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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.09.2002 16.2002.20

3. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,796 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00020

Lugano 3 settembre 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 2002 presentato da

__________ e __________ (patr. dall'avv. __________)

    contro  

la sentenza 20 febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 marzo 1999 nei confronti di

__________ (patr. dall'avv. __________)  e   __________ (patr. dall'avv. __________)

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 2'470.– oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Il 9 aprile 1997, in territorio di __________, si è verificato un incidente della circolazione del quale sono stati protagonisti __________, alla guida del motoveicolo Yamaha TZR 125 __________ di proprietà del padre __________, e __________ alla guida di un autoveicolo Volvo 740 Turbo, assicurato per la RC presso la __________ ora __________. Sulla dinamica del sinistro, risoltosi con soli danni materiali, le versioni delle parti sono discordanti, così che esse si rimproverano reciprocamente la responsabilità dell'accaduto.

                                2.      Con istanza 17 marzo 1999 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ e __________ chiedendo la loro condanna in via solidale al pagamento di fr. 2'470.–, corrispondenti al danno che sostengono di aver subito a dipendenza dell'incidente e più precisamente: fr. 2'070.– pari al valore della motocicletta andata distrutta, fr. 200.– per gli abiti indossati al momento dell'incidente e fr. 200.– per spese di trasferta sostenute per recarsi con un mezzo pubblico da __________ a __________. Domanda alla quale i convenuti si sono opposti, contestando ogni loro responsabilità per l'accaduto e considerando il danno non provato. Il convenuto __________ ha pure contestato la legittimazione attiva di __________ con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno alla moto siccome di proprietà del padre, rispettivamente la legittimazione di quest'ultimo con riferimento ai danni rivendicati dal figlio; in via riconvenzionale ha fatto valere una pretesa di fr. 4'130.80 per i propri danni, pretesa respinta con altro giudicato.

                                3.      Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l'esclusiva responsabilità dell'incidente a carico di __________, ha tuttavia respinto l'istanza considerando non provato il danno lamentato.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ insorgono contro questa decisione, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Essi rimproverano al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in specie gli art. 8 CC e 42 cpv. 2 CO, ritenendo così non provato il danno da loro patito, nonostante l'istruttoria abbia permesso di accertare la distruzione totale del motoveicolo, nonché il suo valore secondo le tabelle Eurotax.

                                          Con osservazioni 24 aprile 2002 entrambi i convenuti chiedono la reiezione del ricorso, sostenendo di aver sempre contestato il danno denunciato dalle controparti.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

                                6.      Pacifica in concreto la responsabilità di parte convenuta in applicazione dell'art. 61 cpv. 2 LCS, si osserva che chi pretende il risarcimento di un danno cagionato dal detentore di un veicolo a motore deve per principio fornirne la prova: infatti, l'art. 62 cpv. 1 LCS rinvia esplicitamente alle norme del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti e quindi anche all'art. 42 CO.

                                          Nella fattispecie, allo scopo di provare il danno al motoveicolo, sono stati versati all'incarto documenti atti a dimostrare, come affermano i ricorrenti, che si è trattato di danno totale: così il rapporto di polizia che indica danni su tutto il motoveicolo (doc. A), la dichiarazione 30 giugno 1998 del __________ che, richiesto di una perizia sul mezzo, ne ha invece consigliato la rottamazione (doc. D), e l'attestazione di quell'avvenuta operazione nel corso del 1997 (doc. E).

                                7.      Se su questo aspetto di principio i ricorrenti possono aver ragione, diversamente non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice relativa alla quantificazione del pregiudizio da risarcire. Mentre le poste del danno relative alla sostituzione di abiti e a spese di trasferta non possono più essere considerate litigiose in questa sede dal momento che le motivazioni del ricorso non concernono la loro reiezione da parte del primo giudice (art. 329 lett. e CPC), è almeno sostenibile –per quanto riguarda il valore del motoveicolo al momento dell'incidente– che gli istanti dovessero fornire al giudice elementi concreti in più, oltre le tabelle Eurotax, ovvero proprio al fine di una loro corretta applicazione al caso concreto: e ciò in particolare a fronte della chiara contestazione di entrambe le parti convenute sullo stato e sul chilometraggio del veicolo (risposte, ad 4) e della mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo nei documenti prodotti dagli istanti (in particolare doc. D ed E). Orbene, le tabelle Eurotax, unico elemento su cui si è fondato il perito (di parte) __________ (doc. C e teste __________), non possono costituire prova concreta del valore antesinistro di un veicolo, ma semmai punto di partenza per tale valutazione: infatti, indicazioni di tale natura –che si tratti delle tabelle d'ammortamento dei veicoli o delle tabelle che determinano il valore venale (d'acquisto o di vendita) di veicoli a motore usati– al fine della determinazione del cosiddetto Wiederbeschaf-fungswert per il caso di danno totale del veicolo, sono soggette ad essere aumentate o ridotte a seconda delle caratteristiche dell'oggetto considerato concretamente al momento precedente il sinistro: ad esempio, avvenuta sostituzione di pezzi meccanici, dotazione di accessori speciali, stato generale particolarmente buono del veicolo, rispettivamente stato generale del veicolo inferiore alla media, chilometraggio superiore alla media, vizi di costruzione, danneggiamenti precedenti, ecc. In altre parole l'uso di tabelle per la determinazione del danno deve adeguarsi alle circostanze del caso particolare (Panchaud, L'indemnisation du dommage total d'après le droit de la responsabilité civile, in Der Automobilschaden, Pubblicazioni giuridiche ACS, quaderno 1, 1968, pag. 21 – 24 e pag. 31; Schaffhauser/ Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. II, 1988, pag. 110). Nel solco della tesi ricorsuale, è vero che tabelle come quella in esame potrebbero essere considerate sufficienti per provare il danno, ma –in particolare– quando non vi fosse contestazione, oppure quando il leso chiedesse un risarcimento maggiore (contestato) senza offrire elementi concreti in favore della sua tesi: ciò che sembra essere stato il caso nella sentenza federale non pubblicata (cfr. Châtelain, in ZBJV 1969, pag. 219) dove il valore emergente dalle Tabelle d'ammortamento è stato ritenuto "sufficiente" per indennizzare il proprietario del veicolo.

                                          Nel caso concreto, il valore probante delle tabelle Eurotax è stato tempestivamente contestato in causa, conseguendone l'obbligo della parte lesa di provare lo stato del veicolo. Per contro, gli istanti non hanno intrapreso nulla, almeno nel tentativo di offrire al giudice informazioni concrete sul veicolo distrutto nell'incidente e poi senz'altro rottamato, cosicché la conclusione del primo giudice non è certamente arbitraria. D'altra parte, e a titolo abbondanziale, può ancora essere ricordato che gli istanti stessi hanno contribuito a creare una situazione d'incertezza a proposito del valore antesinistro del motoveicolo, in particolare presentando precedentemente una domanda di risarcimento per lo stesso oggetto e per gli stessi fatti ad altro giudice, indicando un danno di soli fr. 1'500.– (doc. 1).

                                8.      D'altra parte, i ricorrenti non possono rimproverare al giudice di non aver fatto capo all'art. 42 cpv. 2 CO. Questa norma stabilisce che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo dell'ordinario andamento delle cose e delle misure prese dal danneggiato; essa ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile unicamente quando non è possibile provare il danno nel suo ammontare o non si possa esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89 consid. 3; Brehm in Comm. di Berna, 1998, art. 42 CO, N. 47). In particolare il disposto non esime il danneggiato dall'onere di allegare e di provare tutte le circostanze che possano essere di ausilio alla quantificazione del pregiudizio (DTF 122 III 219 segg.; Oftinger/ Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, vol. 1, 1995, pag. 259), rispettivamente di rendere credibile –postulando l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO– la presenza dei presupposti menzionati.

                                          In concreto, è vero che al momento in cui sono sorte le contestazioni sullo stato del veicolo, lo stesso oggetto non esisteva più, ma questa circostanza non determina l'impossibilità di provarne lo stato (al proposito cfr. Oftinger/ Stark, op. cit., § 6, N. 362): sia perché si può dire che la pretesa impossibilità è stata imprudentemente causata dai ricorrenti (che hanno proceduto alla rottamazione senza cautele di sorta), sia perché essi non hanno mai preteso (in particolare non lo sostengono in questa sede) l'oggettiva impossibilità di ragionevolmente provare il danno al motoveicolo, o di fornire al giudice ulteriori elementi di stima (Brehm, op. cit., ibidem; Oftinger/ Stark, op. cit., § 6, N. 33). Essi accennano all'irragionevolezza di sostenere per 60 mesi spese di deposito del relitto: ma questo rappresenta argomento non attinente alla corretta applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, dal momento che gli elementi di prova non erano vincolati alla pretesa indicazione di non distruggere il veicolo.

                                9.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto.

                                          Tasse e spese seguono la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 14 marzo 2002 di __________ e __________ è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.– già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico. Inoltre, essi rifonderanno in solido fr. 200.– a ognuna delle controparti a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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