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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2001.00062

31. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·782 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

appalto - ricorso nullo

Volltext

Incarto n. 16.2001.00062

Lugano 11 dicembre 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 agosto 2001 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 2 agosto 2001 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 maggio 2001 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 805.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che __________ ha eseguito per conto di __________ alcuni lavori, tra i quali il trasporto da __________ a __________, luogo di domicilio di quest’ultimo, di vasi da giardino e di beole;

                                         che con istanza 14 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 805.-, corrispondenti al saldo per i trasporti effettuati e per la fornitura di sabbia;

                                         che il convenuto si è opposto all’istanza sostenendo di avere interamente liquidato le pretese avversarie con il pagamento a saldo, e non a titolo di acconto, della somma di fr. 3'990.- sulla base del conteggio 2 dicembre 2000 (doc. A) allestito dall’istante stesso e contestando in particolare la fatturazione delle spese di trasporto che ritiene essere state comprese nella tariffa oraria concordata tra le parti per il tramite di __________, comunque inferiore a quella poi fatturata;

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto che l'importo rivendicato corrisponde alla spesa per il trasporto e la fornitura della sabbia mentre le altre prestazioni dell'istante sono già state solute e quindi riconosciute dal convenuto, ha accolto l'istanza non avendo quest’ultimo comprovato la pattuizione della gratuità delle stesse rispettivamente che queste fossero già comprese nella tariffa oraria applicata dall’istante;

                                         che con atto ricorsuale 10 agosto 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio, mentre con scritto 15 settembre 2001 la controparte ha contestato le allegazioni ricorsuali;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 10 agosto 2001 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti, fornendo alcune puntualizzazioni, irrilevanti e  comunque smentite da una corretta lettura della sentenza dedotta in cassazione;

                                         che in particolare si tratta della precisazione secondo la quale, contrariamente a quanto figura sul verbale d'udienza, il conteggio 2 dicembre 2000 (plico doc. A) sarebbe stato allestito dall'istante e non dal convenuto, circostanza correttamente  riconosciuta dal giudice di pace in sentenza;

                                          che anche l'allegazione del ricorrente secondo il quale egli non avrebbe mai sostenuto che il trasporto fosse gratuito bensì che il relativo costo fosse compreso in quello dei lavori già pagati, è stata correttamente considerata dal primo giudice in sentenza là dove ha affermato "non risulta dagli atti che tra le parti fosse stato concordato il trasporto gratuito …o che comunque queste prestazioni fossero comprese nel costo orario";

                                          che l'ulteriore precisazione secondo la quale il ricorrente non avrebbe ordinato la sabbia fornita dall'istante, non può invece essere considerata siccome proposta per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                          che pure tardivo e inammissibile in questa sede è il richiamo a eventuali testimoni, non avendo il ricorrente formulato nessuna  richiesta in tal senso dinanzi al primo giudice;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere di dichiarato nullo;

                                         che in considerazione della particolarità del caso la tassa di giustizia può essere contenuta in un importo minimo, mentre non si assegnano ripetibili al resistente non potendo il suo scritto 15 settembre 2001 essere considerato un allegato di osservazioni.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 10 agosto 2001 di __________ è nullo.

                                   2.   La tassa di giustizia in fr. 60.-- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                               La segretaria

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