Incarto n. 16.2001.00078
Lugano 21 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 2001 presentato da
__________
contro
la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 maggio 2001 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 800'000 oltre fr. 50.– e le spese a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 29 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio la __________ sita nel __________ di __________, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 800'000 corrispondenti al valore di un coprimaterasso che l'istante sostiene essere stato danneggiato durante le operazioni di lavaggio da parte della convenuta;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto del riconoscimento delle proprie responsabilità da parte della convenuta che si è limitata a contestare l'ammontare del danno, ha accolto l'istanza limitatamente a Lit. 400'000 oltre fr. 50.– per le spese di lavaggio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa risarcitoria ritenendo arbitraria la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);
nel caso di specie la convenuta __________ non risulta avere personalità giuridica propria, in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna delle forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora si trattasse di ditta individuale;
che pertanto questa Camera non può che accertare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinate a un’entità che difetta della capacita processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. In evasione del ricorso per cassazione 25 settembre 2001 di __________ è accertata la nullità dell'istanza 29 maggio 2001 e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Agno.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria