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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2001.00049

31. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,440 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

lavoro - onere della prova del diritto alle vacanze per gerente di un esercizio pubblico

Volltext

Incarto n. 16.2001.00049

Lugano 11 dicembre 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 luglio 2001 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 28 giugno 2001 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa

a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 23 aprile

2001 da

__________ rappr. dall'__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'274.25 lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda aumentata in replica a fr. 2'874.25 lordi e parzialmente accolta dal primo giudice che ha contestualmente respinto la domanda riconvenzionale della datrice di lavoro;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto

                                1.      __________ ha lavorato alle dipendenze di __________ i in qualità di gerente di un bar di proprietà di quest'ultima, situato presso il centro acquisti __________ di __________. Il salario mensile netto pattuito ammontava a fr. 2'242.35 oltre a una percentuale sulla cifra d'affari (3% dal 1° gennaio e 4% dal 1° settembre 1997: doc. B), importi ai quali doveva essere aggiunta la tredicesima. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio nell'ottobre 1996, si è concluso il 30 novembre 2000.

                                2.      Con istanza 23 aprile 2001 __________ r ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'874.25 lordi, corrispondenti a quanto la stessa sostiene esserle ancora dovuto a titolo di tredicesima per il 2000: al proposito essa afferma che quella parte dello stipendio avrebbe dovuto essere calcolata anche sulla base della partecipazione alla cifra d'affari e non solo del salario fisso. A tale importo deve poi essere aggiunta la partecipazione alla cifra d'affari per il mese di novembre 2000 e quella calcolata sul salario corrispondente ai giorni di vacanza non goduti.

                                          A diverso titolo la convenuta ha riconosciuto all'istante un credito complessivo di fr. 1'032.60, importo al quale ha tuttavia opposto in compensazione un credito proprio di fr. 1'537.-, pari alla somma indebitamente versata a controparte a titolo di vacanze arretrate, conseguendone la richiesta di restituzione della differenza di fr. 540.40 in via di riconvenzione. A mente della convenuta il pagamento dell’importo di fr. 1'537.- sul salario del mese di novembre 2000 (doc. F) sarebbe avvenuto unicamente a scopo transattivo a tacitazione delle pretese salariali della dipendente. L’inoltro da parte di quest’ultima della presente azione giudiziaria rimetterebbe però in discussione lo stesso versamento con il quale la convenuta non ha inteso riconoscere vacanze o giorni di libero mai rivendicati in precedenza, rispettivamente già goduti in misura maggiore; inoltre, le prolungate assenze per malattia dell’istante comporterebbero in ogni caso la riduzione del suo diritto a vacanze in virtù dell'art. 329b cpv. 2 CO.

                                3.      Con il querelato giudizio il pretore, accertato il benfondato della tesi di parte istante, ha riconosciuto a quest'ultima fr. 3'763.- a titolo di tredicesima per il 2000, importo dal quale ha dedotto la somma di fr. 1'778.10 già versata dalla datrice di lavoro (doc. F), con un saldo attivo di fr. 1'984.90 lordi, pari a fr. 1'800.- netti: in tale misura il pretore ha così accolto l'istanza. Per contro ha respinto la domanda riconvenzionale, siccome la convenuta non avrebbe provato che il pagamento delle vacanze e dei giorni di libero, per un totale di fr. 1'537.-, non era dovuto, ovvero che la lavoratrice non aveva diritto ai 17 giorni di ferie rivendicati e peraltro già remunerati.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame la società convenuta è insorta contro il giudizio pretorile postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorso verte unicamente sulla questione vacanze e quindi, riconosciuto il credito della lavoratrice di fr. 1'800.-, concerne il credito proprio della datrice di lavoro che dovrebbe essere posto in parziale deduzione del primo importo con un saldo a favore dell'istante di soli fr. 263.- netti. A questo proposito la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente posto a suo carico l'onere della prova dell'esecuzione delle contestate vacanze da parte della dipendente, mentre spettava a quest'ultima dimostrare la fondatezza della sua pretesa.

                                          Con osservazioni 18 luglio 2001 l'istante postula la reiezione del ricorso.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                6.      Per quanto attiene alla rivendicazione salariale relativa al pagamento delle vacanze di cui la lavoratrice sostiene di non aver potuto beneficiare prima della scadenza del rapporto di lavoro, va rilevato che, contrariamente a quanto da questa preteso, il loro pagamento ad opera della datrice di lavoro (avvenuto in aggiunta al salario del mese di novembre 2000: doc. F), non esclude -in linea di principio- che possa essere successivamente contestato se, tuttavia, la prestazione è avvenuta con una riserva in tal senso (Merz, in Commentario bernese, n. 455 ad art. 2 CC). Sennonché, nel caso concreto, il pagamento di fr. 1'537.- ad opera della datrice di lavoro non risulta aver avuto una tale connotazione, né l'avrebbe verosimilmente assunto in virtù di quanto sostiene la ricorrente, ossia di aver agito nell'intenzione di risolvere ogni possibile conflitto tra le parti. In realtà, la posizione assunta in seguito dalla datrice di lavoro è in urto con il principio dell'affidamento poiché il versamento dell'importo controverso è avvenuto sulla base di un esplicito, autonomo riconoscimento -senza riserva alcuna- del corrispondente credito per vacanze non godute in favore della lavoratrice. E' infatti la convenuta che ha allestito il conteggio del salario relativo al mese di novembre 2000 dove già figurava l'importo di fr. 1'537.- per vacanze arretrate, indicando in                       calce al medesimo: La preghiamo di controllare il presente conteggio per verificarne l'esattezza (doc. F, foglio 1). Aggiunta che conferma il carattere non provvisorio del documento, ribadito lapidariamente -in risposta alle prime obiezioni della dipendente (doc. 5)- laddove __________ afferma: Per noi il conteggio inviatole risulta esatto e pertanto ecc. (doc. 6). Così che è ininfluente, e rappresenta anzi un inammissibile venire contra factum proprium, la successiva tesi della datrice di lavoro che con gli scritti 2 gennaio e 1° febbraio 2001 (doc. 10 e H) ha sostenuto per la prima volta di aver pagato l'importo di fr. 1'537.- unicamente a scopo transattivo, senza che di questa ventilata intenzione vi sia traccia alcuna. Così stando le cose, non può certo essere considerata errata e tantomeno arbitraria la decisione del pretore che ha respinto l’eccezione sollevata dalla convenuta intesa a compensare l'importo di fr. 1'537.- versato a titolo di vacanze arretrate, con quello riconosciuto alla lavoratrice a titolo di tredicesima.

                                7.      Perde così rilevanza la censura ricorsuale relativa all’onere della prova in merito all'esecuzione effettiva delle vacanze, dal momento che non è in gioco -per lo stesso titolo- nemmeno un franco in più di quanto è stato riconosciuto dalla convenuta. E ciò ancorché, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l'onere della prova, nel caso specifico del gerente di un esercizio pubblico, incomba di regola a quest'ultimo e non al datore di lavoro (II CCA 13 gennaio 2000 in re B./M.SA; II CCA 25 novembre 1997 in re v.A./G. SA).

                                8.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto con il carico della ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia             1.      Il ricorso per cassazione 10 luglio 2001 di __________ è respinto.

                                2.      Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. La ricorrente verserà a __________ r l'importo di fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione:                  

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                               La segretaria

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