Incarto n. 16.2002.00021
Lugano 11 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 febbraio 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 18 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 gennaio 2002 da
__________ rappr. dal__________ __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati agli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 gennaio 2002 la __________, per la penna di __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 1'609.50 oltre interessi, corrispondenti a premi relativi a una polizza di assicurazione individuale e famigliare contro gli infortuni, e relativi al periodo 1° luglio 2001 - 30 marzo 2002;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto sia la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 1° settembre 2000 che prevedeva un premio annuo di fr. 2'142.- pagabile in rate trimestrali di fr. 535.50 l'una, sia la relativa polizza;
che il convenuto si è opposto all'istanza contestando genericamente il credito di controparte;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, affermando che la sentenza premia la slealtà di controparte nei suoi confronti, in particolare per aver preteso il pagamento di premi prima ancora della firma del contratto da parte sua e prima di disporre di polizze di versamento;
che tali censure, in quanto configurano eccezioni nuove in questa vertenza, non sono proponibili, ostandovi l'art. 321 CPC, così che risulta almeno dubbia la ricevibilità del ricorso che non propone particolari motivi di cassazione (art. 329 CPC);
che tuttavia, prima ancora di tale esame, dev'essere rilevato che la creditrice, __________, con sede a __________ (doc. B, C, D. E), non risulta essere iscritta in nessuna forma nel Registro di commercio di __________, conseguendone l'erroneità dell'indicazione dell'istante, così come formulata in particolare - dal primo giudice;
che parimenti l'agente generale __________ non è organo della creditrice (né lo pretende), ma suo agente per una determinata regione geografica, risultandone che egli può rappresentare in giudizio la Compagnia d'assicurazioni esclusivamente se vi è autorizzato dal diritto procedurale cantonale o se dispone di una procura ad hoc (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, ed. annotata, 2000, pag. 266 - 267; RBA VIII, n. 177 e 178; CCC 25 aprile 2002 in re B./ V. Ass.), e ciò anche trattandosi di procedure esecutive (Roelli/ Keller, Komm. zum VVG, 1968, vol. I, pag. 509);
che in concreto, l'agente generale istante non solo non ha prodotto al giudice nessuna procura speciale per la presente procedura sommaria da parte di __________, ma nemmeno ha giustificato la sua posizione nel rapporto creditorio fra l'assicuratrice e l'assicurato, ovvero nell'ambito delle competenze del giudice del rigetto dell’opposizione, chiamato ad accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, SchKG I, 84 LEF, N. 50);
che quindi, se è vero che il presupposto processuale della legittimazione del rappresentante di una parte è verificato sì d'ufficio e in ogni stadio della causa, ma se il giudice ha motivo di dubbio (art. 97 CPC), non è contestabile che in concreto la pretesa rappresentanza da parte dell'agente è addirittura fonte di confusione sulla persona della creditrice, ciò che avrebbe imposto la verifica prevista che comunque può avvenire anche in questa sede;
che ne consegue -silente al proposito la procedura cantonale e non avendo l'agente generale __________ dimostrato la sua legittimazione alla rappresentanza della compagnia d'assicurazioni- la nullità dell'istanza 16 gennaio 2002 e di ogni atto successivo, in particolare della sentenza impugnata (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che il giudizio sulle spese e la tassa di giustizia segue la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 febbraio 2002 __________ è accolto.
Di conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 16 gennaio 2002 di __________ e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 18 febbraio 2002 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di __________, la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a titolo di indennità.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria