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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.01.2001 16.2000.00091

16. Januar 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,645 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 16.2000.00091

Lugano 16 gennaio 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 settembre 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza 14 luglio 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 24 luglio 1998 da

__________ (patr. dall'avv. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'321.50 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.    Con istanza 24 luglio 1998 __________ , titolare di un'officina meccanica a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'121.50 a saldo della fattura emessa il 16 luglio 1996 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo __________ TI __________di proprietà di quest'ultimo, oltre a fr. 200.– di spese amministrative.

                                          Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando sia l'esecuzione da parte dell'istante dei lavori fatturati, sia il conferimento a quest'ultimo di un incarico circa la loro esecuzione. L'unico lavoro ordinato all'istante, e debitamente pagato, sarebbe la riparazione di un danno da parcheggio, mentre altri lavori sarebbero stati eseguiti dal garage __________

                                   2.    Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il veicolo del convenuto è rimasto presso il garage dell'istante per circa 2 settimane e mezzo per riparazioni (__________), che la maggior parte dei lavori fatturati dall'istante consistono in comuni operazioni di servizio che devono essere effettuate con una certa frequenza e regolarità (perizia giudiziaria), mentre altri interventi riscontrati sul veicolo non sono stati eseguiti dal garage __________ (perizia giudiziaria), ha ritenuto provata l'esecuzione da parte dell'istante di tutti i lavori fatturati, salvo il noleggio al convenuto di un veicolo sostitutivo. Il pretore ha nondimeno accolto l'istanza nella misura limitata di fr. 2'124.–, tenuto conto della riduzione di alcuni prezzi esposti così come proposta dal perito, mentre ha respinto, siccome non comprovata, la richiesta di fr. 200.– a titolo di spese amministrative.

                                   3.    Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.

                                          Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 8 CC e 183 CPC che regolano l’onere della prova ammettendo, ancorché solo parzialmente, la pretesa dell’istante nonostante questi non abbia provato di aver ricevuto dal convenuto l'incarico di eseguire i lavori che il pretore ha riconosciuto sulla base di semplici indizi, peraltro neppure univoci e concordi, e non di prove certe che competeva all'istante offrire.

                                          Con osservazioni 19 ottobre 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   5.    L’art. 8 CC –che il ricorrente ritiene essere stato violato dal primo giudice– impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze costitutive del diritto fa sì che il giudice decida in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a fronte della totale contestazione del convenuto, spettava all’istante provare di essere stato incaricato dell'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture controverse.

                                          L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o no ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC). Il principio del libero apprezzamento di cui all'art. 90 CPC non esime il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 90, m. 8): ciò che costituisce la regola. Eccezionalmente è ammissibile anche la prova indiziaria: essa è tuttavia subordinata all'impossibilità di fornire una prova completa. La verosimiglianza del fatto deve tuttavia risultare da un insieme concorde di indizi apprezzati, classificati e vagliati con indirizzo critico per approdare alla convinzione della verità (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 90, m. 10). In altre parole, non tutti gli indizi (o gli elementi ritenuti tali) conducono a ritenere verosimile una circostanza asserita in causa; in particolare, il giudizio indiziario dev'essere connotato da un tale grado di convinzione logica da prevalere largamente sulla possibilità del contrario (Cocchi/Trezzini, ibidem, m. 13).

                                          Per quanto riguarda le competenze dell'autorità di cassazione, nulla muta a fronte di una sentenza indiziaria; a prescindere dal potere d'apprezzamento del giudice, essa può essere cassata poiché arbitraria se egli ha valutato il complesso di indizi a sua disposizione in modo manifestamente erroneo, in particolare conferendo loro una portata che in realtà non hanno.

                                   6.    E' ciò che il pretore ha fatto nel caso in esame. Infatti, contrariamente all'opinione del primo giudice, gli unici (pochi) elementi di valutazione emersi dall'istruttoria non bastano per provare l'esistenza del credito formalizzato nelle fatture litigiose, ossia l'effettiva esecuzione delle operazioni esposte in quei documenti. In particolare, dalla testimonianza __________ risulta soltanto che la vettura del convenuto (stessa marca, stesso tipo e targhe __________) è rimasta in riparazione nell'autorimessa in cui l'istante lavorava durante due (due e mezzo) settimane nel periodo maggio/giugno 1996; ma egli per contro non è stato in grado di indicare che lavori siano stati eseguiti. Al proposito il perito giudiziario ha valutato in 3–4 giorni il tempo normale di permanenza del veicolo in officina per l'ipotetica esecuzione dei lavori fatturati (perizia, ad 4): non esiste perciò nemmeno una corrispondenza di durata in merito all'esecuzione dei lavori, correlazione che comunque, da sola, non avrebbe provato nulla. Comunque, il perito –a prescindere dalle precisazioni sui costi– ha limitato il valore probatorio del suo referto, premettendo che: "Allo stato attuale delle cose e visto il tempo trascorso dal presunto intervento e su cui nella fattispecie verte la controversia, non è più possibile stabilire se gli interventi elencati in fattura doc. E siano effettivamente stati fatti proprio in quella determinata occasione" (perizia, ad 1). Concetto puntualizzato anche per quanto riguarda la pretesa sostituzione della pompa della benzina: "La pompa della benzina installata nel veicolo esaminato è di questo tipo già modificato, tuttavia non è possibile stabilire quando questo intervento sia stato effettuato…" e: "Non è inoltre possibile stabilire se la pompa consegnatami e trovata funzionante sia stata quella effettivamente appartenuta al veicolo in esame" (perizia, ad 2). Perde pertanto qualsiasi significato la verifica dei prezzi esposti in fattura (perizia, ad 3), dal momento che nemmeno può ritenersi chiarito il nocciolo della vertenza, ossia se i lavori siano o no stati eseguiti dall'istante. Che poi questi sia stato in grado di produrre in causa fotocopia della carta grigia del veicolo del convenuto rappresenta ben poco, dal momento che l'istante ha lasciato senza commento l'affermazione di controparte secondo cui nel maggio 1996 avrebbe fatto eseguire nella stessa officina la riparazione di un danno alla sua vettura causato da un incidente di parcheggio, intervento coperto dalla __________ (risposta, n. 1). In conclusione, sull'esecuzione dei lavori non v'è pertanto né prova certa, né indizio; né sono in grado di supplire a questa carenza di elementi di giudizio le "ragionevoli" deduzioni del primo giudice che finiscono per rappresentare soltanto supposizioni, irrilevanti per costituire la base di un sillogismo giuridico: così laddove il pretore non esclude che determinati lavori siano stati eseguiti sia dall'istante, sia –dopo poco tempo– presso un'altra autorimessa (sentenza, p. 7), rispettivamente in merito alla sostituzione del filtro e della pompa della benzina (sentenza, p. 8).

                                   7.    Per tutti questi motivi si attua il motivo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, così che il ricorso dev'essere accolto con il carico della tassa e delle ripetibili alla parte soccombente. Oltre all'annullamento della sentenza impugnata, in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, in concreto respingendo l'istanza, rimasta senza sufficiente supporto probatorio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:               I.    Il ricorso per cassazione 19 settembre 2000 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 14 luglio 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                               1.  L'istanza 24 luglio 1998 di __________ è respinta.

                                               2.  La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 1'560.50, da anticipare dall'istante, restano a suo carico. Egli verserà inoltre al convenuto la somma di fr. 800.– a titolo di ripetibili.

                                   II.    Tassa di giustizia e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________, con l'obbligo di rifondere alla controparte l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.

                                  III.    Intimazione:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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