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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.03.2002 16.2002.14

13. März 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·607 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.00014

Lugano 13 marzo 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il "ricorso" 28 febbraio 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 8 febbraio 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 settembre 2001 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'194.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 3 settembre 2001 il __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'194.- a saldo delle fatture emesse per la degenza del defunto __________, di cui la convenuta è erede unitamente a __________;

                                          che la convenuta non ha contestato la pretesa avversaria  impegnandosi a versare la metà dell'importo entro il 31 gennaio 2002, ritenuto che l'istante avrebbe richiesto la differenza al fratello e coerede;

                                          che con sentenza 8 febbraio 2002 il pretore, preso atto che la convenuta non ha fatto fronte all'impegno di pagamento assunto, ha accolto integralmente l'istanza a dipendenza del rapporto di solidarietà che vincola gli eredi per i debiti del defunto (art. 603 CC);

                                          che con scritto 28 febbraio 2002 __________ ha contestato la decisione pretorile;

                                         che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

                                         che trattandosi di una persona giuridica, quale è in concreto la fondazione __________ (art. 80 CC), essa agisce per mezzo dei suoi organi, iscritti a Registro di commercio (art. 38 cpv. 1 CPS; art. 55 CC);

                                         che nella concreta fattispecie risulta che la firmataria dell’istanza (__________), pure presente all'udienza in rappresentanza dell'istante, non era legittimata a vincolare la __________ non trattandosi di organo della stessa, in particolare non essendo neppure menzionata a Registro di commercio;

                                         che pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione dal fatto che, trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 142, m. 3 e 4);

                                         che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

                                         che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 3 settembre 2001 siccome sottoscritta da persona priva di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza;

                                          che alla luce di quanto esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   L’istanza 3 settembre 2001 del __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 8 febbraio 2002 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del __________.

                                   3.   Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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