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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.05.2003 16.2002.109

19. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,077 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.109

Lugano 19 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 dicembre 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 10 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimento, promossa con istanza 18 novembre 2002 da

__________  

relativamente a un credito per il quale l’istante ha fatto intimare a __________ il PE no. __________ dell’UE di Lugano;

esaminati gli atti.

considerato

in fatto e in diritto:      

                                   1.   Con istanza 18 novembre 2002 __________ ha proceduto contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 855.15 a saldo di una fattura 30 aprile 2002 relativa alla fornitura di materiale vario. Il convenuto, assente all’udienza, non ha sollevato nessuna contestazione.

                                   2.   Con il querelato giudizio il giudice di pace, pronunciandosi preliminarmente su una domanda di rinvio del contraddittorio presentata dal convenuto, ha rilevato come questa fosse in ogni caso destinata all’insuccesso, non essendo suffragata da alcun valido motivo ai sensi dell’art. 136 CPC. Nel merito, ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al precetto esecutivo summenzionato, individuando un valido riconoscimento di debito nel bollettino di consegna della merce.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, il convenuto insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Si duole anzitutto della lesione del suo diritto di essere sentito sia per il fatto che il giudice di pace non ha dato seguito alla domanda di rinvio dell’udienza, sia perché -intimata la sentenza- non gli avrebbe messo immediatamente a disposizione la documentazione prodotta da controparte cui la stessa era già stata restituita, ciò che avrebbe limitato il suo diritto di difesa, in particolare ai fini della stesura del ricorso. Nel merito rimprovera al giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, riconoscendo nella documentazione prodotta dall’istante un valido riconoscimento di debito.

                                         Con scritto 21 gennaio 2003 la controparte ha formulato le proprie osservazioni al ricorso, proponendone la reiezione.

                                   4.   Secondo l’art. 82 LEF il creditore può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dove per riconoscimento di debito si intende la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo rivendicato. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta adempie a questi requisiti (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; Staehelin, in Comm. di Basilea, art. 84 LEF, n. 50).

                                         Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Simile riconoscimento non può in particolare essere dedotto dal bollettino di consegna 29 aprile 2002 n. __________ che sì sembrerebbe indicare il prezzo di ogni articolo, ma che non permette di attribuire al convenuto la firma apposta in calce al medesimo, tanto più che la stessa parte istante afferma che il bollettino venne regolarmente controfirmato dall’operaio che dava gli ordini (cfr. punto 1 istanza), quindi non dal ricorrente. Infatti, la sottoscrizione del bollettino di consegna, foss’anche da parte di un dipendente del convenuto, non giova alla domanda di rigetto dell’opposizione, ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto da un rappresentante dell’escusso, è vincolante nei confronti di quest’ultimo solo se l’esistenza del rapporto di rappresentanza risulta in modo chiaro dai documenti (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 5; DTF 112 III 88), ciò che non è manifestamente il caso in concreto.

                                   5.   Già alla luce di queste considerazioni il giudizio impugnato dovrebbe essere annullato poiché frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale (art. 327 lett. g CPC). Conseguendone che, a dipendenza di questo esito del ricorso, non tornerebbe conto di esaminare le ulteriori censure, riferite alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

                                         Sennonché, il ricorrente rileva anche che controparte non ha invero mai chiesto al giudice il rigetto provvisorio dell'opposizione, ma semmai il rigetto definitivo come corollario della domanda principale, attinente al merito del credito contestato. Orbene, a prescindere dalla legittimazione del ricorrente (a seconda della presenza di gravamen o no) per proporre questa censura, ovvero per invocare il motivo di revisione previsto dall'art. 340 lett. a CPC (decisione extra petita), è innegabile che il giudice di pace, tenuto a esaminare ogni istanza già per definire la procedura da seguire, ha omesso di considerare il significato della presente, chiaramente esposto nelle domande dell'istante, corrispondenti alla motivazione dell'allegato scritto e all'invocazione degli art. 291 segg. CPC: che il convenuto fosse condannato al pagamento della somma litigiosa e che, di conseguenza, venisse rigettata definitivamente l'opposizione interposta al precetto esecutivo. La circostanza che il giudice di pace abbia deciso il rigetto provvisorio dell'opposizione sulla base della sola intestazione (errata) dell'istanza contravviene al principio secondo cui un'istanza dev'essere considerata tenendo conto delle reali intenzioni delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 340 CPC, m. 8), in concreto inequivocabilmente diverse da quelle ritenute dal primo giudice. Ne consegue che, essendo le norme che disciplinano la forma del giudizio di ordine pubblico e che le stesse non possono essere mutate né per volere del giudice, né per accordo delle parti (CCC 29 dicembre 1992 in re L./R), d'ufficio il giudice del ricorso può annullare la decisione impugnata, rinviando l'incarto al primo giudice affinché emetta un nuovo giudizio, dopo aver offerto alle parti di dibattere l'istanza, così come corrispondente al suo contenuto effettivo.

                                         A dipendenza del motivo d'accoglimento del ricorso, non si prelevano tassa, né spese e non si possono assegnare ripetibili.

Per i quali motivi,

pronuncia:                     I.      Il ricorso per cassazione 20 dicembre 2002 di __________è accolto.

                                                  Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2002 è annullata e l'incarto rinviato al Giudice di pace del Circolo di Vezia.

                                          II.     Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                         III.    Intimazione a:

                               __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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