Incarto n. 16.2000.00065
Lugano 19 settembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 23 maggio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 28 aprile 1999 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto venisse fatto obbligo al convenuto di spostare, a distanza regolamentare, le piante di tuia situate sul fondo di quest'ultimo a confine con la sua proprietà, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ è proprietario della particella n__________ RFD __________ mentre __________ è proprietario della contigua particella n__________, sulla quale si trova una siepe formata da diverse piante di tuia, a confine con il muro che divide le due proprietà.
Con petizione 28 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo che fosse fatto obbligo a quest'ultimo di rimuovere le piante di tuia situate a una distanza inferiore a quella legale minima di 50 cm prevista dall'art. 139 LAC. Il convenuto si è opposto all'istanza contestando che le sue piante di tuia, peraltro piantate in sostituzione di una siepe che esisteva da circa 40/50 anni, non rispettano le distanze legali. In ogni caso egli ha contestato la buona fede dell'istante il quale ha agito senza alcun interesse legittimo, ritenuto che la siepe serve a nascondere il fondo dell'istante adibito a deposito e che la stessa è parzialmente coperta dal muro di cinta che divide le due proprietà.
2. Con il querelato giudizio il pretore, accertato in sede di sopralluogo che le piante di tuia, ad eccezione di quattro fusti, si trovano effettivamente a una distanza inferiore a quella legale, ha nondimeno respinto l'istanza ritenendo abusiva da parte dell'istante l'invocazione dell'art. 139 LAC, perché la presenza della siepe in discussione non gli arreca alcun pregiudizio e perché egli avrebbe agito unicamente nell'intento di fare una "chicane" al convenuto.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 14 giugno 2000, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver considerato abusiva la sua richiesta di rimozione della siepe del convenuto a una distanza conforme all'art. 139 LAC.
Con osservazioni 30 giugno 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.
4. Preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta con il ricorso, vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Per gli stessi motivi, anche perché estraneo al rimedio della cassazione, deve essere disatteso il richiamo dell'incarto IU.1996.86.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
6. Secondo l'art. 139 cpv.1 LAC nessuno può piantare né mantenere siepi vive se non alla distanza di cinquanta centimetri dal fondo vicino. Per siepe “viva” si intende un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi “secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente), formato da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 1996, pag. 123). Come accertato dal pretore in sede di sopralluogo, la siepe in esame, salvo per quanto attiene a quattro piante, è stata piantata a una distanza inferiore a 50 cm dal confine con la particella dell'istante, ragione per la quale questi può pretendere dal convenuto la rimozione e meglio l'arretramento di queste piante. Poco importa al proposito quando queste piante siano state messe a dimora ritenuto che, a differenza di quanto previsto per le piantagioni (art.160 LAC), per le siepi non vale il principio della tolleranza decennale, il vicino potendo sempre chiederne l'arretramento senza riguardo agli anni trascorsi (DTF del 29 giugno 1999 nella causa C., consid. 3 Rep. 1981 pag. 353; Jacomella/Lucchini, op.cit., pag. 140 seg.).
7. Constatata la presenza di una siepe a una distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, il giudice non può respingere la domanda di arretramento della medesima se non quando è accertata l’esistenza a carico dell’istante di un abuso di diritto, ciò che contrariamente a quanto concluso dal pretore il convenuto non ha evidenziato nel caso di specie.
Infatti, nel comportamento dell'istante, il solo che deve essere considerato, non è ravvisabile un agire contrario alle regole della buona fede inteso quale “Schikanenfall” (Merz, in Commentario bernese, ad art. 2 CC, n. 305). Anche se si volesse ammettere un atteggiamento poco conciliante o persino ostruzionistico da parte dell'istante, ciò non basta per concludere all'abuso di diritto.
Questo concetto non comprende ogni atto che non può essere condiviso dalla parte poiché, se così fosse, ne verrebbe compromessa la sicurezza del diritto (Merz, op.cit., ad art. 2 CC, n. 40). L'abuso di diritto si configura nel fatto per la parte di vantare un diritto in conformità con una norma positiva ma contravvenendo allo scopo della stessa (Huwiler, La génèse de l'interdiction de l'abus de droit, in Abus de droit et bonne foi, 1994, p. 35). In questo senso il giudice deve verificare se, nel caso particolare, l'invocazione di una norma di legge appare manifestamente contraria alla buona fede, laddove -nel dubbio- prevale il diritto formale (Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, ed. 11, p. 54). L’abuso deve inoltre essere manifesto e può essere ammesso solo eccezionalmente e con grande riserbo.
Esaminando l'agire dell'istante nell'ottica dei principi sopra evidenziati, non può essere considerato contrario alla buona fede il fatto per quest'ultimo di aver chiesto giudizialmente il rispetto da parte del convenuto delle distanze legali previste dall'art. 139 LAC. Tantomeno basta per ritenere abusiva la sua richiesta di rimozione della siepe del convenuto, il fatto che questa non gli arrechi nessun pregiudizio particolare. Come correttamente rilevato dal ricorrente, l'esistenza di un pregiudizio non costituisce infatti un presupposto d'applicazione dell'art. 139 LAC. Irrilevante è poi, a prescindere dalla sua proponibilità dal punto di vista procedurale, il richiamo alla corrispondenza
del vicino delle parti, __________. Dalla stessa, costituita essenzialmente di solleciti inviati all'indirizzo del pretore, non è in nessun modo possibile dedurre la prova del preteso agire abusivo dell'istante.
8. Il giudizio del pretore non solo non può essere condiviso ma, per i motivi esposti, configura una manifesta errata applicazione del diritto sostanziale: in specie sia dell'art. 2 CC, sia dell'art. 139 LAC. Il ricorso deve così essere accolto con il carico delle spese alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 13 giugno 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 maggio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
"1. L'istanza è accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a rimuovere le piante di tuia messe a dimora sul suo fondo, part. no. __________ RFD di __________, e lungo il confine con la part. no. __________ RFD di __________, che si trovano a una distanza inferiore a cm 50 dal confine con tale proprietà.
1.1 L'ordine è impartito con la comminatoria dell' art. 292 CP.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 350.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà all'istante l'importo di fr. 250.- per ripetibili."
II. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione a:
– __________;
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria