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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.2002 16.2002.29

20. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,130 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00029

Lugano 20 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 2002 presentato da

__________ (rappr. __________)

    Contro  

la sentenza 18 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 febbraio 2002 da

__________ (patr. dall'avv. __________)

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 27 febbraio 2002 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2'600.– corrispondenti alle pigioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2001. A valere quale riconoscimento di debito gli istanti hanno prodotto il contratto di locazione sottoscritto con la convenuta il 6 dicembre 1999 sulla base del quale questa si era impegnata a pagare una pigione mensile di fr. 1'200.– oltre a fr. 100.– a titolo di spese accessorie. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la parziale estinzione del debito per compensazione con un suo credito di fr. 2'400.–, pari a quanto dalla stessa versato durante la locazione a titolo di spese accessorie, di fatto non dovute. Infatti, a mente della convenuta, l'unica spesa accessoria contemplata nel contratto è quella relativa alla tassa raccolta rifiuti, dalla stessa personalmente pagata.

                                2.      Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione, ha accolto l’istanza, non ritenendo pertinenti nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione le contestazioni sollevate dalla convenuta in merito al pagamento delle spese accessorie.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La  ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove non ritenendo sufficientemente comprovata l’eccezione di estinzione del debito per compensazione dalla stessa sollevata.

                                          Con osservazioni 23 maggio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                5.      Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 1999 che di principio può costituire riconoscimento di debito per le pigioni scadute, rispettivamente per il pagamento delle spese accessorie nello stesso contemplate (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 74, pag. 190; Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, vol. II, N. 114 ad art. 82 LEF).

                                6.      Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36, n. 7, pag. 80). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36, n. 2, pag. 81).

                                7.      Nel caso di specie, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la conclusione del segretario assessore secondo la quale la contestazione sulle spese accessorie non è idonea a inibire il rigetto dell'opposizione, ovvero a concretizzare un caso di applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LEF, non è errata e tantomeno arbitraria. Infatti, la questione sollevata dall'escussa secondo la quale l'unica spesa non compresa nella pigione sarebbe quella relativa alla tassa di raccolta dei rifiuti, trattandosi dell'unica posta evidenziata nel contratto di locazione, può essere risolta solo nell'ambito di una procedura di merito in quanto presuppone l'interpretazione del contratto. In particolare non è affatto chiaro il senso della sottolineatura della posta spazzatura al punto 5 del contratto, rispettivamente se dalla stessa si debba dedurre l'esclusione di tutte le altre poste di spesa prestampate sul formulario usato per pattuire la locazione. Circostanza non chiarita né a fronte delle allegazioni degli istanti (vedi in particolare la contraddittorietà fra quanto esposto nel doc. 6 e quanto invece risulta dai doc. 8 e 9), né dall'invio alla conduttrice di conteggi delle spese accessorie (doc. 2 e 3). Ciò che ha indotto il primo giudice a correttamente respingere l'eccezione dell'escussa, tenuto conto che la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è basata sulla liquidità delle prove offerte dalle parti e sull'immediatezza delle eccezioni che la parte escussa è tenuta a sostanziare (Staehelin, op. cit., n. 86 ad art. 82 LEF).

                                8.      Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, dev'essere respinto.

                                          Tasse, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 30 aprile 2002 __________ è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–,  già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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