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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.2003 16.2002.107

18. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,060 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.107

Lugano 18 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 2 dicembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti

promossa con istanza 29 aprile 2002 da

__________ patr. dallo studio legale __________  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 29 aprile 2002 il __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 6'591.95, corrispondenti alla metà dei contributi di miglioria per opere pubbliche relativi ai fondi n. __________ e __________ RFD di __________ di cui è comproprietario -in ragione di un mezzo- con la moglie, e di fr. 384.55 per interessi conteggiati fino al 15 agosto 1999. L’ente pubblico ha prodotto tra l'altro: il documento di notifica 30 giugno 1993 di un estratto del prospetto dei contributi relativo ai fondi indicati (che carica ai coniugi __________ contributi per complessivi fr. 17'510.-) con l'indicazione della possibilità e dei termini d'impugnazione (doc. B), e lo scritto 14 giugno 1994 (doc. C) con cui è stata comunicata al convenuto (come a tutti i contribuenti interessati dall'opera) la riduzione dell'ammontare dei contributi a complessivi fr. 12'257.- per entrambi i coniugi.

                                          Il convenuto si è opposto all'istanza contestando innanzi tutto la validità del PE siccome il medesimo non indica il titolo esecutivo sul quale il procedente fonda la propria pretesa. Egli, inoltre, contesta la validità del titolo prodotto (doc. B) in quanto carente dell'attestazione di passaggio in giudicato con riferimento all'importo posto in esecuzione, e nega l’esigibilità del credito a dipendenza dell'intervenuta perenzione del diritto del Comune di procedere all'imposizione dei contributi di miglioria, ciò che oltre tutto renderebbe la richiesta di pagamento contraria alla buona fede. Eccepisce infine la prescrizione del credito e contesta la chiave di riparto del contributo.

                                2.      Con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenuta improponibile l’eccezione di nullità del precetto esecutivo, ha accertato la presenza di un valido titolo esecutivo nella notifica 30 giugno 1993 dell’istante, considerando sufficiente l'attestazione di passaggio in giudicato figurante sulla medesima. Il primo giudice ha respinto anche le altre eccezioni dell'escusso, considerando in particolare estranea alla procedura esecutiva la questione della perenzione del diritto di imposizione dell'ente pubblico, così come quella del preteso abuso di diritto nel richiedere il pagamento dei contributi controversi e non ritenendo provata l'eccezione di prescrizione del credito. Accertato che l'importo richiesto al convenuto corrisponde alla sua quota parte del credito quale comproprietario dei fondi interessati, ha accolto l’istanza.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Censura in particolare la valutazione delle prove documentali, come pure l'applicazione del diritto materiale effettuata dal primo giudice, riferendosi sia al mancato accertamento delle carenze formali del PE, sia alla mancata corretta attestazione del passaggio in giudicato della decisione relativamente all'importo posto in esecuzione. Ripropone inoltre sia la perenzione del diritto di imposizione dell'ente pubblico, sia l'intervenuta prescrizione del contributo litigioso, ritenuto che al momento della notifica del PE (febbraio 2002), il termine di prescrizione di 10 anni da quando il credito avrebbe potuto essere richiesto (1986, data di approvazione da parte del Consiglio comunale di __________ dei progetti e preventivi di spesa per la realizzazione delle opere soggette ai contributi in discussione) era già scaduto. Da ultimo contesta l'esistenza di un valido titolo esecutivo con riferimento all'importo di fr. 384.55 rivendicato a titolo di interessi.

                                         Con osservazioni 20 gennaio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   In merito alla validità del precetto esecutivo, i combinati art. 69 cpv. 2 n. 1 e 67 cpv. 1 n. 4 LEF impongono che l'atto contenga il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito, affinché il debitore possa conoscere il motivo della richiesta di pagamento. Contrariamente alle altre informazioni di cui dev'essere corredato il precetto, l'indicazione dei documenti sui quali si basa il credito, ovvero del titolo esecutivo, non è un requisito indispensabile, ritenuto che una descrizione succinta della causa del credito può bastare se dal contesto generale il debitore può capire la ragione per cui viene escusso (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, n. 39 ad art. 69, n. 43 ad art. 67, e n. 37ad art. 80 LEF), ciò che è sicuramente il caso in concreto, né il ricorrente sostiene il contrario. Sia come sia, come correttamente rilevato dal primo giudice, eventuali carenze di contenuto del PE avrebbero dovuto essere eccepite con ricorso all'autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 17 LEF (Staehelin, op. cit., n 8 e 43 ad art. 69 LEF).

                                   6.   Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, op. cit., n. 115 ad art. 80). Sono titoli esecutivi che permettono il rigetto definitivo dell'opposizione, oltre le sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF). Nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF); per decisioni si intende provvedimenti adottati dall'autorità "iure imperii", relativamente a un caso concreto, intesi a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministrato fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (RDAT 1994–II, n. 16; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, ed. 2, n. 744; Staehelin, op. cit., N. 112 e 116).

                                         Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la comunicazione 30 giugno 1993 del Comune di __________ (doc. B) adempie ai requisiti sopra menzionati per essere equiparata a una decisione e quindi a un titolo esecutivo, ritenuto che nella stessa sono indicati: la natura dell’importo, l'importo dovuto dall’interessato, la possibilità di impugnare la decisione, come prue l'attestazione del suo carattere definitivo. In merito a quest'ultimo requisito, va osservato che l'attestazione di passaggio in giudicato può essere apposta anche dalla stessa autorità che ha preso la decisione (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80; Rep 1986 pag. 293), scopo della medesima essendo quello di certificare che quella pronuncia non è stata impugnata (Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 80). Quanto al fatto che l'importo figurante nella notifica 30 giugno 1993 è stato ridotto al 70% in corso di procedura, giovi unicamente ricordare la possibilità del creditore di porre in esecuzione un importo minore rispetto a quello indicato nel titolo (CCC 1° ottobre 1997 in re S. e C. / C.M. Sagl). D'altra parte, almeno a titolo abbondanziale, i comproprietari hanno aderito all'imposizione ridotta (vedi risposta 30 giugno 1994 al Municipio di __________ in cui -nell'ambito della notifica 14 giugno (doc. C)hanno sottoscritto l'opzione del pagamento di quegli importi in due rate annuali (doc. D). Inoltre, l'importo dell'esecuzione (di per sé non contestato) è facilmente calcolabile, dividendo per due i contributi notificati il 14 giugno 1994 con l'aggiunta degli interessi maturati nel frattempo.

                                7.      Con riferimento alla pretesa perenzione del diritto dell’ente pubblico di procedere alla riscossione di contributi di miglioria dev'essere anzitutto rilevato che non spetta al giudice del rigetto verificare nel merito la correttezza della decisione prodotta come titolo esecutivo (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 141), potendo egli negare il rigetto unicamente in presenza di un titolo nullo (Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 80 LEF). Ciò che non è manifestamente il caso per la decisione 30 giugno 1993, dal momento che la questione dell'invocata perenzione attiene al merito della decisione comunale e che -contrariamente a quanto pretende il ricorrente- il Tribunale federale, con sentenza 26 luglio 1999 (doc. G), ha escluso la nullità del contributo in discussione ancorché basato su un diritto di imposizione perento, essendo data in questo caso unicamente l'annullabilità della relativa decisione, ossia un'eccezione che il convenuto, nell'ambito amministrativo, non ha sollevato. Su questo punto la censura dev'essere respinta. Altrettanto insostenibile, per ragioni analoghe, è il preteso comportamento contrario alla buona fede dell’istante nella richiesta di pagamento dei contributi.

                                8.      Secondo l’art. 20 della Legge sui contributi di miglioria (LCM) del 24 aprile 1990 (applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 25, il prospetto essendo stato pubblicato dopo l'entrata in vigore della legge), il credito per contributi si prescrive in 10 anni. In merito all'inizio della decorrenza di questo termine la dottrina ammette che nel diritto pubblico, salvo diversa disposizione, fa stato la data di esigibilità del credito, ossia la data a far tempo dalla quale il creditore può pretendere la prestazione e se del caso dar luogo all'azione giudiziaria volta a conseguire la medesima (Scolari, op. cit., n. 700; cfr. inoltre l'art. 130 cpv. 1 CO al quale rinvia l'art. 20 cpv. 2 LCM). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, quindi, questa data non può essere quella del 1986, quando il Consiglio comunale di __________ ha deciso la costruzione delle strade per le quali viene chiesto il contributo di miglioria, bensì quella del 1993 (doc. A), quando l'ente pubblico ha calcolato, deciso e notificato il contributo a carico dei singoli proprietari. Ne discende che al momento della notifica del PE (febbraio 2002), il contributo controverso non era prescritto. Donde la reiezione anche di questa censura.

                                9.      La censura in merito all'inesigibilità di interessi di mora è inammissibile in virtù dell'art. 321 CPC -poiché proposta per la prima volta in questa sede-. Comunque sia l'art. 18  LCM prevede espressamente la decorrenza di interessi di mora. La concessione del rigetto dell'opposizione sugli interessi di mora è inoltre conforme alla prassi secondo la quale il rigetto si estende anche a questi accessori, ancorché non contemplati nel titolo esecutivo, potendosi ritenere il debitore in mora con il pagamento dell'importo posto in esecuzione addirittura dal passaggio in giudicato della decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80). Il riconoscimento all'istante degli interessi di mora del 5%, con particolare riferimento al periodo dal 15 dicembre 1997 (data di scadenza della prima rata, doc. L) al 15 agosto 1999 per fr. 384.55 (e successivamente), non potrebbe quindi essere considerato arbitrario.

                              10.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione dev'essere respinto.

                                          Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).            

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

dichiara:                1.      Il ricorso per cassazione 13 dicembre 2002 di __________ è respinto.

                                2.      Le spese e la tassa del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                              La segretaria

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