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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.11.2002 16.2002.45

21. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,387 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00045

Lugano 21 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 maggio 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 16 maggio 2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 22 gennaio 2002 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'565.- a titolo di pretese salariali, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale della convenuta tendente al pagamento di fr. 2'877.25,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1.__________ ha lavorato in qualità di cuoco presso il ristorante __________ a __________, gestito dalla società __________ di cui è socio gerente ____________________dal mese di luglio 2001 al successivo 15 settembre (doc. D), data per la quale il rapporto di lavoro è stato disdetto.

2.Con istanza 22 gennaio 2002 __________ ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'565.- quale corrispettivo di 9 giorni di riposo non effettuati (fr. 1'035.-), di 5 giorni di vacanza non goduti (fr. 575.-), del salario per il periodo 1°- 16 settembre 2001 e di un'indennità per malattia fino al 23 settembre 2001 (fr. 1'955.-).

                                   3.   La convenuta si è opposta alla domanda sostenendo di nulla più dovere al dipendente, al quale non riconosce in particolare nessun saldo residuo a titolo di vacanze e giorni di riposo poiché interamente goduti. Per quanto attiene alle rivendicazioni salariali dell’istante, rileva che dall'inizio della sua attività, avvenuta il 20 luglio 2001 -come si evince dal contratto di lavoro cui al doc. 1- sino al 15 settembre 2001 egli avrebbe percepito fr. 5'400.netti pur avendo diritto a soli fr. 4'922.75: da qui la richiesta di restituzione fatta valere in via riconvenzionale per fr. 477.25. A questa pretesa, la convenuta ha aggiunto la richiesta di pagamento di fr. 2'400.-, corrispondente al valore di una friggitrice bruciata a seguito di un'inavvertenza del lavoratore. Alla riconvenzione di complessivi fr. 2'877.25 l'istante si è opposto, contestando di essere responsabile del danno alla friggitrice poiché non gli competeva nessun obbligo al riguardo. Relativamente al salario, contesta il conteggio effettuato dalla convenuta e rileva che le sue pretese si riferiscono al periodo dal 1° luglio 2001, data di inizio della sua attività presso la convenuta come risulta dal contratto di lavoro prodotto sub. doc. C (e non dal 20 luglio), sino al 16 settembre 2001. L'istante ribadisce come non abbia potuto effettuare tutti i giorni di vacanza e di riposo maturati, e meglio secondo il conteggio doc. E.

                                   4.   Con il querelato giudizio il pretore ha fissato al 1° luglio 2001 la data d'inizio dell'attività del lavoratore, sia sulla base del contratto di lavoro prodotto dall'istante (doc. C), che delle deposizioni testimoniali __________ e __________, nonché dall'avvenuto pagamento del salario da parte della datrice di lavoro per l'intero mese di luglio. Accertata così la durata del contratto di lavoro il pretore ha riconosciuto all'istante un credito di fr. 1'223.50 a titolo di salario (dal dovuto di fr. 6'623.50 netti, calcolati su una base mensile di fr. 2'649.40 come da contratto, è stata dedotta la somma di fr. 5'400.- già percepita dal lavoratore), mentre ha respinto la sua pretesa relativa al pagamento dell'indennità di malattia siccome subentrata dopo la fine del rapporto di lavoro. A quest'importo il primo giudice ha aggiunto fr. 1'236.40 corrispondenti ai giorni di riposo e di vacanza non goduti, la cui quantificazione è stata fatta sulla base del conteggio allestito dal lavoratore (doc. E ) dal quale risulta un saldo a suo favore di 9 giorni di riposo e di 5 giorni di vacanza; al proposito ha negato forza probante alla documentazione (un calendario) prodotta dalla teste __________, ritenendola contraddittoria. Il pretore ha d'altra parte respinto la riconvenzione, non avendo la convenuta provato il valore dell'apparecchio danneggiato, e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sulla pretesa responsabilità dell'istante.

                                   5.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 5 giugno 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per essersi distanziato senza motivo dalla deposizione della teste __________ e da ciò che emergerebbe dal calendario dalla stessa prodotto, ossia che l'istante ha iniziato l'attività lavorativa il 20 luglio 2001: ne deduce che l'istante ha percepito un maggior salario di fr. 477.25. Con riferimento alla stessa teste e alla medesima documentazione, dissente dalla conclusione del primo giudice sul mancato controllo dei giorni di libero e del godimento di vacanze. Essa contesta inoltre il fatto che il primo giudice non abbia ritenuto provato il danno costituito dalla distruzione di una friggitrice da parte del lavoratore. Da ultimo, ritiene che il pretore abbia giudicato ultra petita, riconoscendo all'istante interessi di mora che lo stesso non aveva chiesto.

                                          Con scritto 18 giugno 2002 la controparte postula la conferma del giudizio impugnato.

                                   6.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   7.   Preliminarmente, lo scritto 10 luglio 2001 dell'Ufficio della mano d'opera estera allegato per la prima volta al ricorso, deve essere estromesso dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, principio applicabile anche nell'ambito della procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 321, m. 7). Per gli stessi motivi, perché sollevate per la prima volta in questa sede, non possono essere considerate le spiegazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della sottoscrizione di due diversi contratti di lavoro (cfr. ricorso, punto 5).

                                8.      Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del pretore che ha stabilito nel 1° luglio 2001 la data di inizio dell'attività lavorativa dell'istante, anziché al 20 luglio, non è arbitraria. Gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono infatti dati unicamente contro decisioni che contengono una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche solo in determinati elementi dell'istruttoria (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 327 CPC, m. 27). Nel caso concreto, a sostegno della conclusione pretorile, vi sono altre risultanze. Intanto per il teste __________ l'istante avrebbe cominciato l'attività all'inizio di luglio o verso la metà del mese. Inoltre il teste __________ -gerente dell'esercizio pubblico al momento dell'assunzione dell'istante- pur non ricordando la data esatta dell'assunzione dell'istante, la colloca nei primi giorni di luglio, ciò che può far escludere che si sia trattato -come afferma la ricorrente- del 20 luglio. D'altra parte, non si può oggettivamente rimproverare al primo giudice di aver tenuto conto che la stessa datrice di lavoro ha versato al dipendente un'intera mensilità per il mese di luglio 2001, così come attesta la ricevuta 6 agosto 2001 (doc. 2). Ciò che può ulteriormente e ragionevolmente indurre a ritenere preferibile la pattuizione secondo cui l'inizio del lavoro è avvenuto il 1° luglio e non il 20 di quel mese, come risulta dal contratto prodotto dalla convenuta (doc. 1), è il fatto che questa non ha fornito nessuna spiegazione circa l'esistenza di due diverse versioni del contratto e tantomeno ha indicato i motivi per i quali si giustificherebbe di sceglierne una invece dell'altra. Nello stesso solco può collocarsi la valutazione del primo giudice della testimonianza __________ secondo la quale l'istante aveva iniziato il 20 luglio, così che la conclusione impugnata, presa nell'ambito del potere d'apprezzamento delle prove che compete al giudice (art. 90 CPC), appare sostenibile.

                                         Accertata la durata del rapporto di lavoro, non v'è contestazione sul calcolo delle spettanze salariali così come calcolate nella sentenza pretorile.

                                   9.   Quanto al compenso per giorni di riposo e di vacanza rivendicato dal lavoratore, l'art. 21 n. 1 e 2 del CCNL 98 dell'industria alberghiera e della ristorazione impone al datore di lavoro di provvedere alla stesura di un piano di lavoro dal quale risultino gli orari di lavoro, i riposi, i festivi e le vacanze, ritenuto che se egli non adempie a tale incombenza, in caso di contestazione verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal lavoratore (n. 3). Spetta al datore di lavoro provare che i giorni rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. Nel caso di specie, la conclusione del primo giudice secondo la quale la datrice di lavoro non ha fatto fronte a tale obbligo di controllo, non è nuovamente arbitraria. A sostegno dell'assolvimento di tale obbligo la convenuta si è infatti limitata a richiamare il calendario prodotto dalla teste __________. Da questo documento, nonché dalla deposizione testimoniale, risulta che l'istante ha sempre avuto 2 giorni di libero alla settimana, ecc. Il ristorante era chiuso il martedì. L'istante usufruiva del secondo giorno di libero talvolta per un'intera giornata e talvolta in mezze giornate, ciò che conforterebbe la tesi della convenuta. Sennonché, queste risultanze sono smentite dal teste __________, gerente dell'esercizio pubblico, per il quale in tutto il periodo della mia gerenza (da fine giugno 2001 a fine settembre 2001) il ristorante non è mai stato chiuso per riposo settimanale, era aperto tutti i giorni, circostanza questa che peraltro si evince anche dallo stesso calendario allestito dalla signora __________ dal quale risulta che il martedì era giornata lavorativa, quindi anche per l'istante. Orbene, a fronte di queste divergenze, non può essere considerato arbitrario che il primo giudice non abbia tenuto nella considerazione auspicata dalla convenuta la testimonianza __________, né -genericamente- le annotazioni sul calendario da questa allestito. Del resto non risulta che essa sia stata incaricata del controllo del personale dalla datrice di lavoro (teste __________). È così perfettamente sostenibile che il giudice abbia tenuto conto del conteggio del lavoratore per quanto riguarda i giorni di libero e le vacanze non godute.

                                10.   La ricorrente ritiene che il Pretore non avrebbe potuto scostarsi dalla testimonianza __________ poiché se non l'avesse ritenuta veritiera, avrebbe dovuto deferire la teste all'autorità penale. Il sillogismo è tuttavia errato. Infatti, l'art. 241 CPC si limita a conferire una facoltà al giudice civile, senza prevedere nessuna conseguenza in caso di omissione; d'altra parte, la sua libertà nella valutazione della prova (art. 90 CPC) è indipendente dal giudizio sull'opportunità di una simile segnalazione (CCC 4 novembre 1999 in re T.F. SA/ A.C. di J.M.).

                                11.   In merito al pregiudizio della datrice di lavoro fatto valere in via di riconvenzione e dipendente dal danneggiamento di una friggitrice va rilevato che un’eventuale pretesa risarcitoria nei confronti del lavoratore potrebbe fondarsi sull’art. 321e cpv. 1 CO: secondo questa norma il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La responsabilità si fonda ovviamente sui presupposti del danno, della violazione contrattuale, del nesso di causalità e della colpa del lavoratore (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 4 ad art. 321e CO). Nel caso di specie il pretore ha respinto la pretesa risarcitoria della convenuta non ritenendo sufficientemente provato il danno. Al riguardo la questione di sapere se l'offerta della __________ (doc. 3) sia prova idonea per accertare il presupposto in esame, può tuttavia restare aperta. Infatti, anche in caso di risposta positiva, il credito della convenuta non potrebbe comunque essere accolto, dal momento che manifestamente non v'è prova di una violazione contrattuale da parte dell'istante. Contrariamente alle allegazioni della datrice di lavoro, non è stato possibile accertare chi abbia omesso di disinserire l'apparecchio, rispettivamente di indicare chi avesse quel compito di controllo: la tesi della teste __________ è infatti completamente smentita dalla deposizione del teste __________, mentre nessun altro elemento permette di ritenere arbitraria la conclusione impugnata. Anche questa censura deve pertanto essere respinta.

                              12.      Il ricorso deve invece essere accolto -in base agli art. 327 lett. f e 340 lett. b CPC- nella misura in cui evidenzia un'errata applicazione dell'art. 86 CPC da parte del Pretore che ha riconosciuto all'istante interessi di mora che non sono stati chiesti né con l'istanza, né in sede di replica e nemmeno con la discussione finale: simile fattispecie costituisce un caso di extrapetizione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 86 CPC, m. 2).

                                          Ritenuta la vittoria pressoché insignificante della ricorrente, non si giustifica di riconoscerle alcunché a titolo di ripetibili per questa sede. Lo stesso dicasi per la controparte, non potendo il suo scritto 18 giugno 2002 essere considerato come allegato di osservazioni.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e, per le spese, l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                  I.      Il ricorso per cassazione 31 maggio 2002 __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 1.1. della sentenza 16 maggio 2002 del Pretore del distretto di Bellinzona sono annullati e sostituiti dal seguente giudicato:

                                               1.    In parziale accoglimento dell'istanza la ditta __________ è

                                                       condannata a pagare a __________ la somma di fr. 2'459.90.

                                                      1.1 Limitatamente a quest'importo è rigettata in via definitiva l'                                       opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona.

                                 II.      Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                  III.    Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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