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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.11.2007 (pubblicato) 16.2000.00016

19. November 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·816 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

rigetto provvisorio - proposta assicurativa - diritto di essere sentito violato se giudice non esamina eccezioni sollevate dall'escusso - ripetibili a carico dello Stato

Volltext

Incarto n. 16.2000.00016

Lugano 3 aprile 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 2000 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________  

  contro  

la sentenza 21 gennaio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 ottobre 1999 da

__________ rappr. dall' __________  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                  1.      Con istanza 20 ottobre 1999 __________ i ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'521.70, corrispondenti al premio assicurativo dovuto per il 1998 per l’assicurazione collettiva contro gli infortuni dallo stesso stipulata. A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 27 novembre 1995 (doc. B). All’udienza di contraddittorio, durante la quale le parti hanno discusso l'istanza in esame nonché quella introdotta il 23 novembre 1999 avente per oggetto premi assicurativi riferiti ad altre polizze stipulate dall'escusso (inc. EF.99.503 attualmente sub judice presso la Camera esecuzioni e fallimenti) l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria.

                                   2.   Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l'eccezione di natura formale sollevata dall'escusso che ha contestato la documentazione prodotta da controparte non trattandosi degli originali bensì di fotocopie, ha accolto l’istanza. Per quanto attiene all'eccezione di estinzione del debito per compensazione sollevata dall'escusso nella sua risposta scritta allegata al verbale d'udienza 6 dicembre 1999, il pretore non l'ha considerata poiché sollevata unicamente con riferimento alla procedura esecutiva di cui all'istanza 23 novembre 1999.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC. Il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice non ha tenuto conto dell'eccezione di compensazione da lui sollevata nella sua risposta scritta 6 dicembre 1999, nonostante questa sia stata integrata nel verbale di discussione dell'istanza oggetto del giudizio impugnato.

                                         Con scritto 10 marzo 2000 la controparte ha comunicato non esservi identità tra la debitrice indicata dal ricorrente, __________, e la procedente __________, sennonché questa precisazione non è di alcun rilievo poiché non trova riscontro negli atti istruttori.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.

                                         Nel caso concreto, il fatto per il primo giudice di non aver considerato l'eccezione sollevata dall'escusso nella sua risposta scritta 6 dicembre 1999 (proposta nella forma del riassunto scritto: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 20 LALEF, m. 8), per il solo fatto che questa faceva esplicito riferimento unicamente all'istanza di rigetto dell'opposizione 23 novembre 1999 e non anche a quella in oggetto, costituisce a non dubitarne una violazione del suo diritto di essere sentito. Procedendo alla stesura di un unico verbale per entrambe le cause, il pretore le ha infatti implicitamente congiunte per la discussione, tant'è che il verbale, del quale la risposta scritta costituisce parte integrante, menziona entrambe le procedure (EF.99.433 e EF.99.503). D'altra parte, lo stesso memoriale scritto indica anche il no. di causa EF.99.433, che è quello attribuito all'istanza 20 ottobre 1999. Di conseguenza, le contestazioni esposte dal convenuto nel suo scritto 6 dicembre 1999 devono valere per entrambe le procedure di rigetto che lo oppongono all'istante.

                                5.      In conformità con l'art. 332 cpv. 2 CPC, accogliendo il ricorso sulla base dell'art. 327 lett. e CPC, questa Camera deve ritornare gli atti al pretore affinché proceda a un nuovo giudizio, tenendo conto delle eccezioni sollevate dal ricorrente nella sua risposta 6 dicembre 1999, estesa al memoriale scritto allegato al verbale.

                                          In considerazione della particolarità della fattispecie, non vengono prelevate tasse e spese per il presente giudizio, mentre le ripetibili a favore del ricorrente vengono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 18 e 19).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 7 febbraio 2000 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 21 gennaio 2000 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo giudizio.

                                 II.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                III.      Intimazione:

                                         – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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