Incarto n. 16.2002.00044
Lugano 2 ottobre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 maggio 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 6 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 marzo 2002 da
__________ rappr. da__________ __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 marzo 2002 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 15.- oltre accessori, chiesti a titolo di differenza tassa controllo impianto di combustione (cfr. PE);
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto l'ordinanza municipale "controllo impianti di combustione" 19 giugno 2000 e il relativo tariffario che autorizzano il __________ a prelevare: fr. 70.- per il costo del controllo, fr. 10.- quale tassa cantonale di cui all'art. 9 DE concernente il controllo degli impianti di combustione -importi regolarmente pagati dal convenuto (doc. C)- fr. 15.- per spese amministrative (doc. D, art. 4); il procedente ha prodotto altresì i richiami di pagamento 22 agosto, 30 ottobre, 21 novembre e 11 dicembre 2001 (doc. H) riferiti a quest'ultima posta, rimasta insoluta;
che al contraddittorio l'escusso si è opposto all'istanza rilevando di non essere il solo proprietario dell'impianto di combustione, lo stesso appartenendo anche alla moglie, e osservando di non aver ottenuto risposta in merito alla base legale sulla quale l'istante fonda la sua richiesta di pagamento che contesta in ogni caso;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, respinta la contestazione circa la legittimazione passiva, trattandosi comunque di un debito per il quale i comproprietari rispondono in solido, e respinta pure la contestazione sulla mancata indicazione della base legale da parte dell'istante siccome la richiesta si fonda su un'ordinanza regolarmente pubblicata all'albo comunale, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, riconoscendo nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo; contesta inoltre il diritto dell'istante di percepire una tassa per un intervento eseguito da terzi;
che con osservazioni 13 giugno 2002 il __________ postula la reiezione del ricorso;
che la documentazione allegata per la prima volta al ricorso deve essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, N. 115 ad art. 80 LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);
che nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura, comunque riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che nel caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dal procedente non è possibile dedurre nessun valido titolo esecutivo, in particolare non una decisione amministrativa;
che infatti, per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve fondarsi su una decisione, ossia un provvedimento adottato dall'autorità iure imperii, (qui, nei confronti del proprietario dell'impianto di combustione), inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 222; Staehelin, op. cit., N. 112, 116 e 119);
che questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario;
che l'indicazione di simile rimedio deve figurare nella decisione (Staehelin, op. cit., N. 127), unitamente all'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/ Hertig in BlSchK 1986, p. 131; Staehelin, op. cit., N. 110 e segg.);
che in concreto, dalla documentazione allegata all'istanza (doc. D - G), non risulta nessun atto cui possa essere attribuito carattere di decisione nei confronti del convenuto e tantomeno che rechi qualsiasi indicazione circa i rimedi di diritto contro l'imposizione e il calcolo delle spese amministrative di fr. 15.-, così da poter concludere al carattere definitivo del medesimo;
che il solo fatto che l'importo posto in esecuzione sia espressamente previsto in una norma di legge, quale l'Ordinanza municipale controllo impianti a combustione del 19 giugno 2000 (doc. D) che fissa il principio del prelievo della tassa in discussione e il relativo ammontare, non basta a legittimare la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, non potendosi paragonare la norma invocata a un titolo esecutivo (Stücheli, op. cit., pag. 221; Staehelin, op. cit., N. 6): essa semmai avrebbe abilitato l'ente pubblico a prendere quella decisione che in concreto non risulta essere mai stata presa;
che neppure giovano in tal senso le varie richieste di pagamento dell'importo controverso (doc. H), ritenuto che alle stesse non può in nessun caso essere attribuita la qualifica di titolo esecutivo nel senso dei principi sopra esposti (Staehelin, op. cit., N. 120);
che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del giudice di pace, deve essere accolto; tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 maggio 2002 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2002 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 15.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr.7.-.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico del __________ il quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria