Incarto n. 16.2002.106
Lugano 8 gennaio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 dicembre 2002 presentato da
__________
Contro
la sentenza 22 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 luglio 2002 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 462.50, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 luglio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 462.50, importo rivendicato a titolo di penale per la rescissione di due contratti di compravendita sottoscritti dalla convenuta e aventi per oggetto due elettrodomestici, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta contestando la propria intenzione di procedere a detti acquisti, tant’è che ha restituito entrambi gli apparecchi;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulle dichiarazioni rese in sede di udienza dall’istante medesimo secondo cui il contratto sottoscritto dalla convenuta il 12 aprile 2000 annullava e sostituiva quello precedentemente concluso il 1° aprile 2000, ha riconosciuto all’istante il diritto alla rifusione della penale pattuita contrattualmente del 25% del prezzo di acquisto, unicamente sul secondo contratto accogliendo così l’istanza limitatamente all’importo di fr. 75.--;
che con scritto 2 dicembre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 dicembre 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove documentali) o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto in merito alle conclusioni del primo giudice, ribadendo il benfondato della propria pretesa sia per quanto attiene alla penale che alle spese che egli ritiene di aver sostenuto;
che sulla base di queste argomentazioni questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 2 dicembre 2002 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria