Incarto n. 16.2000.00090
Lugano 26 settembre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 agosto 2000 presentato da
contro
la sentenza 2 agosto 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 20 giugno 2000 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 541.60 lordi oltre accessori, pretesa accolta dal primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale della convenuta,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 20 giugno 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ A, titolare della __________ di __________ presso la quale ha lavorato in qualità di assistente di farmacia dal 1° dicembre 1999 al 20 febbraio 2000, al fine di ottenere il pagamento di fr. 541.60 a saldo delle proprie pretese salariali;
che con sentenza 2 agosto 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Vezia ha accolto le pretese dell’istante, mentre ha respinto quelle fatte valere in via riconvenzionale dalla datrice di lavoro a titolo salari pagati in eccedenza;
che con scritto 28 agosto 2000, confermato il 12 settembre 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);
che quindi al momento dell’inoltro del ricorso 28 agosto 2000 il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;
che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del giudice di pace, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, l’indicazione dei rimedi di diritto in procedura civile non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 285, m. 22);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 28 agosto 2000 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
3. Intimazione:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria