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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00084

31. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·611 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito

Volltext

Incarto n. 16.2000.00084

Lugano 9 agosto 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 agosto 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 3 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 15 giugno 2000 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 15 giugno 2000 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 447.- a saldo della fattura emessa il 10 ottobre 1998 per prestazioni professionali svolte a favore dell'escussa;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, deducendo dalla documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo,  ha rigettato l'opposizione in via definitiva;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente dedotto dalla documentazione agli atti un valido titolo di rigetto dell'opposizione;

                                          che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

                                          che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, ovvero la fattura 10 ottobre 1998 con i relativi richiami di pagamento per le prestazioni svolte a favore dell'escussa, nonché i documenti allestiti per conto di quest'ultima, non è possibile dedurre un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, non essendo ravvisabile nella medesima alcun riconoscimento da parte dell'escussa della pretesa posta in esecuzione (art. 82 LEF); e tantomeno un titolo che permetta il rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF e che nemmeno è stato chiesto dall'istante;

                                          che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’erronea applicazione degli art. 80 e 82 LEF, deve essere accolto;

                                          che poiché il giudizio querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

                                          che in quest'ambito la Camera può giudicare essa stessa l'istanza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC;

                                          che alla ricorrente, che non ha formulato richieste in tal senso,  non vengono assegnate ripetibili per questa sede (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 7 luglio 2000 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 3 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona  è annullata e sostituita dal seguente

                                          giudicato:

                                                  1.       L'istanza è respinta.

                                                  2.       La tassa di giustizia di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.

                                 II.      Non si prelevano spese di giudizio.

                                III.      Intimazione a:

                                          -__________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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