parte resistente. __________ verserà inoltre alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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