Incarto n. 16.2000.00017
Lugano 13 aprile 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 2000 presentato da
__________ rappr. __________
contro
la sentenza 1° febbraio 2000 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 dicembre 1999 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 dicembre 1999 lo __________, per il tramite dell'Ufficio dei registri di Lugano, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 550.-, importo corrispondente alle tasse di registro di commercio poste a suo carico quale amministratore unico e liquidatore della società __________;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la bolletta 30 giugno 1999;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo l'eccezione dell'escusso che ha contestato la sua qualità di debitore dell'importo posto in esecuzione, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver disatteso l'art. 21 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio dal quale si evince che l'escusso è debitore dell'importo posto in esecuzione;
che con osservazioni 2 marzo 2000, dalle quali deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte postula la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF; DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che quest'esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che secondo l'art. 22 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1) sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione, le decisioni definitive degli uffici cantonali del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o ammende;
che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, quale quella che in esame, si determina dall'assenza di una sua impugnazione nei termini stabiliti, circostanza questa che deve risultare dal titolo (attestazione della crescita in giudicato) o comunque essere comprovata dal procedente (Staehelin D., op.cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 133 n. 5 e § 134 n. 2, 5 e 7; Rep 1987, 239; 1986, 294 e 1980, 291);
che a questa formalità può essere ovviato solo nel caso in cui il destinatario della decisione confermi espressamente di non averla impugnata, dichiarazione che nel caso di specie non risulta essere stata rilasciata dall'escusso, tanto più che le sue contestazioni non sono neppure state verbalizzate;
che dalla documentazione prodotta dall'istante non è dato sapere se la bolletta 30 giugno 1999 abbia assunto carattere definitivo, ritenuto che il ricorrente attesta tale circostanza unicamente con riferimento a una bolletta 21 ottobre 1999 della quale non vi è riscontro negli atti e che l'escusso sostiene di non aver mai ricevuto (ricorso, ad 1);
che di conseguenza, in difetto di un valido titolo esecutivo che legittimi l'esecuzione nei confronti dell'escusso, la sentenza impugnata, corretta nel suo risultato (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), non può essere annullata;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, con l'addebito di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC);
che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC), unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio e i termini esatti della discussione che, nel caso concreto, emergono soltanto e sommariamente dalle motivazioni della sentenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 7 febbraio 2000 dello __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria