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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.2002 16.2001.97

10. April 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·580 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2001.00097

Lugano 10 aprile 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 dicembre 2001 presentato da

__________

  contro  

la sentenza 10 dicembre 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 ottobre 2001 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 26 ottobre 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 5'466.90 corrispondenti a pigioni e spese accessorie rimaste insolute;

                                          che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dal convenuto il 19 ottobre 1993, unitamente a __________;

                                          che con il querelato giudizio il pretore, accertala la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione per l'importo di fr. 3'420.- (escluse essendo le spese accessorie), e considerato che l'escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza limitatamente a quest'importo;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio; il ricorrente contesta di essere debitore dell'importo indicato, avendo notificato all'istante la disdetta del contratto di locazione nel 1995, data a far tempo dalla quale l'appartamento è stato occupato dalla sola __________, unica debitrice della pigione;

                                          che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso né i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), deve essere respinto;

                                          che infatti le argomentazioni e contestazioni sulla qualità di debitore del ricorrente, in particolare sull'esigibilità del credito per pigioni nei suoi confronti, non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente: l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta infatti alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che nel contratto di locazione sottoscritto dal convenuto figura a chiare lettere che se lo stesso è stipulato da più conduttori, come in concreto, "questi rispondono solidalmente nei confronti del locatore per tutti gli obblighi derivanti dal contratto" (doc. C, n. 24);

                                          che pertanto la sentenza impugnata apparirebbe comunque non arbitraria;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 19 dicembre 2001 di __________ è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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