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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00024

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,335 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

presupposti processuali - legittimazione del rappresentante - rappresentanza persona giuridica nullità degli atti compiuti da persona non legittimata - termine per sanare le carenze dell'istanza procura processuale/delega interna

Volltext

Incarto n. 16.2000.00024

Lugano 15 maggio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 marzo 2000 presentato da

__________ (patr. dallo studio legale __________)  

  Contro  

la sentenza 18 febbraio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 novembre 1999/7 febbraio 2000 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.  6'148.60 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 26 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'148.60 a saldo di alcune fatture emesse per la fornitura di merce a quest'ultima (doc. B e C). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, eccependo innanzitutto l'irricevibilità dell'istanza per carenza di legittimazione del firmatario della medesima in quanto non abilitato a vincolare individualmente la società. Pure contestata è stata la legittimazione alla rappresentanza di __________ che ha partecipato per conto dell'istante alle udienze indette per la trattazione della causa. Nel merito ha contestato di aver ordinato e ricevuto la merce oggetto delle fatturazioni sulle quali l'istante fonda la sua pretesa.

                                2.      Con il querelato giudizio il pretore, accertato che l'istante ha sanato il vizio di forma dell'istanza producendone una copia sottoscritta da persone abilitate a vincolare la società, ha accolto l'istanza. Basandosi sulle deposizioni dei testi che hanno confermato l'ordinazione della merce fatturata da parte della convenuta e l'avvenuta consegna della medesima, il primo giudice ha ritenuto provato il credito posto in causa.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ rimprovera innanzitutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, in particolare per non aver accertato l'irricevibilità dell'istanza nella sua versione 7 febbraio 2000, prodotta tardivamente rispetto al termine impartito all'istante per sanare il difetto della medesima (art. 134 CPC) e per non aver accertato la carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________. La ricorrente si duole inoltre di un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del pretore che ha ritenuto provata la fornitura della merce. Da ultimo lamenta una carente motivazione della sentenza.

                                          Al ricorso controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                5.      L'istanza 26 novembre 1999 appare sottoscritta dal solo __________ che, secondo le indicazioni dell'estratto dal Registro di commercio del Canton Zurigo, per la ditta istante ha diritto di forma collettiva a due. In seguito all'eccezione sollevata dalla convenuta durante l'udienza del 26 gennaio 2000, il pretore ha assegnato all'istante un termine di 10 giorni "per presentare l'estratto RC della ditta __________ e per rettificare l'istanza", verosimilmente in virtù dell'art. 99 cpv. 3 CPC. Una nuova istanza, identica nel contenuto ma sottoscritta congiuntamente dai signori __________ e __________i (entrambi con diritto di firma collettiva a due) è stata prodotta –pur recando la data del 7 febbraio 2000– solo il giorno 9 febbraio successivo, ossia nel corso dell'ultima udienza di causa e quindi oltre il termine assegnato dal pretore. Tuttavia la censura di nullità dell'istanza non può trovare accoglimento. Infatti, il termine per rettificare l'istanza è stato fissato dal giudice nell'ambito delle sue competenze ed è pertanto suscettibile di proroga (art. 130 cpv. 1 CPC). In concreto, il pretore ha accettato la produzione dell'atto processuale rettificato, ancorché fuori termine, versandolo all'incarto; a fronte di questa circostanza, la convenuta avrebbe potuto eccepirne la tardività: in tal modo, a prescindere dal possibile esito dell'eccezione, non le si potrebbe rimproverare in questa sede di aver tollerato un atto preteso contrario alla procedura e quindi di non poter sostenere con successo l'annullabilità del medesimo (art. 143 CPC). Al proposito va rilevato che se la mancanza di un presupposto processuale –com'è la legittimazione dei rappresentanti di una parte– comporterebbe la nullità dell'istanza (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), la censura ricorsuale attiene all'irritualità concernente la rettifica dell'atto, ciò che può ricadere soltanto nell'ambito appunto dell'annullabilità.

                                6.      Diverso esito ha invece il ricorso laddove concerne la legittimazione del rappresentante dell'istante alle udienze del 26 gennaio e del 9 febbraio 2000. Infatti, a prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC, che pacificamente non attengono alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC. Secondo questa norma possono fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, oppure coloro che detengono una rappresentanza legale. Trattandosi di persona giuridica, questa rappresentanza è riconosciuta ai suoi organi, ossia, per quanto riguarda la società anonima, ai membri del consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure a coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) (DTF 117 II 571 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, ad art. 64, m. 11).

                                          Nel caso concreto, l'istante si è fatta rappresentare da __________, persona che –come già detto– pacificamente non può vincolare la società individualmente. È vero che __________ ha prodotto al giudice una procura (Vollmacht) 2 dicembre 1999, validamente sottoscritta, con la quale gli comunicava che all'udienza del successivo 26 gennaio 2000 sarebbe stata validamente rappresentata da __________ i, tuttavia quel documento non può costituire valida procura processuale, ma tutt'al più può assumere il carattere di delega interna, fors'anche valida agli occhi di chi l'ha conferita, ma certamente non per il giudice nell'ambito processuale, laddove –salvo ciò che attiene agli organi di fatto e che qui non ricorre– valgono le indicazioni del Registro di commercio. Se ne deve concludere che gli atti processuali compiuti dall'istante in assenza di un presupposto processuale sono nulli in virtù degli art. 97 n. 4 e 142 cpv. 1 lett. a CPC (II CCA 7 gennaio 2000 in re BSCT/M., consid. 5).

                                7.      Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso dev'essere accolto con l'osservazione che la nullità delle comparse comporta la nullità della sentenza 18 febbraio 2000. D'altra parte, giacché l'istanza è formalmente valida, l'incarto dev'essere ritornato al pretore perché proceda nei suoi incombenti ed emetta un nuovo giudizio (art. 332 cpv. 2 CPC). Non v'è invece nessun motivo per affrontare le ulteriori censure di merito della ricorrente.

                                          Il giudizio sulle spese segue la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 3 marzo 2000 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          Di conseguenza è accertata la nullità dell'udienza 26 gennaio 2000 e di tutti i successivi atti processuali nella causa IU.1999.57 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio–nord, compresa la sentenza 18 febbraio 2000.

                                          §. L'incarto è rinviato al pretore.

                                2.      Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di __________. Essa rifonderà alla ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

__________

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio–Nord con l'incarto completo.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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