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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00023

9. März 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,847 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

appalto - perizia giudiziaria - contestazione risultanze perizia - motivazione sentenza

Volltext

Incarto n. 16.2000.00023

Lugano 2 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° marzo 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

  Contro  

la sentenza 7 febbraio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 1998 da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di  fr. 6'000.–, domanda respinta dal primo giudice che ha invece parzialmente accolto la domanda riconvenzionale fatta valere dalla convenuta,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 10 febbraio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'000.–, importo che –assumendo la versione dei fatti esposta dall'istante in sede conclusionale– corrisponde ai danni da lui patiti in seguito all'inesecuzione da parte della convenuta degli indispensabili lavori di riparazione a un veicolo accidentato (VW Golf 16 valvole), ossia fr. 3'000.– pari al prezzo d'acquisto dell'auto, ormai ridotta a un rottame, e fr. 3'000.– pari al valore attribuito dalle parti a un secondo veicolo (Fiat Croma) consegnato alla convenuta a mo' di compenso per la preventivata riparazione della Golf. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria: negando anzitutto di aver venduto in proprio il veicolo all'istante, contesta di aver pattuito e tantomeno ricevuto l'importo di fr. 3'000.– come compenso per le riparazioni, sostenendo che l'esecuzione delle stesse era subordinata alla fornitura di alcuni pezzi di ricambio da parte dell'istante, ma che questi non li avrebbe mai forniti. __________ ha poi fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di fr. 6'790.–, aumentata in sede di conclusioni a fr. 7'999.– oltre interessi, corrispondente alle spese di parcheggio del veicolo che l'istante ha abbandonato presso di lei fino dal 7 ottobre 1993.

                                2.      Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, ha ritenuto provata tra le parti unicamente la conclusione di un contratto di appalto e non anche quella di un precedente contratto di compravendita. Poiché dalle stesse è emerso che la riparazione del veicolo era subordinata alla messa a disposizione da parte dell'istante dei pezzi di ricambio necessari, pezzi che quest’ultimo non ha mai fornito, il giudice ha escluso che la convenuta fosse in mora con l'esecuzione del contratto di appalto, ragione per la quale ha respinto l'istanza. Ha invece accolto la domanda riconvenzionale ancorché parzialmente, ossia –con riferimento alla perizia giudiziaria– fissando il prezzo della locazione in fr. 1.– al giorno durante il periodo 5 maggio 1995 – 17 dicembre 1999, per complessivi fr. 1'662.–.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare le risultanze peritali dalle quali ha dedotto il riconoscimento da parte del perito di un indennizzo di fr. 1.– al giorno per il posteggio del veicolo. Essa censura la decisione del pretore per essere caduto nell'arbitrio riconoscendo un compenso che lo stesso perito definisce irrisorio; per essersi scostato immotivatamente dalle conclusioni peritali; per aver fissato il periodo di deposito del veicolo prescindendo addirittura dalle allegazioni delle parti e per non aver considerato l'inattendibilità del referto peritale in genere.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                5.      In questa sede non è più litigiosa l'esistenza di un accordo sul deposito oneroso del veicolo VW presso l'autorimessa dalla convenuta. Ancorché il pretore non abbia affrontato esplicitamente questo tema, egli ha comunque ritenuto dati i presupposti perché l'attore dovesse compensare controparte per aver tollerato la presenza del veicolo, e ciò procedendo alla stima della pigione dovuta. Giacché non v'è nessun elemento dell'incarto che permetta di individuare un importo pattuito, il primo giudice ha ritenuto di affidarsi a una perizia che riferisse sugli usi del settore.

                                          A proposito di questa prova, la cui attendibilità è contestata dalla ricorrente, va innanzi tutto rilevato che per mettere in dubbio una perizia giudiziaria occorre che sia provata l'inconcludenza di determinate affermazioni del perito, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata tecnica o scienza (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 253, m. 6). Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, le conclusioni del perito non sono inattendibili e tantomeno arbitrarie, ritenuto che per quantificare la retribuzione giornaliera per la custodia del veicolo dell’istante, questi si è riferito alle tariffe dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) e a quelle di un deposito analogo a quello ove è stato lasciato il veicolo dell’istante. E ciò a conferma dei limiti della particolare perizia in esame, intesa a un'indagine che non presupponeva da parte del perito particolari conoscenza tecniche o scientifiche. Neppure arbitrarie sono le conclusioni che il pretore ha dedotto dalla perizia giudiziaria, ovvero che per parcheggi di lunga durata, e in assenza di riscontri probatori diversi, è ammissibile il riconoscimento di un’indennità di fr. 1.– al giorno. A proposito di quest'accertamento, va innanzi tutto rilevato che sebbene il giudice non sia di principio vincolato all'opinione del perito (art. 253 CPC), egli se ne discosterà solo in casi eccezionali, ovvero qualora quell'opinione sia sconfessata o invalidata da altre risultanze istruttorie (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 253, m. 4), ciò che non è il caso in concreto.

                                          Per quanto attiene alla quantificazione della pretesa della convenuta, se è ben vero che sulla base delle tariffe UPSA il perito indica diverse possibilità di fatturazione di un'area di posteggio da parte di un'autorimessa, è altrettanto vero che per parcheggi di lunga durata, quale è indubitabilmente quello che interessa le parti, il perito si è riferito a casi analoghi ove è stata ammessa la fatturazione di fr. 1.– al giorno (cfr. perizia, pag. 5). Il fatto che in sede di delucidazione della perizia il perito abbia definito di "irrisorio" quest'importo, non significa ancora che il riconoscimento del medesimo configuri di per sé gli estremi dell'arbitrio; in particolare dev'essere oggettivamente escluso che usando tale termine il perito abbia inteso qualificare come inaccettabile o impraticabile quel compenso. Ha specificato invece che casi del genere si verificano a determinate condizioni limite: ciò che senz'altro può essere riferito alla fattispecie in esame.

                                6.      Il ricorso deve per contro essere accolto là dove il pretore ha riconosciuto l'indennità per le spese di parcheggio unicamente a far tempo dal 5 maggio 1995. E' vero infatti ciò che sostiene la ricorrente, ossia che –malgrado ciò che si potrebbe considerare sulla durata del deposito / locazione in eventuale concorrenza di tempo con il cennato appalto (doc. 6, 1, 2 e 3)– è l'attore stesso che, nel suo allegato conclusionale afferma: "Considerando che la convenuta pretende il pagamento del posteggio dal 7.10.1993 al 14.4.1995, si giustifica semmai unicamente una tariffa di fr. 1.– al giorno" (pag. 6). Ciò che rappresenta un'ammissione esplicita della parte, disattesa dal primo giudice (sentenza, p. 7); per il periodo successivo al 14 aprile 1995 e fino al 5 maggio 1995 (inizio del periodo riconosciuto dal pretore) la pattuizione del deposito può senz'altro trovare sostegno negli scritti della convenuta (doc. 1, 2 e 3) che intimavano a controparte di rimuovere il veicolo, pena il pagamento del posteggio.

                                          Accogliendo pertanto parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura di fr. 2'262.–, pari all'indennizzo di fr. 1.– al giorno per il periodo 7 ottobre 1993 – 17 dicembre 1999. Su quest'importo sono dovuti gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 5 maggio 1995 (la prima interpellazione agli atti risulta essere lo scritto 3 aprile 1995, doc. 3).

                                7.      Da ultimo, anche la censura secondo cui la sentenza pretorile sarebbe stata motivata in maniera insufficiente, con particolare riferimento alla motivazione di diritto, è ampiamente infondata. Infatti, dalla lettura del giudizio impugnato, nel quale tutte le pretese delle parti sono state esaminate dal pretore, emergono con sufficiente chiarezza i motivi per i quali il primo giudice ha respinto le pretese dell'istante e quelli per i quali ha parzialmente accolto quelle della convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 285, m. 2). Che la sentenza sia stata sufficientemente motivata è altresì provato dal fatto che la ricorrente medesima non ha avuto difficoltà nel presentare il ricorso che qui ci occupa, dimostrando di aver compreso le ragioni decisive che hanno portato il primo giudice a determinarsi in quel modo. In merito ai motivi di diritto che la sentenza deve contenere (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), è sufficiente che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione riferendosi a disposizioni di legge, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, op.cit., ibidem), riferimenti che in concreto risultano dalla sentenza impugnata.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 1° marzo 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 7 febbraio 2000 del Pretore

                                          della Giurisdizione di Mendrisio–Nord, limitatamente ai dispositivi n. 3 e 4,  è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                                  3.       La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

                                                           Di conseguenza __________ è condannato a rifondere a __________ l'importo di fr. 2'262.– oltre interessi del 5% dal 5 maggio 1995.

                                                  4.       La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 450.– e le spese da anticipare come di rito, sono a carico di __________ nella misura dei 3/4 e per la rimanenza a carico di __________ al quale __________ rifonderà fr. 500.– a  titolo di ripetibili.

                                 II.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.       350.–

                                          b) spese                         fr.         50.–

                                                                                 fr.       400.–

                                          già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per i 3/4 mentre la rimanenza è posta a carico di __________, che rifonderà alla ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili parziali per questa sede.

                                III.      Intimazione a:

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio–Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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