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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.01.2003 16.2002.104

13. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·771 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2002.104

Lugano 13 gennaio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 presentato da

__________  

  Contro  

la decisione 27 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia con cui ha respinto un'istanza di edizione documenti proposta il 20 novembre 2002 nei confronti di

__________  

esaminati gli atti,

considerato

in fatto in diritto:           che __________, invocando l'art. 85 LEF, ha presentato al Giudice di pace un'istanza tendente ad accertare la perenzione del precetto esecutivo __________ dell'UE di Lugano, intimatogli da __________ per l'incasso di fr. 721.55;

                                         che lo stesso giorno l'istante ha proposto allo stesso Giudice di pace un' istanza di edizione documenti 206 e ss CPC con la quale chiedeva la produzione dalla controparte di determinati documenti;

                                         che con decisione 27 novembre 2002 il giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'istanza di edizione documenti poichè tale prova può essere proposta solo nell'ambito dell'istruzione della causa e non al di fuori di un processo, ovvero allo scopo di ottenere la consegna di documenti;

                                         che con il presente ricorso __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: egli rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, ritenendo a torto che l'istanza di edizione fosse stata inoltrata in modo indipendente dall’azione principale;

                                         che se non v'è dubbio sul fatto che -come correttamente rilevato dal primo giudicel’edizione di documenti (art. 206 segg. CPC) è un mezzo di prova tra quelli conosciuti dal nostro CPC e al quale può essere fatto ricorso solo nell'ambito di un processo, è altrettanto vero che in concreto la domanda di edizione documenti presentata dall’istante, diversamente dalla conclusione del Giudice di pace, non può essere considerata come atto a sé stante;

                                         che infatti la stessa è stata esplicitamente presentata nel quadro di cui alla petizione datata mercoledì 20 novembre 2002 (allegata alla presente), allegato introduttivo in cui l’istante ha peraltro indicato tra i mezzi di prova proprio anche l'edizione di documenti dalla controparte;

                                         che è d'altra parte irrilevante che l'istante abbia formulato questa proposta di prova con uno scritto distinto (ma con esplicito riferimento all'azione di merito), dal momento che lo stesso avrebbe potuto essere considerato come integrativo dell'istanza principale, rispettivamente come un'anticipazione (non vietata) di una proposta di prova che avrebbe poi dovuto essere riproposta in sede di udienza preliminare (art. 207 cpv. 1 lett. b CPC);

                                         che, in particolare, per la domanda di edizione di documenti tra le parti non è necessaria, quindi non può essere esclusa, una separata istanza scritta (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 207 m. 1);

                                         che comunque, al di là della proponibilità del ricorso poiché la decisione in esame costituirebbe ordinanza (art. 213a CPC) e non decisione finale ai sensi dell'art. 327 CPC, il ricorso dev'essere accolto per almeno due motivi;

                                         che infatti, da un lato, dev'essere considerata manifesta violazione di diritto formale l'anticipata decisione sulla prova, ovvero prima ancora che l'edizione fosse confermata (ritualmente proposta) nello stadio previsto dalla procedura (art. 327 lett. g CPC), mentre può rappresentare motivo di revisione (art. 327 lett. f CPC) la circostanza secondo cui il giudice ha fondato il suo giudizio su una supposizione errata la cui verità è incontrastabilmente esclusa (art. 340 lett. d CPC), ciò che è individuabile nell'aver voluto considerare l'istanza di edizione come avulsa dalla contemporanea azione di merito;

                                          che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

                                         che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili per questa sede, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino visto che la parte convenuta non è neppure stata chiamata in causa.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la LTG

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 27 novembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.-

                                   3.   Intimazione a:

                                         -     __________;

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria