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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.10.2002 16.2002.33

10. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,273 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00033

Lugano 10 ottobre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare:

1)        il ricorso per cassazione 2 maggio 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 18 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 3 dicembre 2001 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 997.30.- oltre interessi, domanda

accolta dal primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale della convenuta e tendente al pagamento di fr. 5'000.-;

e

2)        il ricorso 6 maggio 2002

presentato da __________ contro il decreto 24 aprile 2002 con il quale il pretore

ha respinto la sua domanda 21 marzo 2001 intesa all'ottenimento dell'assistenza

giudiziaria;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      __________ ha lavorato in qualità di estetista presso il Centro di terapie naturali __________ di __________ gestito da __________ dal 1° gennaio 1995 al 29 febbraio 2000, data per la quale ha notificato regolare disdetta del rapporto di lavoro. Con istanza 3 dicembre 2001 essa ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 997.30. L'importo si compone di fr. 1'214.40, pari a indennità per malattia che la lavoratrice sostiene esserle state indebitamente trattenute negli anni 1997 e 1998 (per fr. 50.60 mensili), e di fr. 309.40 per una differenza di salario che non le sarebbe stata corrisposta nel periodo 1999/2000, somma da cui l'istante deduce fr. 526.50 per merce acquistata dalla datrice di lavoro (fr. 417.90), rispettivamente per un’eccedenza di salario versatale nel 1998 (fr. 108.60).

                                          La convenuta si è opposta all'istanza e ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di fr. 5'000.- quale risarcimento di danni che sostiene di aver subito a dipendenza del comportamento anticontrattuale della dipendente alla quale rimprovera violazione dell’obbligo di fedeltà per aver utilizzato, senza il suo consenso, l'elenco delle clienti dell'istituto al fine di informarle sulla sua decisione di cessare l'attività per la fine del mese di febbraio 2000. Comunicazione questa che, secondo la convenuta, ha indotto numerose persone ad abbandonare il centro terapeutico per ottenere altrove le loro cure e in particolare presso il nuovo posto di lavoro dell'istante.

                                2.      A dipendenza del valore della riconvenzione l'istanza, inizialmente inoltrata alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno (inc.n. 3/01), è stata trasmessa per competenza alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (art. 10 cpv. 2 CPC).

3.Con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenuta provata la pretesa dell’istante sulla base del contratto di lavoro e dell’assenza di una chiara contestazione da parte della convenuta, ha accolto l'istanza. Ha invece respinto la domanda riconvenzionale, non avendo la datrice di lavoro provato un agire anticontrattuale a carico della lavoratrice, ossia non potendo in particolare costituire violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà il fatto di aver informato verbalmente o per iscritto le clienti dell’istituto della sua partenza. In tale informazione e in special modo nell'invio del "volantino" di cui al doc. 1, il segretario assessore non ha infatti intravisto nessun tentativo della lavoratrice di nuocere alla datrice di lavoro, né di appropriarsi della sua clientela. Inoltre, il primo giudice non ha ritenuto provato nessun danno, tantomeno riconducibile all'agire dell'istante.

                                4.      Con tempestivo ricorso al quale è stato concesso effetto sospensivo, __________ insorge contro questo giudizio, postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC, chiedendo altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Essa rimprovera anzitutto al primo giudice di aver ritenuto provata la pretesa dell’istante, nonostante la stessa non sia suffragata da nessuna documentazione e sia stata da lei chiaramente contestata. Sostiene inoltre che il segretario assessore ha valutato arbitrariamente le risultanze istruttorie della riconvenzione, non ritenendo provati i presupposti del risarcimento danni. Contestato è in particolare l'accertamento secondo il quale il fatto che la dipendente abbia comunicato alle clienti dell'istituto la sua partenza, non costituisca una violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. In merito alla quantificazione del danno la ricorrente lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita (art. 327 lett. e CPC) poiché il primo giudice pur avendo  ammesso la prova della perizia contabile, riconoscendone quindi rilevanza e pertinenza, ma non vi avrebbe dato seguito per motivi puramente formali, contravvenendo così anche alle regole del principio indagatorio che regge la procedura per le controversie derivanti da contratto di lavoro.

                                          Con scritto 21 maggio 2002 l'istante si oppone all'accoglimento del ricorso e della domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla convenuta.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   6.   Quanto alla domanda principale dev'essere osservato che effettivamente l'istante non ha prodotto nessun documento dal quale poter dedurre e verificare il credito rivendicato a titolo di indebite trattenute negli anni 1997 e 1998, rispettivamente la circostanza del minor salario percepito negli anni 1999/2000, così come esposto nel conteggio allegato all'istanza. Tuttavia, il credito non è stato adeguatamente contestato dalla convenuta, così come nemmeno si era opposta alle precedenti richieste dell'istante (doc. L e N): in particolare, essa non ha mai negato di aver effettuato le trattenute lamentate dalla lavoratrice e non ha mai sostenuto di averle versato integralmente il salario degli ultimi due anni. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, anche nell’ambito di una procedura -come in concreto- retta dal principio indagatorio (art. 417 lett. c CPC), spetta alle parti di proporre le loro allegazioni e contestazioni secondo il codice di rito: è loro il compito di esporre i fatti, di sostanziarli e di provarli (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 417, m. 1, 2, 4 e 6; II CCA 14 marzo 1997 in re P./T.SA). In questo senso, spettava quindi alla convenuta contestare nei debiti modi il credito dell'istante; infatti, essa ha un proprio onere di contestazione dei fatti e delle argomentazioni della controparte: in sostanza, deve dare riscontro ai fatti della petizione con contestazioni concrete, eventualmente offrendo la propria versione dei fatti, affinché risulti in modo chiaro ciò che nel complesso della fattispecie costituisce il tema della lite (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 78 CPC, m. 8 e 9). Non sono pertanto ammissibili contestazioni generiche come la semplice locuzione "contestato" (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 170 CPC, m. 6).

                                         La conclusione del primo giudice appare così corretta: la formulazione secondo la quale la convenuta non ha mai riconosciuto la pretesa della parte istante. La medesima viene dunque prudenzialmente contestata, nella misura in cui non risulterà dimostrata nell'ambito della presente procedura giudiziaria (cfr. riassunto scritto allegato al verbale 21 marzo 2001) non è sufficiente per essere considerata a dipendenza del suo carattere generico. D'altra parte, a conferma di tale posizione incerta della convenuta a fronte delle richieste della lavoratrice, non è fuori luogo il riferimento allo scritto 22 novembre 2000 (doc. O) con il quale il legale della convenuta si era opposto alla richiesta di pagamento dell'importo di fr. 997.30, limitandosi a dichiarare quel credito estinto per compensazione, ciò che potrebbe equivalere al suo implicito riconoscimento (II CCA 16 dicembre 1997 in re H./G.). Poiché in nessun'altra occasione è riscontrabile una chiara contestazione dei fatti addotti dall'istante a sostegno del proprio credito, si deve concludere che, su questo punto, il ricorso non ha evidenziato nessuna violazione di norme processuali o sostanziali da parte del primo giudice e deve così essere respinto.

                                   7.   Quanto alla riconvenzione, l'art. 321a cpv. 1 CO impone al lavoratore l'obbligo di eseguire con diligenza il lavoro affidatogli e di salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro. Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehlin/ Vischer, Comm. di Zurigo, N. 1 e 3 ad art. 321a CO). Simile violazione può comportare per il lavoratore l'obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro (art. 321e CO; Staehlin/ Vischer, op. cit., ibidem, N. 4). La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 4 ad art. 321e CO). Mentre spetta al datore di lavoro l’onere di provare, oltre all’esistenza e alla consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, quest’ultimo deve dimostrare di non avere nessuna colpa (Streiff/ von Kaenel, op. cit., N. 13 ad art. 321e CO; Staehlin/ Vischer, op. cit., N. 32 ad art. 321e CO).

