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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00043

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·855 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

capacità processuale della parte - rappresentanza processuale - motivazione sentenza - ripartizione tasse e spese giudiziarie

Volltext

Incarto n. 16.2000.00043

Lugano 6 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 aprile 2000 presentato da

__________    

  Contro  

la sentenza 24 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 agosto 1998 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'532.70 oltre accessori nonché il

rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 26 agosto 1998 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'532.70 oltre accessori, a saldo della fattura 13 novembre 1997 emessa per la fornitura di un busto di sostegno;

                                          che con sentenza 24 marzo 2000 il giudice di pace, preso atto dell'assenza della convenuta all'udienza, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'000.–, addebitando la differenza all'istante per non aver verificato il benfondato delle contestazioni sollevate dalla convenuta nell'ambito delle discussioni sorte prima dell'avvio della procedura giudiziaria, e ha posto a carico della convenuta tutti gli oneri processuali;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________, subentrata nella lite come unica erede della madre __________a, deceduta il 19 dicembre 1999, è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;

                                          che per quanto attiene alla lesione del diritto di essere sentito della ricorrente (art. 327 lett. e CPC), contrariamente a quanto dalla stessa preteso, agli atti non figura nessuna richiesta di rinvio dell'udienza fissata per il 3 marzo 1999 bensì, per quanto risulta dal verbale d'udienza, soltanto la giustificazione della sua assenza da quell'atto processuale; né in questa sede la ricorrente sostiene una diversa versione dei fatti;

                                          che in merito all'incapacità di __________ di difendersi in giudizio, non avendo partecipato all'udienza, il giudice non ha potuto rendersene conto (art. 39 cpv. 2 CPC), di modo che spettava a quest'ultima affidare la tutela dei propri interessi a una persona che potesse convenientemente assumere tale compito (ad esempio alla figlia qui ricorrente), ruolo difensivo che contrariamente a quanto da quest'ultima preteso non può certo essere affidato al giudice;

                                          che nel merito, le argomentazioni e contestazioni circa la grave difettosità del busto fornito dall'istante, tale da renderlo inutilizzabile, non possono essere ritenute siccome non provate e comunque proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

                                          che per quanto attiene alla pretesa carente motivazione della sentenza, la censura è infondata poiché dalla lettura della decisione impugnata emergono con sufficiente chiarezza i motivi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 285, m. 2), senza che questi sia tenuto a motivare ogni singola affermazione;

                                          che il ricorso deve invece essere accolto là dove censura l'addebito di tutti gli oneri processuali alla parte convenuta, senza che il giudice abbia indicato il motivo per il quale ha optato per questa soluzione (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 148, m. 36);

                                          che accogliendo l'istanza nella misura dei 2/3, il giudice ha implicitamente considerato l'istante soccombente nella misura di 1/3, ragione per la quale, nella stessa misura, devono essere ripartite le spese giudiziarie e le ripetibili della prima istanza, in conformità con l'art. 148 cpv. 2 CPC;

                                          che in considerazione della particolarità del caso, ossia a dipendenza del parziale accoglimento del ricorso, la tassa di giustizia può essere calcolata nei valori tariffali minimi previsti;

                                          che, per contro, alla società resistente non possono essere riconosciute indennità di questa sede: infatti, le osservazioni prodotte da __________ sono state redatte e sottoscritte, in sua rappresentanza, da __________, ossia da un ufficio fiduciario non abilitato alla rappresentanza processuale in questa sede ricorsuale non ricorrendo in suo favore i presupposti dell'art. 64 CPC, né ricadendo la vertenza in esame fra quelle previste dall'art. 64a cpv. 1 CPC;

                                          che l'atto in esame è pertanto nullo per i combinati art. 97 n. 4 e 142 cpv. 1 e 2 CPC e come tale dev'essere estromesso dall'incarto;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 3 aprile 8 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 24 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                                  2.       La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la rimanenza deve essere posta a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 60.– a titolo di ripetibili ridotte.

                                 II.      Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 50.–, da anticipare dalla ricorrente, restano a suo carico.

                                III.      Intimazione a:

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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