Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.2002 16.2002.28

12. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,687 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00028

Lugano 12 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 aprile 2002 presentato da

____________________ (patr. dall'avv. __________

    Contro  

la sentenza 4 aprile 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 agosto 2001 da

__________ (patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 7'664.90 oltre accessori, nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domande che il primo giudice ha accolto nei confronti del solo convenuto, ritenuta la carente legittimazione passiva di __________;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 21 agosto 2001 __________ sen., titolare della ditta di impianti sanitari e di riscaldamento __________ di __________, ha convenuto in giudizio i coniugi __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'664.90 a saldo delle fatture da lui emesse il 13 novembre 2000 (doc. H e I) per le proprie prestazioni professionali, e meglio per l'esecuzione di impianto sanitario (fr. 19'801.30) e di riscaldamento (fr. 26'353.60) in una casa di proprietà dei convenuti a __________. Al proposito, sostiene di aver concordato l'appalto sulla base delle offerte di cui ai doc. A (fr. 17'362.10 per l’impianto sanitario) e C (fr. 23'446.– per il riscaldamento oltre a fr. 2'500.– per lavori supplementari nel locale mansarda). I convenuti hanno eccepito anzitutto la legittimazione passiva di __________, non essendo parte al contratto d'appalto e nel merito hanno contestato l'istanza, sostenendo di aver pattuito solo verbalmente con la controparte una mercede a corpo di complessivi fr. 38'000.–, pagata interamente, avendo versato all'istante complessivamente fr. 38'490.– (doc. E, G e L). Per quanto attiene alle offerte di cui ai doc. A e C, hanno negato di averle mai ricevute.

                                2.      Con il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza nei confronti di __________ per l'eccezione di carenza di legittimazione passiva non avendo questa partecipato alla conclusione del contratto di appalto. In accoglimento dell'istanza __________ è stato condannato a versare all'istante fr. 7664.90. In merito alla quantificazione della mercede di spettanza dell'artigiano, il primo giudice non ha ritenuto vincolanti le offerte scritte di cui ai doc. A e C non essendoci effettivamente prova che la committenza le conoscesse. Egli si è quindi basato sulle altre risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova della pattuizione di una mercede a corpo di fr. 38'000.– per tutti i lavori eseguiti dall’istante, detta cifra costituendo così un’indicazione approssimativa sul costo del suo intervento. Dovendo calcolare la mercede in funzione del valore del lavoro e delle spese ex art. 374 CO, il pretore ha concluso all’integrale accoglimento dell’istanza, non avendo la parte convenuta contestato l'esecuzione dei lavori fatturati e neppure il loro valore.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ insorgono contro il predetto giudizio, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale. Contestano anzitutto la conclusione del primo giudice secondo la quale non sarebbe stata provata la pattuizione di una mercede a corpo di fr. 38'000.– e rimproverano inoltre al primo giudice di aver erroneamente applicato l'art. 8 CC che imponeva all'appaltatore di provare l’effettiva esecuzione di tutti i lavori fatturati e il loro valore, prova che l'istante non ha fornito, nonostante le loro puntuali contestazioni, che il pretore arbitrariamente non ha ritenuto.

                                          Con osservazioni 31 maggio 2001 l'istante postula la reiezione del ricorso, eccependo anche la legittimazione ricorsuale di __________

                                4.      Come correttamente rilevato, il ricorso –in quanto presentato da __________– è irricevibile, difettando alla stessa la legittimazione ricorsuale. Legittimati a impugnare le sentenze, sono infatti solo le parti alle quali la decisione arreca un pregiudizio (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 307, m. 6), ciò che non esiste nei confronti della ricorrente, riconosciuta priva di legittimazione passiva nella controversia.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

                                6.      Il contratto d’appalto conosce –nelle grandi linee– due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). Nel caso di specie, mentre il convenuto sostiene di aver concordato telefonicamente con l’istante una mercede a corpo di complessivi fr. 38'000.– per tutte le prestazioni che questi avrebbe svolto nella sua casa di __________il pretore ha condiviso la tesi dell’istante che ha negato simile pattuizione, rivendicando il pagamento di una mercede corrispondente al valore del lavoro effettivamente svolto. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la conclusione del primo giudice non è arbitraria. Infatti, posto che le offerte scritte (doc. A e C) non possono essere considerate, per essere state contestate in merito alla loro ricezione da parte del committente (e ciò nonostante le due fatture contengano un esplicito rinvio alle stesse, riportando i prezzi ivi indicati), l’unico accenno al costo dell’intervento dell’istante è quello che risulta dal verbale d’udienza 23 ottobre 2001 nell’ambito del quale il convenuto ha sostenuto che “il sig. __________ha affermato che il preventivo di spesa era di fr. 38'000.–, mentre la differenza di fr. 8'000.– sarebbe costituita da opere supplementari”, preventivo di spesa che l’istante ha confermato in sede di interrogatorio formale, ancorché aggiungendo che tale importo non era giusto ma era maggiore. Orbene, che il primo giudice non abbia dedotto da queste affermazioni la prova della pattuizione di una mercede a corpo, non può essere censurato. Infatti, una simile pattuizione, che incombeva al convenuto provare (Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n. 1014 e 1018), presuppone la fissazione di un costo invariabile ben preciso per un determinato intervento (Gauch, op. cit., n. 902), mentre l’indicazione di una cifra senza particolare specificazione sulla natura vincolante della stessa, com'è stato nel caso concreto, non basta per costituire la pattuizione di una mercede a corpo, mancando della sufficiente, esplicita definizione (Gauch, op. cit., n. 900).

                                7.      Ne consegue l'esigenza di determinare la mercede dell'opera in funzione del valore del lavoro e delle spese assunte dall'appaltatore (art. 374 CO). Nell'ambito applicativo di questa norma incombe all'appaltatore l’onere di provare il suo credito (Gauch, op. cit., n. 1019). Sennonché, come implicitamente riconosciuto dal pretore, la prova è limitata ai fatti contestati (art. 184 cpv. 2 CPC), mentre quelli non contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC), laddove soltanto un'allegazione chiara permette di individuare ciò che nel complesso dei fatti asseriti è effettivamente contestato e quindi costituisce oggetto dell’onere probatorio. In altre parole, la contestazione delle tesi di fatto avversarie, per essere ritenuta tale, dev'essere sufficientemente esplicita e circostanziata, non valendo a tal fine generiche o implicite contestazioni (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 170 CPC, m. 1 e 6). Orbene, in concreto, la conclusione del primo giudice sulla carente contestazione corrisponde a ciò che emerge dagli allegati introduttivi dove anzi le allegazioni dei convenuti si sono spinte al limite opposto, dando quasi l'impressione –come ha sostenuto la controparte– che essi intendessero riconoscere l'intero credito, ipotizzando la compensazione con un credito proprio. Solo in duplica essi hanno corretto la loro dichiarazione di volontà, affermando di non voler riconoscere il credito posto a giudizio e comunque non formalizzando l'eccezione di compensazione. La contestazione delle fatture controverse è stata invece chiarita nei termini soltanto con l'allegato conclusionale, così che della stessa il giudice non ha potuto tener conto, essendo processualmente inammissibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 78 CPC, m. 24 e 25). Da ultimo dev'essere ancora osservato che i ricorrenti sostengono di aver contestato il credito litigioso –quanto all'ammontare– anche prima della controversia, in particolare riferendosi ai doc. R, P, U e V. Sennonché, anche questo argomento, come correttamente osservato dal primo giudice (sentenza, punto 4), appare irrilevante. Infatti, a prescindere dal contenuto di quei documenti (la cui rilevanza resta tutta da verificare), la contestazione di cui trattasi è solo quella espressa in causa come argomento di difesa nei confronti della domanda di controparte e non può essere sostituita da dichiarazioni precedenti, oltretutto non formalizzate come presa di posizione processuale ai sensi dell'art. 170 CPC (Brönnimann, Die Behauptungs– und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 5).

                                8.      Alla luce di quanto esposto, il ricorso che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e di un'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), dev'essere respinto.

                                          Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 22 aprile 2002 __________ è respinto.

                                2.      Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 450.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l'obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno–Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La segretaria

16.2002.28 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.07.2002 16.2002.28 — Swissrulings