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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.09.2000 16.2000.73

26. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,116 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2000.00073

Lugano 26 settembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 luglio 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. dott. __________)

  contro  

la sentenza 19 giugno 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1999 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'817.– oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Il 24 dicembre 1996 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto denominato "d'acquisto" con il quale _________  si era impegnata a fornire 90 trattamenti cosmetici per la cura del cuoio capelluto da utilizzarsi a domicilio, oltre a 20 applicazioni e controlli da effettuarsi presso il suo istituto, per un costo complessivo di fr. 3'220.– (doc. B). Il 13 febbraio 1997 __________, sostenendo di essere stata indotta in errore circa il costo complessivo del trattamento, ha disdetto il contratto non ritenendosi più vincolata al medesimo (doc. E). Con istanza 10 giugno 1999 __________, contestando la validità della disdetta, non potendosi il contratto di compravendita essere disdetto unilateralmente, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'817.–, a saldo del prezzo pattuito, dedotti gli acconti già versati.

                                          La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità della sua disdetta del contratto –dalla stessa considerato un mandato– notificata a dipendenza della mancata indicazione da parte dell'istante del costo complessivo della cura, per lei insostenibile.

                                2.      Con il querelato giudizio il segretario assessore, dopo aver qualificato come mandato il contratto concluso dalle parti e pertanto disdicibile in ogni momento (art. 404 CO), ha respinto l'istanza ritenendo che gli acconti versati dalla convenuta fossero sufficienti a coprire le prestazioni avvenute.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame _________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale relativamente alla qualifica del contratto le cui caratteristiche sono quelle della compravendita.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                5.      Controversa tra le parti è la qualifica dell’impegno da loro sottoscritto. Sorgendo divergenze in merito alla definizione del contenuto di un contratto, la stessa dev'essere effettuata sulla reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione dell’accordo, non essendo a tal proposito determinante l’eventuale denominazione attribuita al contratto (art. 18 cpv. 1 CO; Schluep, Innominatveträge, in Schweizerisches Privatrecht, VII/2, pag. 781–782). In quest'ottica, la denominazione di "contratto d'acquisto" di cui al doc. B non ne esclude un diverso contenuto (mandato o comunque contratto misto al quale tornino applicabili gli art. 394 segg. CO), a seconda che un esame del merito permetta di accertare il prevalere del carattere di compravendita, piuttosto che di mandato (cfr. al proposito Weber in Commentario di Basilea, 1996, n.  2 e 3 ad art. 394 CO).

                                          Trattandosi come in concreto di un contratto misto con componenti sia della vendita (fornitura di prodotti) che del mandato (applicazioni da parte del personale dell'istante, controlli e consulenza personalizzata), per qualificare il medesimo occorre riferirsi alla prestazione caratteristica (Engel, Contrats de droit suisse, 2.ed, 2000, pag. 740; Schluep, op.cit., pag. 772; Schluep/Amstutz, in Commentario basilese, 1996, n. 7 Einleitung vor art. 184 segg. CO).

                                6.      Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, qualificando di mandato il contratto 24 dicembre 1996 il segretario assessore non ha oltrepassato i limiti del suo potere di apprezzamento.

                                          Oggetto del contratto stipulato dalle parti sono infatti cure per il trattamento del cuoio capelluto, destinate a normalizzare l'eccessiva seborrea e forfora, la caduta di capelli e a rafforzare i capelli esistenti (doc. B). La cura è composta dell'uso di prodotti forniti dall'istante, da impiegare conformemente alle sue istruzioni  (tant'è che nel contratto è espressamente previsto l'impegno del contraente a osservare diligentemente la frequenza di applicazioni in base alle istruzioni fornite dall'istante e ad attenersi alle modalità prescritte per il programma igienico), nonché di applicazioni e controlli da effettuarsi ad opera del personale dell'istante presso la sede di quest'ultima (doc. I).

                                          Non si tratta quindi della semplice vendita di prodotti cosmetici, bensì di una cura vera e propria prestata dalla ditta __________

                                          Valutando queste prestazioni nel loro complesso, il segretario assessore ha potuto, senza incorrere nell'arbitrio, considerarle come servizi, ai quali meglio si adatta la normativa del mandato, compresa quindi la possibilità per le parti di disdire il contratto in ogni tempo (art. 404 CO) come ha fatto la convenuta (CCC 9 giugno 1987 in re S./T.). La diversa opinione della ricorrente, secondo la quale oggetto del contratto è principalmente la vendita di prodotti, anche perché prestazione numericamente più rilevante, costituisce un'interpretazione di parte, non atta a inficiare d'arbitrio il convincimento maturato dal segretario assessore, fondato su elementi oggettivi chiari.

                                7.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                          Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 10 luglio 2000 di __________ è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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