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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.11.2000 16.2000.83

13. November 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,569 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2000.00083

Lugano 13 novembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 luglio 2000 presentato da

__________ (rappr. dall'__________)

  contro  

la sentenza 19 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 16 gennaio 1997 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 966.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Il 17 novembre 1995 __________, titolare di un negozio __________, ha assunto alle proprie dipendenze __________, in qualità di apprendista di vendita.

                                          Il contratto di tirocinio, la cui durata era prevista dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1997 (doc. B), è stato disdetto anzitempo dall'apprendista, ossia il 22 giugno 1996 già per il successivo 28 giugno, senza addurre motivo alcuno, salvo un vago riferimento "al suo esito scolastico" (doc. 1).

                                2.      Con istanza 16 gennaio 1997 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ (e non come erroneamente indicato dal primo giudice la ditta __________) al fine di ottenere il pagamento di fr. 966.80 a saldo delle proprie pretese salariali, ossia fr. 500.– pari al salario del mese di giugno 1996, fr. 116.80 per il periodo di malattia dal 20 al 25 maggio 1996, e fr. 350.– come indennità per vacanze non godute (doc. E). Il convenuto si è opposto all'istanza, limitandosi tuttavia a rilevare come l'istante abbia abbandonato prematuramente il posto di tirocinio; nei suoi confronti si è riservato inoltre di far valere non meglio precisati danni ("morali e materiali") per fr. 2'000.– (cfr. trascrizione del verbale 17 agosto 1999, richiesta da questa Camera).

                                3.      Con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo scorretto il comportamento dell'apprendista che ha iniziato una nuova attività di tirocinio presso terzi prima ancora di aver ottenuto la conferma della conclusione del contratto in discussione, ha respinto l'istanza.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento  sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e gli atti di causa, in particolare di aver respinto la sua pretesa benché la stessa non sia stata contestata. Di ogni altro argomento si dirà, se necessario, nel seguito.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                6.      Il contratto di tirocinio è un contratto di durata determinata

                                          (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 1 ad art. 346 CO) che si distingue dal contratto di lavoro, avendo per scopo la formazione adeguata dell'apprendista in una determinata professione; da parte sua, questi si obbliga a lavorare per il maestro di tirocinio (art. 344 CO). Dopo il periodo di prova, il contratto può essere disdetto unicamente se è dato un motivo grave (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 3 ad art. 346 CO; Rehbinder, in Commentario di Berna, art. 346 CO, N. 3 e 4): situazione che può attuarsi –in generale– in ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto (art. 337 cpv. 2 CO: Rehbinder, op cit., ibidem, N. 4), oppure nei casi previsti dall'art. 346 cpv. 2 CO. Se, per contro, l'apprendista disdice ingiustificatamente il contratto, il maestro di tirocinio ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti, nonché a un'indennità pari a un quarto del salario mensile, valendo per analogia l'art. 337d CO. Di questo risarcimento non è necessaria prova alcuna (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 7 ad art. 346 CO; Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 14 ).

                                7.      In concreto, malgrado la motivazione della sentenza impugnata sia al limite dell'ammissibilità, sembra di capire che il giudice di pace, da un lato, consideri inadeguato ("manifesto errore d'azione") il comportamento dell'apprendista e, dall'altro, pur ammettendo che non esiste prova del danno enunciato dal convenuto, ritenga equo tenerne conto almeno in misura tale da compensare ogni pretesa dell'istante ("…le pretese della parte convenuta … sono per lo meno da accettare per la loro realtà degli inconvenienti causati": sent. p. 2).

                                          Decidendo in tal senso, il primo giudice presta però il fianco a parte almeno delle censure ricorsuali. Non è vero –contrariamente a quanto sostiene la ricorrente– che il giudice di pace non abbia tenuto conto della mancata contestazione dell'istanza: egli infatti ha tacitamente ammesso quel credito (né avrebbe potuto fare diversamente), verosimilmente proprio perché il convenuto non solo non ha formulato il suo dissenso sulle poste del medesimo, ma –risulta dal verbale– che si sia espresso così: "Il lavoro deve essere pagato, ma ?" e, in sede di audizione del responsabile della Divisione della formazione professionale: "Se deve pagare, si farà viva, ecc. …". D'altra parte, configura un'ovvietà che, se il giudice ha ritenuto estinto il credito dell'istante per compensazione, vuol dire che lo ha considerato esistente.

                                          Per contro, dev'essere accolto l'argomento della ricorrente che rimprovera al giudice di pace di non aver constatato l'assenza di prove a sostegno di un credito del convenuto di pari importo a quello dell'istante (ricorso, consid. 6). Addirittura –sempre dal verbale a disposizione– non risulta in modo chiaro la volontà del convenuto quanto alle proprie pretese: anzi, si potrebbe leggere negli appunti del giudice (diversamente non possono essere definiti i verbali d'udienza, nemmeno sottoscritti dai presenti, in contrasto con l'art. 119 cpv. 2 CPC) che il convenuto si riservasse di far valere in altra sede, o comunque in futuro, il risarcimento di pregiudizi patiti (dattiloscritto, p. 2). Non si può invece escludere che __________ abbia almeno saputo di poter avvalersi della norma che gli garantiva un'indennità pari a un quarto del salario mensile, tant'è che ripetutamente i rappresentanti dell'istante hanno preso posizione al proposito: "attore…spiegazione del contratto di tirocinio … il 25% può essere dedotto"; e ancora: "__________: Insiste sulla questione salario che ne ha diritto. 25% di salario scioglimento anticipato, ecc.". Pacifica l'intempestività e l'arbitrarietà della disdetta dell'apprendista, dal suo credito complessivo dev'essere così dedotta la somma di fr. 175.–, pari a un quarto del salario mensile. Gli interessi di mora sono concessi dal 1° luglio 1996, data per la quale erano esigibili le pretese salariali dell'istante (art. 339 cpv.1 CO).

                                          Accogliendo la censura, la sentenza impugnata dev'essere annullata e sostituita da altro giudicato (art. 332 cpv. 2 CPC).

                                8.      Per quanto attiene la conduzione del processo, oltre all'obbligo del giudice di allestire un verbale d'udienza sottoscritto dalle parti (art. 298 CPC e sentenze CCC in Cocchi / Trezzini, CPC–TI, art. 119, m 2), unico mezzo processuale per attestare l'avvenuto contraddittorio e per conoscere in particolare le tesi difensive di parte convenuta, appare inammissibile –in materia di contratto di lavoro– che un'istanza per modesti fr. 966.– sia stata decisa dopo ben tre anni e mezzo; e ciò tenuto conto che non v'è stata istruttoria, all'infuori del contatto (processualmente irrito e inutile nel merito) con l'autorità cantonale preposta alla formazione professionale. Non va dimenticato al proposito che la procedura cantonale in materia (art. 416 e segg. CPC), applicabile anche da parte del giudice di pace (art. 416 cpv. 1 CPC), è stata forgiata sulla base dell'art. 343 CO che impone ai Cantoni –ma ovviamente anche ai giudici– di garantire un'evasione semplice e rapida delle controversie. L'andamento di questo processo induce pertanto questa Camera a richiamare seriamente il giudice di pace all'ossequio scrupoloso di questo principio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 25 luglio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 19 luglio 2000 del Giudice di pace del Circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente  giudicato:

                                               1.  L'istanza è parzialmente accolta.

                                                    Di conseguenza __________ è condannato a pagare ad __________ l'importo di fr. 791.80 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 1996.

                                               2.  Non vengono prelevate tasse né spese di giustizia. __________ è tenuto a versare all'istante un'indennità parziale, pari a fr. 100.–.

                                 II.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

                                          __________ è tenuto a versare alla ricorrente un'indennità di fr. 

                                          80.– per questa sede ricorsuale.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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