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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.11.2001 16.2001.00056

14. November 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·981 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2001.00056

Lugano 14 novembre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 2001 presentato da

__________

  contro  

la sentenza 4 luglio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 marzo 2000 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'095.90 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 23 marzo 2000 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'095.90 a saldo della nota emessa il 19 gennaio 2000 per le prestazioni professionali svolte a suo favore (doc. C);

                                          che –in esito alla sentenza 19 giugno 2000 di questa Camera nella stessa causa– il segretario assessore ha sospeso il processo in attesa del giudizio del Consiglio di moderazione al quale aveva trasmesso la nota professionale dell'avv. __________ per la relativa tassazione;

                                          che con decreto 21 giugno 2001 il Consiglio di moderazione ha stralciato dai ruoli quella procedura, avendo le parti aderito alla proposta transattiva formulata dallo stesso Consiglio, nel senso che:

                                               "1.     La nota professionale 19 gennaio 2000 emessa dall'avv. __________ a carico di __________ è tassata in fr. 3'800.– di onorario e in fr. 420.40 di spese, oltre l'IVA.

                                               2.       Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.";

                                          che sulla base di quest'accordo il segretario assessore ha emesso la decisione di merito concludendo alla condanna di __________ al pagamento di quanto proposto dal Consiglio di moderazione, dedotto l'acconto di fr. 1'000.–, per un importo residuo a carico della convenuta di fr. 3'536.95 oltre agli interessi di mora, e il carico a quest'ultima di ripetibili parziali a favore dell'istante per fr. 315.–, nonché di 17/20 delle spese e della tassa di giustizia fissata in fr. 150.–;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver stravolto il senso dell'accordo raggiunto dalle parti dinanzi al Consiglio di moderazione, con il quale esse avrebbero inteso liquidare definitivamente la vertenza che le opponeva;

                                          che con osservazioni 6 settembre 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

                                          che preliminarmente va rilevato che –contrariamente a quanto sostiene la ricorrente– l'accordo raggiunto dinanzi al Consiglio di moderazione in merito alla tassazione della nota professionale non comporta lo stralcio della causa di merito, trattandosi di due diverse procedure: la prima intesa unicamente a verificare la corretta applicazione della TOA da parte dell'avvocato (art. 36 Legge sull'avvocatura), mentre quella dinanzi al pretore ha per scopo di dirimere ogni altra contestazioni (come le modalità e l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, ecc.), nonché –con riferimento al caso concreto– di stabilire l'ammontare del credito, tenendo conto di eventuali anticipi, e di pronunciare la condanna della parte convenuta al pagamento del medesimo;

                                          che, ricevuto il giudizio del Consiglio di moderazione, il primo giudice –pur riattivando la causa precedentemente sospesa– non ha avuto motivo per indire un dibattimento finale: infatti, tenuto conto della preclusione della convenuta, la citazione delle parti si sarebbe imposta unicamente nel caso in cui fossero stati compiuti atti istruttori (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 297, m. 4);

                                          che il caso non è dato a fronte di una decisione come quella del Consiglio di moderazione che non rappresenta atto istruttorio, né è suscettibile di essere in sé discussa dalle parti;

                                          che, per contro, il ricorso va considerato in quanto concerne anche le conseguenze pecuniarie del processo la cui pronuncia ha effettivamente finito per mutare i termini della transazione conclusa dalle parti davanti all'autorità di moderazione (ricorso, pag. 4, punto 3), ancorché –come già rilevato– si tratti di procedure diverse;

                                          che l'applicazione dell'art. 148 cpv. 1 CPC al caso concreto, così come ha operato il primo giudice, finisce per urtare apertamente il senso dell'equità e di adempiere pertanto i presupposti dell'arbitrio (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 327 CPC, m. 13);

                                          che infatti, ai fini della causa civile è stata decisiva esclusivamente la transazione conclusa davanti all'autorità di moderazione, tant'è che il segretario assessore, senza dover affrontare altre questioni, ha potuto riprenderne i termini pari pari nella sua decisione di condanna, salvo deduzione di un anticipo di fr. 1'000.–;

                                          che –a tutela della buona fede delle parti– tale conclusione avrebbe imposto al primo giudice di applicare l'art. 148 cpv. 2 CPC, ricorrendo giusti motivi per ripartire diversamente la tassa di giustizia e le ripetibili, ovvero in conformità con l'analoga clausola n. 2 dell'accennata transazione: ciò che questa Camera può decidere in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;

                                          che non è invece pertinente la censura della ricorrente relativa agli interessi di mora cui l'istante non ha mai rinunciato e che sono stati correttamente giudicati nell'ambito della pronuncia di condanna della convenuta al pagamento dell'onorario d'avvocato;

                                          che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 e segg. CPC

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 30 luglio 2001 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 4 luglio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata nel suo dispositivo n. 2 e sostituita dal seguente giudicato:

                                                2.  La tassa di giustizia, fissata in fr. 150.–, e le spese, tutte da anticipare come di rito, sono caricate alle parti in ragione di 1/2 ciascuna; le ripetibili sono compensate.

                                 II.      Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.

                                III.      Intimazione a:

                                          .

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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