                                   8.   Nel caso concreto, come correttamente concluso dal segretario

                                         assessore, manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali da parte della lavoratrice. Il solo addebito che le è stato mosso, ovvero quello di aver informato la clientela verbalmente e mediante un volantino (doc. 1) della sua intenzione di cessare l'attività lavorativa presso la convenuta, non costituisce certo violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà sancito dall'art. 321a cpv. 1 CO. Pur ammettendo che in determinate circostanze il fatto che un lavoratore comunichi alla clientela la sua intenzione di iniziare un'attività indipendente possa costituire violazione dell'obbligo di fedeltà, in particolare là dove è chiara l'intenzione di nuocere al datore di lavoro mediante l'accaparramento della clientela (Streiff/ von Kaenel, op. cit., N. 4 ad art. 321a CO), è indubitabile che l’accertamento del primo giudice che ha negato tale intenzione nell’agire dell’istante, non è arbitrario, anche in considerazione del margine di apprezzamento di cui gode in quest'ambito (Streiff/ von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 321a CO). Comunque, il tenore del volantino in esame e le deposizioni testimoniali al riguardo (testi __________ , __________ e __________), legittimano le conclusioni impugnate, escludendo qualsiasi tentativo di accaparramento della clientela da parte dell'istante che si è limitata a informare la clientela dell'istituto sulla sua partenza, con l'accordo della convenuta (cfr. interrogatorio formale dell'istante) e senza accennare né alla sua attività futura, né -tantomeno- al futuro del settore presso l'istituto della convenuta. Per gli stessi motivi, non può essere sanzionato l'utilizzo da parte dell'istante degli indirizzi delle clienti. Ne discende che anche su questo punto il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria, in quanto si limita a riproporre il suo punto di vista, deve essere respinto.

                                   9.   L'ulteriore censura della ricorrente, concernente la perizia giudiziaria, per quanto esposto al considerando precedente, non necessita di approfondimenti, concernendo la verifica del presupposto del danno, mentre la domanda riconvenzionale appare comunque infondata per carente illiceità nel comportamento della lavoratrice.

                                10.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove o errata applicazione del diritto da parte del segretario assessore, dev'essere respinto. Il giudizio sulle spese segue la soccombenza, mentre le succinte osservazioni al ricorso non bastano per giustificare il riconoscimento di qualsiasi indennità alla parte istante.

                              11.      La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ non può essere accolta, poiché -quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenzanel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al ricorso il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC).

                              12.      Con ricorso 6 maggio 2002 __________ insorge contro il decreto 24 aprile 2002 con il quale il pretore ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria, non ritenendo dato il presupposto dell'indegenza. Al ricorso la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera (cfr. scritto 27 maggio 2002).

                                          Il ricorso non può essere accolto già perché è tardivo: infatti, il termine per proporre ricorso per cassazione è normalmente di venti giorni dalla notifica della sentenza, ridotto a dieci nella procedura sommaria e in quella accelerata (art. 328 CPC), come per la procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro (art. 418 e 398 cpv. 1 CPC). In concreto, il ricorso pur datato 6 maggio 2002 risulta consegnato alla posta solo il giorno seguente, quindi tardivamente. A titolo abbondanziale può essere tuttavia rilevato che l'assistenza giudiziaria, ancorché chiesta a causa inoltrata, come in concreto all'udienza del 21 marzo 2001 e dibattuta immediatamente, avrebbe dovuto essere decisa appena possibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 158 CPC, m. 2), quindi non con la sentenza di merito e tantomeno più tardi.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 6 maggio 2002 __________ è respinto.

                                2.      Il ricorso per cassazione 2 maggio 2002 __________ è respinto.

                                3.      La domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________ è respinta.

                                4.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                5.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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