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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.10.2000 16.2000.70

3. Oktober 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,355 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2000.00070

Lugano 3 ottobre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 2000 presentato da

__________ (rappr. dall'avv. __________)  

  contro  

la sentenza 26 maggio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 gennaio 1999 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'000.– oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 20 gennaio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'000.– oltre accessori, a saldo delle fatture 22 aprile e 18 maggio 1998 emesse per la consulenza prestata alla convenuta in relazione alla creazione di un sito Internet (__________). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver conferito qualsiasi incarico all'istante. Un contratto di servizio avente per oggetto la creazione di una pagina web sarebbe invece stato concluso, e debitamente onorato, con la ditta __________, che nulla ha a che vedere con l'istante.

                                2.      Con il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha accolto l'istanza ritenendo comprovata la conclusione di un contratto, con il quale la convenuta ha richiesto la consulenza dell'istante per la creazione del sito Internet.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente  valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver basato il proprio giudizio sulla versione dei fatti fornita da persone non legittimate a rappresentare l'istante e che neppure sono state sentite in qualità di testi, anziché sulle prove documentali che conducono a una diversa soluzione, ovvero alla mancata conclusione del contratto.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                5.      L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.

                                          In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’istante, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA), mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, in Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).

                                          In concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il perfezionamento di un contratto tra le parti non è arbitraria poiché trova riscontro nelle prove documentali agli atti. Dalle stesse è infatti emerso che tra la __________ e la __________ vi è stato uno scambio di corrispondenza in relazione alla creazione di una pagina web (__________) ad opera della ditta istante la quale, in data 22 aprile e 18 maggio 1998, ha fatturato le proprie prestazioni per complessivi fr. 2'000.–. Fatture che, ricevute dalla convenuta, sono state da lei contestate solo per quanto riguarda il loro ammontare, ma non per essere state emesse da una persona "estranea" a quel rapporto: in altre parole, con scritto 22 giugno 1998 inviato alla __________ la convenuta, richiamando accordi precedentemente conclusi in merito al "progetto Web __________ " ha sostenuto che la cifra concordata sarebbe stata di soli fr. 1'000.– anziché i pretesi fr. 2'000.–; nello stesso scritto la convenuta si è inoltre dichiarata pronta a pagare alla controparte "l'importo pattuito". Questo scambio di corrispondenza basta per non ritenere arbitraria, ovvero insostenibile, la sentenza impugnata là dove conclude alla prova del contratto. D'altra parte, il fatto che solo a lavori ultimati la convenuta abbia contestato l’importo fatturato non deve significare offerta di un nuovo contratto –tesi peraltro tardiva in quanto sollevata per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)– bensì, al limite, proposta di modifica delle condizioni contrattuali che l'istante, con l'invio del richiamo di pagamento 27 luglio 1998 per fr. 2'000.–, non ha accettato. Né l’accertamento del primo giudice in merito alla prova del contratto fra le parti in causa, come detto desumibile dalle sole prove documentali, risulta inficiato dalla mancata menzione fra gli scopi sociali dell’istante della consulenza in campo informatico, e nemmeno dalla diversa intestazione della corrispondenza e delle fatture (__________), la quale non modifica la titolarità del rapporto contrattuale, trattandosi della stessa persona giuridica. (II CCA 27 giugno 1997 in re J. SA/ S.M. SA),

                                          Parimenti non può essere accolta la censura della ricorrente in merito al fatto che la persona che per lei ha intrattenuto i rapporti con l’istante, ossia __________, non fosse organo di diritto della società, poiché questi, nell’ambito delle trattative che hanno condotto alla conclusione del contratto, ha verosimilmente agito in qualità di rappresentante della convenuta, ciò che basta per tutelare la buona fede dell'istante (DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., pag. 152; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., pag. 386 e segg.).

                                6.      A proposito delle ulteriori censure attinenti alla violazione di norme procedurali da parte del primo giudice, va rilevato che quella relativa alla carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale dell'istante da parte di __________ è infondata poiché dinanzi al giudice di pace sarebbe comunque riconosciuta tale facoltà a tutte le persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), escluso unicamente il patrocinio ad opera di avvocati o licenziati in legge (art. 301 CPC), ma soprattutto perché essa non ha mai compiuto personalmente atti processuali: l'istanza è stata infatti firmata da __________ (procuratrice con diritto di firma individuale), mentre all'udienza di contraddittorio erano presenti sia __________ che __________. Pure da respingere, siccome ininfluente ai fini del giudizio che come detto trova riscontro nelle sole prove documentali, è la censura ricorsuale attinente all’assunzione da parte del giudice di pace di mezzi di prova non ammessi.

                                7.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                          Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                          Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 19 giugno 2000 di __________ è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     100.–

                                          b) spese                         fr.       50.–

                                                                                 fr.     150.–

                                          già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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