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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00046

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·637 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

diniego di giustizia giudice di pace RDP e non ricorso per cassazione

Volltext

Incarto n. 16.2000.00046

Lugano 2 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per diniego di giustizia 8 maggio 2000 presentato da

avv. __________ e __________  

nei confronti dell'operato del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nell'ambito della procedura civile inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1998 nei confronti di

__________

e tendente alla condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'320.60 oltre interessi nonché al rigetto dell'opposizione dallo stesso interposta al PE no. __________ dell'UEF di

Bellinzona,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 22 ottobre 1998 __________–__________e __________, comproprietari della particella __________ RFD __________ gestita sulla base di un contratto di comodato da __________, hanno convenuto in giudizio quest'ultimo chiedendone la condanna al pagamento di fr. 1'320.60, importo corrispondente alle spese sostenute per la pulizia del fondo che il comodatario non ha voluto eseguire nonostante vari solleciti;

                                          che con sentenza 5 ottobre 1999 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha parzialmente accolto l'istanza;

                                          che la decisione è stata annullata da questa Camera per motivi di natura procedurale (cfr. sentenza 31 gennaio 2000, n. 16.99.113), con il conseguente rinvio degli atti al giudice di pace per nuovo giudizio;

                                          che con ricorso 8 maggio 2000 __________–__________ e __________ hanno presentato ricorso per denegata giustizia, lamentando in questa sede l'inazione del giudice di pace che non si è ancora pronunciato sulla loro istanza dopo il rinvio del 31 gennaio 2000;

                                          che a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, il diniego di giustizia –nozione sorta in relazione all'applicazione dell'abrogato art. 4 Cost.– è ora contemplato all'art. 29 cpv. 1 in fine secondo il quale, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine di tempo ragionevole (Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, n. 49 e 79);

                                          che questa garanzia di natura procedurale è tutelata direttamente, ossia è prevista in una norma costituzionale direttamente applicabile (Edelmann, Zur Bedeutung des Bundesrechts im Zivilprozessrecht, 1990, pag. 22);

                                          che ciò corrisponde in pratica alla possibilità per ogni utente della giustizia, come ultima ratio, di adire direttamente il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess– und Gerichtsorganisationsrecht, 1986, pag. 5, n. 16), ciò che si attua alla condizione che i codici di procedura cantonale, rispettivamente le procedure federali applicabili già non offrano sufficiente garanzia in tal senso (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, § 5, n. 202 e 224);

                                          che l'art. 86 cpv. 2 OG prevede infatti che i ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi di diritto cantonale sono stati esauriti;

                                          che tuttavia il Codice di procedura civile ticinese non ha previsto nessun rimedio di diritto a sanzione dell'inattività del giudice, ciò che –per quanto fin qui esposto– autorizza ogni persona interessata ad adire direttamente il Tribunale federale, mentre un ricorso per denegata giustizia come quello presentato a questa Camera dai ricorrenti non è proponibile;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione del gravame senza notifica alla controparte, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per questi motivi,

pronuncia:           1.      Il ricorso 8 maggio 2000 di __________ e __________ è irricevibile.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

                                3.      Intimazione:

                                          – __________

__________

                                          Comunicazione al Giudice di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             La segretaria

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